(Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 2)
                               Art. 2. 
                  Finalita' delle barriere stradali 
   Le  barriere  stradali  di   sicurezza   sono   poste   in   opere
essenzialmente  al  fine  di  realizzare  le  condizioni  di  maggior
sicurezza possibile, per gli utenti della strada e  per  i  terzi,  e
quindi in primo luogo  il  contenimento  dei  veicoli  che  dovessero
tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. 
   Le barriere devono essere idonee, nei  limiti  del  possibile,  ad
assorbire  parte  dell'energia  di  cui  e'  dotato  il  veicolo   in
movimento, cosi' da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri. 
   Lo studio delle barriere deve percio' tendere al duplice scopo  di
redirezione del mezzo e  di  assorbimeto  della  aliquota  piu'  alta
possibile dell'energia nell'urto.