(Convenzione - art. 18)
                              Art. 18. 
   1. E' istituito un Comitato  composto  da  un  rappresentante  del
governo di ogni Stato membro. 
   La Presidenza di  tale  Comitato  spetta  allo  Stato  membro  che
esercita la Presidenza del Consiglio delle Comunita' europee. 
   La Commissione delle Comunita' europee puo'  assistere  ai  lavori
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 4. 
   2. Il Comitato esamina, su richiesta di uno o piu'  Stati  membri,
qualsiasi problema di carattere generale relativo all'applicazione  e
all'interpretazione della presente convenzione. 
   Il Comitato adotta le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6 e
all'articolo  13,  paragrafo  2  e  da'   l'autorizzazione   di   cui
all'articolo 17, paragrafo 2. 
   Il Comitato adotta a norma dell'articolo 16 e 17 le revisioni o le
modifiche della presente convenzione. 
   3. Il Comitato  adotta  le  sue  decisioni  all'unanimita',  salvo
quando delibera in applicazione dell'articolo  17,  paragrafo  2;  in
quest'ultimo caso esso adotta le sue decisioni  alla  maggioranza  di
due terzi dei voti dei suoi membri. 
   4. Il Comitato stabilisce le  proprie  norme  procedurali  e  puo'
creare gruppi di lavoro. 
   Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro e' affidato al
segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee.