(Allegato 1)
                             ALLEGATO 1 
                                        (art. 7, comma 1, lettera a)) 
                          ESAME CE DEL TIPO 
   1. La  domanda  di  esame  CE  del  tipo  deve  essere  presentata
all'Ispettorato  generale  delle  telecomunicazioni  dal  costruttore
dell'apparecchiatura o dal suo mandatario stabilito  nella  comunita'
europea. 
   2. La domanda di esame CE del tipo deve comprendere: 
     a) il nome o la ragione sociale e  l'indirizzo  o  la  sede  del
richiedente; 
     b)  una  dichiarazione  che  la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata ad altro organismo notificato; 
     c) una descrizione generale del prodotto  unitamente  ad  una  o
piu' fotografie utili ad identificarlo ed un manuale d'uso; 
     d) i disegni  di  progettazione  e  fabbricazione,  nonche'  gli
elenchi delle sottounita' e gli schemi dei circuiti; 
     e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali  disegni  e  schemi  e  le  modalita'  di  funzionamento  del
prodotto; 
     f) l'elenco della normativa di riferimento di  cui  all'art.  2,
comma 1, del presente decreto legislativo, applicata in  tutto  o  in
parte e, quando necessario, la descrizione delle  soluzioni  adottate
per soddisfare i requisiti essenziali. 
   3.  Le  informazioni  fornite  sono  controllate  in   base   alla
documentazione presentata oppure nel luogo di fabbricazione; in  tale
seconda  evenienza  le  spese  relative  al  controllo  competono  al
richiedente. 
   4. Il richiedente, entro trenta giorni, e' informato per  iscritto
dell'avvenuto ricevimento della domanda e, se del caso, e' invitato a
produrre eventuali documenti mancanti entro un termine prestabilito. 
   5. Completata la  documentazione,  l'Ispettorato,  entro  quindici
giorni, invita il richiedente  a  consegnare  uno  o  piu'  esemplari
rappresentativi   dell'apparecchiatura   ad   uno   dei    laboratori
accreditati agli effetti delle prove, qualora queste non  siano  gia'
state effettuate da altro laboratorio accreditato. 
   6.  L'attestato  di  esame  CE  del  tipo  viene   rilasciato   al
richiedente sulla base del  rapporto  di  prova,  accompagnato  dalla
dichiarazione di conformita' se: 
     a) non emergono punti di  mancata  conformita'  ad  uno  o  piu'
requisiti essenziali; 
     b)  non  emergono  punti  di  mancata  conformita'  alle  regole
tecniche comuni di cui all'art. 2, comma 1. 
   7. L'attestato di esame CE del tipo precisa la durata di validita'
che non puo' essere superiore a dieci anni. 
   8. La domanda di rinnovo di un attestato di esame CE del tipo deve
essere presentata  almeno  quattro  mesi  prima  della  scadenza  del
periodo di validita' dell'attestato stesso. In caso  di  accoglimento
della domanda, viene data comunicazione al richiedente della proroga; 
in  caso  contrario  viene  data  comunicazione   del   rifiuto   con
l'indicazione dei motivi. 
   9. L'attestato di esame CE del tipo e' rilasciato  al  richiedente
il quale non puo' cederlo o trasferirlo a  terzi  senza  il  consenso
dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.