(Allegato 1 Istruzioni Tecniche delle barriere di sicurezza stradale-art. 9)
                               Art. 9. 
Modalita' di prova delle barriere  e  criteri  di  giudizio  ai  fini
                          dell'omologazione 
   L'idoneita' delle  barriere,  ai  fini  indicati  all'art.  8,  e'
subordinata al superamento di prove  su  prototipi  in  scala  reale,
eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri. 
   L'Ispettorato  circolazione  e  traffico  indichera'  con  propria
circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui  elenco  potra'
essere aggiornato o integrato  in  ragione  di  motivate  domande  di
autorizzazione. 
   In detto elenco sono  inseriti  di  diritto  gli  istituti  esteri
autorizzati dalle  proprie  autorita'  competenti  all'esecuzione  di
prove di verifica, ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  di
idoneita' tecnica delle barriere di sicurezza stradale. 
   Le modalita' delle prove,  il  numero  e  le  caratteristiche  dei
veicoli da impiegare,  nonche'  le  altre  condizioni  richieste  per
l'accettazione  dovranno  rispondere   alle   disposizioni   di   cui
all'allegato 1A "Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di
sicurezza stradale ai fini dell'omologazione". 
   Dette prescrizioni saranno soggette ad  aggiornamenti  successivi,
in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica  del
settore. 
   Ai fini del giudizio  sull'esito  delle  prove,  saranno  valutati
essenzialmente i seguenti aspetti: 
    -  non  superamento  o  sfondamento  della  barriera,   nel   suo
complesso; 
    - redirezione controllata dei veicoli; 
    - capacita' della barriera ad assicurare, prima della sua rovina,
una variazione di assetto e/o deformazione del sistema, adeguata agli
aspetti sopra richiamati; 
    - non superamento dei limiti  fissati  per  le  decelerazioni  in
relazione all'indice di severita' dell'impatto.