Art. 2. Finalita' delle barriere stradali Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opere essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile, per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui e' dotato il veicolo in movimento, cosi' da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri. Lo studio delle barriere deve percio' tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimeto della aliquota piu' alta possibile dell'energia nell'urto.