(Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 3)
                               Art. 3. 
               Individuazione delle zone da proteggere 
   La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno: 
    - i bordi di tutte  le  opere  d'arte  all'aperto,  quali  ponti,
viadotti,  ponticelli,  sovrappassi  e   muri   di   sostegno   della
carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale  e
dall'altezza dal piano di campagna; la protezione  dovra'  estendersi
opportunamente   oltre   lo   sviluppo   longitudinale   strettamente
corrispondente all'opera sino  a  raggiungere  punti  (prima  e  dopo
l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il  rischio
di conseguenze disastrose derivanti  dalla  fuoriuscita  dei  veicoli
dalla carreggiata; 
    - i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR,  relative
alla progettazione geometrica delle strade,  escludendo  il  caso  di
rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purche' la  pendenza
della scarpata sia minore o uguale a 1/3; 
    - gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile  di
ponti,  fabbricati,   tralicci   di   elettrodotti,   portali   della
segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di 5,00  m  dal
ciglio esterno della carreggiata.