(Allegato)
                                                           ALLEGATO 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1992, N. 415 
 
  All'articolo 1: 
   al comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "del  territorio
nazionale,",  sono  inserite  le  seguenti:  "anche   attraverso   il
ripristino della dotazione finanziaria di  cui  alla  legge  1  marzo
1986, n. 64,"; la  cifra:  "14.000"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"13.800" e la cifra: "3.275" e' sostituita dalla seguente: "3.075"; 
  dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Per gli interventi di  cui  al  decreto-legge  30  dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni, e'  autorizzata  l'ulteriore
spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994."; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Il Comitato interministeriale per la  programmazione  economica
(CIPE) e il Comitato interministeriale  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, previa determinazione di  indirizzo
del Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le  disposizioni  per  la
concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: 
    a) le agevolazioni sono  calcolate  in  'equivalente  sovvenzione
netto' secondo i  criteri  e  nei  limiti  massimi  consentiti  dalla
vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in  materia
di concorrenza e di aiuti regionali; 
    b)  la  graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve   essere
effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale  e  per
tipologia di iniziative,  che  concentri  l'intervento  straordinario
nelle aree economicamente  depresse  del  territorio  nazionale,  nei
settori a maggiore  redditivita'  anche  sociale  identificati  nella
stessa delibera; 
    c)  le  agevolazioni  debbono  essere   corrisposte   utilizzando
meccanismi che garantiscano la valutazione della  redditivita'  delle
iniziative ai fini della  loro  selezione,  evitino  duplicazioni  di
istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante  il  rispetto
dell'ordine cronologico nell'esame delle  domande  ed  il  ricorso  a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di  piccole  dimensioni,
maggiore  efficienza  mediante  il  ricorso  anche   a   sistemi   di
tutoraggio; 
    d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei
singoli  contratti  di  programma  e  gli  impegni  assunti  per   le
agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria
non potranno  essere  aumentati  in  relazione  ai  maggiori  importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo."; 
   al comma 3: alla lettera a), dopo  le  parole:  "dal  CIPI",  sono
aggiunte le seguenti: "o negli  accordi  di  programma  stipulati  ai
sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64"; le lettere d)
ed e) sono sostituite dalle seguenti: 
     "d) deliberati dalle regioni meridionali  o  dagli  istituti  di
credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9,
comma 14, della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  fino  alla  concorrenza
massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma  1
del presente articolo; 
     e) richiesti con domanda  acquisita  dagli  organismi  abilitati
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  14
agosto 1992, n. 363,  ivi  comprese  quelle  riferite  ad  iniziative
indotte dalla  realizzazione  dei  contratti  di  programma  e  degli
accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli
investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per  i
quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con  le
societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli  istituti
di credito abilitati."; 
   dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis.  Gli  interventi  richiesti  con  domanda  acquisita  dagli
istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli  di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e)  del  comma  3,  sono  regolati
dalle norme di cui al comma 2. 
  3-ter. In  ogni  caso  il  provvedimento  di  concessione  per  gli
interventi di cui al comma  3,  lettera  e),  ha  durata  limitata  a
ventiquattro  mesi,  termine  entro  il   quale   il   programma   di
investimento  deve  essere  completato;  detto  termine  puo'  essere
eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause  di  forza
maggiore."; 
   al comma 7, primo periodo, le parole: "nell'ambito del  territorio
delle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle  seguenti:  "con
priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati"; 
   il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Per la realizzazione di  progetti  strategici  funzionali  agli
investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per
la concessione delle agevolazioni  previste  dal  comma  2,  entro  i
limiti delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso  a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e'  assunto  a  totale
carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre  tramite  primari
istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e  di  lire  1.000
miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti  sono  contratti  nel  secondo
semestre di ciascun anno anche per la quota non  impegnata  nell'anno
precedente. Qualora  alla  realizzazione  dei  progetti  intervengano
altre amministrazioni  con  risorse  proprie,  si  provvede  con  gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera  CIPE  del  29
dicembre 1986, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti  strategici
nei limiti delle disponibilita' di cui alla 
citata legge 1 marzo 1986, n. 64, e al presente comma."; 
   il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10.  Sono  prorogati,  fino  al  30  aprile   1993,   gli   organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e  lo  sviluppo
del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del
Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64."; 
   il comma 11 e' soppresso; 
   il comma 12 e' soppresso. 
  Il titolo e' sostituito dal seguente: "Modifiche alla legge 1 
marzo 1986, n. 64, in tema  di  disciplina  organica  dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno".