Art. 8. Procedure per l'omologazione La richiesta di omologazione di un tipo di barriera stradale deve essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale circolazione e traffico, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia: a) relazione sulle caratteristiche geometriche e dei materiali del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto dalle presenti istruzioni. Nella relazione sara' indicato in particolare: - nome e ragione sociale del produttore o dell'ente proponente che dovra', pero', indicare il nome del produttore; - tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione; - caratteristiche specifiche che individuano il prodotto; - caratteristiche dei materiali del manufatto; b) documentazione grafica completa del manufatto, atta alla individuazione e riproduzione di tutti i particolari che lo caratterizzano, compresa la parte iniziale (testata); c) certificazioni delle prove sostenute sul manufatto e dei materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe di appartenenza conseguente all'indice di severita' effettivo degli impatti. In caso di barriere che - per materiali, geometria e procedimenti costruttivi - risultino equivalenti a barriere gia' omologate e per le quali sono state eseguite le prove di cui al precedente punto c), queste ultime potranno essere in tutto o in parte omesse ai fini dell'omologazione. In caso di barriere che abbiano gia' conseguito una omologazione presso uno degli Stati membri della Comunita' economica europea deve essere fornita, oltre alla omologazione gia' conseguita, la documentazione tecnica e la certificazione delle prove gia' sostenute sul manufatto, sempreche' le stesse siano state effettuate presso un istituto autorizzato dalle autorita' competenti e quindi incluso nell'elenco previsto al successivo art. 9. Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare la rispondenza delle barriere ai requisiti minimi richiesti per l'omologazione in Italia, e' facolta' dell'Ispettorato circolazione e traffico di richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti di quanto richiesto nel caso di prima omologazione in Italia. Dopo aver riscontrato la rispondenza della documentazione alle istruzioni l'Ispettorato circolazione e traffico sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rilascera' un "certificato di omologazione" con numerazione progressiva, nell'ambito dei diversi tipi di cui all'art. 1. Il tipo di barriera ritenuta idonea verra' successivamente inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.