(Convenzione - art. 22)
                              Art. 22. 
                            Altri redditi 
   1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno   Stato
contraente, di qualsiasi  provenienza,  che  non  sono  trattati  nei
precedenti  articoli  della  presente  Convenzione,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato. 
   2. Le disposizioni del paragrafo 1 non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi'  come  definiti
al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui  il  beneficiario  di
tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti  nell'altro
Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo
di una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una  professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto  o  il
bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse.  In
tal caso, gli elementi di reddito  sono  imponibili  in  detto  altro
Stato contraente secondo la propria legislazione interna.