(Convenzione - art. 9)
                               Art. 9. 
                          Imprese associate 
   Allorche': 
     a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente  o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
     b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle  loro  relazioni
commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni  convenute  o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra  imprese
indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni  sarebbero
stati realizzati da una delle  imprese,  ma  che  a  causa  di  dette
condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli  utili  di
questa impresa e tassati in conseguenza.