(Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Procedure per l'omologazione 
   La richiesta di omologazione di un tipo di barriera stradale  deve
essere inoltrata al  Ministero  dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato
generale circolazione e traffico, con domanda corredata dai  seguenti
documenti, in doppia copia: 
     a) relazione sulle caratteristiche geometriche e  dei  materiali
del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove  sperimentali
sostenute secondo quanto disposto dalle  presenti  istruzioni.  Nella
relazione sara' indicato in particolare: 
     - nome e ragione sociale del produttore o  dell'ente  proponente
che dovra', pero', indicare il nome del produttore; 
     - tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione; 
     - caratteristiche specifiche che individuano il prodotto; 
     - caratteristiche dei materiali del manufatto; 
     b) documentazione grafica  completa  del  manufatto,  atta  alla
individuazione  e  riproduzione  di  tutti  i  particolari   che   lo
caratterizzano, compresa la parte iniziale (testata); 
     c) certificazioni delle prove  sostenute  sul  manufatto  e  dei
materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe
di appartenenza conseguente all'indice di severita'  effettivo  degli
impatti. 
   In caso di barriere che - per materiali, geometria e  procedimenti
costruttivi - risultino equivalenti a barriere gia' omologate  e  per
le quali sono state eseguite le prove di cui al precedente punto  c),
queste ultime potranno essere in tutto o  in  parte  omesse  ai  fini
dell'omologazione. 
   In caso di barriere che abbiano gia' conseguito  una  omologazione
presso uno degli Stati membri della Comunita' economica europea  deve
essere  fornita,  oltre  alla  omologazione   gia'   conseguita,   la
documentazione tecnica e la certificazione delle prove gia' sostenute
sul manufatto, sempreche' le stesse siano state effettuate presso  un
istituto autorizzato dalle  autorita'  competenti  e  quindi  incluso
nell'elenco previsto al successivo art. 9. 
   Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare  la  rispondenza
delle barriere ai requisiti minimi richiesti  per  l'omologazione  in
Italia, e'  facolta'  dell'Ispettorato  circolazione  e  traffico  di
richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti  di  quanto
richiesto nel caso di prima omologazione in Italia. 
   Dopo aver riscontrato la  rispondenza  della  documentazione  alle
istruzioni l'Ispettorato circolazione e traffico  sentito  il  parere
del  Consiglio  superiore  dei   lavori   pubblici,   rilascera'   un
"certificato   di   omologazione"   con   numerazione    progressiva,
nell'ambito dei diversi tipi di cui all'art. 1. 
   Il  tipo  di  barriera  ritenuta  idonea  verra'   successivamente
inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.