(Allegato)
                              ALLEGATO 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3. - 1. All'articolo 8 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, le parole da:  '20  per  cento'  fino  a:  'orario
giornaliero di programmazione' sono sostituite dalle seguenti: '20 
per cento di ogni ora e di ogni giorno 
di programmazione'; 
    b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
  '9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana  dedicato  alla
pubblicita' da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in  ambito  nazionale  e'  portato  al  20  per  cento  se
comprende forme di pubblicita' come le offerte fatte direttamente  al
pubblico ai fini della  vendita,  dell'acquisto  o  del  noleggio  di
prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando  i  limiti
di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 7 per  le  forme
di pubblicita' diverse dalle offerte di cui al presente comma. Per  i
medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato a tali forme
di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno. 
  9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per  la  radiodiffusione
televisiva  in  ambito  locale,  il  tempo  massimo  di  trasmissione
quotidiana dedicato  alla  pubblicita',  qualora  siano  comprese  le
offerte di cui al comma 9-bis, e' portato  al  35  per  cento,  fermo
restando il limite di affollamento giornaliero e  orario  di  cui  al
comma 9 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte di  cui  al
comma 9-bis. 
  9-quater.  Ai  concessionari   privati   per   la   radiodiffusione
televisiva in ambito locale gli indici di cui  al  comma  9-  ter  si
applicano a partire dal 31 dicembre 1993'; 
    c) al comma 13, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    'b-bis) non devono  stimolare  all'acquisto  o  al  noleggio  dei
prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente  facendo
riferimenti specifici di carattere promozionale a  detti  prodotti  o
servizi'; 
    d) il primo periodo del comma 15 e' soppresso; 
    e) al secondo periodo del comma 15 dopo le parole:  'in  materia'
sono inserite le seguenti: 'di sponsorizzazioni'. 
  2. Il Garante, in materia di sponsorizzazioni, di connessi obblighi
degli  operatori  televisivi,  di  offerte  fatte   direttamente   al
pubblico, entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, propone al  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che  provvede  nei  successivi
sessanta giorni, acquisito il parere delle  commissioni  parlamentari
competenti, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991,  n.  439,  adeguandolo
alle disposizioni comunitarie e tenendo conto delle  disposizioni  di
cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. 
  3. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si 
applicano a partire dal 1 luglio 1993". 
  All'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  21,  comma
2, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  l'autorizzazione  di  cui  al
comma 1 del medesimo articolo abilita a trasmettere in  contemporanea
per una durata giornaliera non eccedente  le  dieci  ore,  qualora  i
soggetti  autorizzati,  durante  la  trasmissione  dei  programmi  in
contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicita'". 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. Il Garante per la radiodiffusione  e  l'editoria,
nominato ai sensi dell'articolo 34, comma 7,  della  legge  6  agosto
1990, n. 223, dura  in  carica  un  quinquennio  e  non  puo'  essere
confermato. 
  2. All'articolo 6, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  le
parole da: 'Il Garante' fino a: 'una  volta'  sono  sostituite  dalle
seguenti: 'Il Garante dura in carica un quinquennio e non puo' essere
confermato'".