Art. 9. Modalita' di prova delle barriere e criteri di giudizio ai fini dell'omologazione L'idoneita' delle barriere, ai fini indicati all'art. 8, e' subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri. L'Ispettorato circolazione e traffico indichera' con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potra' essere aggiornato o integrato in ragione di motivate domande di autorizzazione. In detto elenco sono inseriti di diritto gli istituti esteri autorizzati dalle proprie autorita' competenti all'esecuzione di prove di verifica, ai fini del rilascio della certificazione di idoneita' tecnica delle barriere di sicurezza stradale. Le modalita' delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonche' le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'allegato 1A "Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione". Dette prescrizioni saranno soggette ad aggiornamenti successivi, in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica del settore. Ai fini del giudizio sull'esito delle prove, saranno valutati essenzialmente i seguenti aspetti: - non superamento o sfondamento della barriera, nel suo complesso; - redirezione controllata dei veicoli; - capacita' della barriera ad assicurare, prima della sua rovina, una variazione di assetto e/o deformazione del sistema, adeguata agli aspetti sopra richiamati; - non superamento dei limiti fissati per le decelerazioni in relazione all'indice di severita' dell'impatto.