(Convenzione - art. 29)
                              Art. 29. 
                         Istanza di rimborso 
   1. Le imposte prelevate in uno  degli  Stati  contraenti  mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a  richiesta  dell'interessato  o
dello Stato  di  cui  esso  e'  residente  qualora  il  diritto  alla
percezione di dette imposte sia  limitato  dalle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
   2. Le istanze di rimborso, da prodursi nell'osservanza dei termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  di   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
avere diritto all'applicazione delle esenzioni o  riduzioni  previste
dalla presente Convenzione. 
   3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno  di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36,  le
modalita' di applicazione del presente articolo.