ALLEGATO 1 (art. 7, comma 1, lettera a)) ESAME CE DEL TIPO 1. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dal costruttore dell'apparecchiatura o dal suo mandatario stabilito nella comunita' europea. 2. La domanda di esame CE del tipo deve comprendere: a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del richiedente; b) una dichiarazione che la stessa domanda non e' stata presentata ad altro organismo notificato; c) una descrizione generale del prodotto unitamente ad una o piu' fotografie utili ad identificarlo ed un manuale d'uso; d) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' gli elenchi delle sottounita' e gli schemi dei circuiti; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e le modalita' di funzionamento del prodotto; f) l'elenco della normativa di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto legislativo, applicata in tutto o in parte e, quando necessario, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali. 3. Le informazioni fornite sono controllate in base alla documentazione presentata oppure nel luogo di fabbricazione; in tale seconda evenienza le spese relative al controllo competono al richiedente. 4. Il richiedente, entro trenta giorni, e' informato per iscritto dell'avvenuto ricevimento della domanda e, se del caso, e' invitato a produrre eventuali documenti mancanti entro un termine prestabilito. 5. Completata la documentazione, l'Ispettorato, entro quindici giorni, invita il richiedente a consegnare uno o piu' esemplari rappresentativi dell'apparecchiatura ad uno dei laboratori accreditati agli effetti delle prove, qualora queste non siano gia' state effettuate da altro laboratorio accreditato. 6. L'attestato di esame CE del tipo viene rilasciato al richiedente sulla base del rapporto di prova, accompagnato dalla dichiarazione di conformita' se: a) non emergono punti di mancata conformita' ad uno o piu' requisiti essenziali; b) non emergono punti di mancata conformita' alle regole tecniche comuni di cui all'art. 2, comma 1. 7. L'attestato di esame CE del tipo precisa la durata di validita' che non puo' essere superiore a dieci anni. 8. La domanda di rinnovo di un attestato di esame CE del tipo deve essere presentata almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validita' dell'attestato stesso. In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione al richiedente della proroga; in caso contrario viene data comunicazione del rifiuto con l'indicazione dei motivi. 9. L'attestato di esame CE del tipo e' rilasciato al richiedente il quale non puo' cederlo o trasferirlo a terzi senza il consenso dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.