(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              Titolo V
                        DIPLOMI UNIVERSITARI
                              Art. 34.
        Diplomi universitari, durata degli studi, iscrizioni
   La   facolta'   di   ingegneria   conferisce  i  seguenti  diplomi
universitari:
    nel settore civile:
     diploma di ingegneria delle infrastrutture (sede di Taranto);
    nel settore dell'informazione:
     diploma di ingegneria elettronica;
    nel settore industriale:
     diploma di ingegneria meccanica (sede di Foggia).
   La durata degli studi e' di tre anni. L'iscrizione a tali corsi e'
regolata  in  conformita'  alle   leggi   di   accesso   agli   studi
universitari.  Il  numero  degli iscritti sara' stabilito annualmente
dal  senato  accademico,  sentito  il  consiglio  della  facolta'  di
ingegneria   in   base  ai  criteri  generali  fissati  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
dell'art.  9,  quarto  comma, della legge n. 341/1990. I corsi di di-
ploma di cui  al  presente  articolo  possono  essere  articolati  in
orientamenti  fissati  dal  consiglio  della  facolta'  di ingegneria
all'atto dell'emanazione del regolamento didattico.
   Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato
in ingegneria" con la specificazione del corso di diploma seguito.
                              Art. 35.
                 Articolazione del corso degli studi
   Il consiglio di facolta' puo' decidere di articolare ciascuno  dei
tre anni di corso in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel
regolamento didattico.
   L'ordinamento  didattico  e'  organizzato  sulla  base  di  moduli
didattici che comprendono ciascuno un'attivita' complessiva (lezioni,
esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore.
   Per conseguire il diploma universitario  lo  studente  deve  avere
superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti
previsti  nel  piano  degli  studi  e  scelti, nel rispetto di quanto
stabilito ai successivi articoli 38, 39, 40, fino  ad  un  numero  di
trenta moduli didattici.
   L'attivita'  didattica  complessiva  comprende almeno 2100 ore, di
cui almeno 500 di attivita' pratiche di laboratorio o  di  tirocinio.
L'attivita'  di  laboratorio  puo'  anche essere associata ai diversi
corsi di insegnamento. L'attivita' di tirocinio puo' essere  ritenuta
equivalente,  dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei
trenta  moduli  didattici  necessari  per   conseguire   il   titolo.
L'attivita'   di  laboratorio  e  di  tirocinio  puo'  essere  svolta
all'interno o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad  un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
   Le  modalita' di esame per la valutazione della preparazione degli
studenti  sono  stabilite  dal  consiglio  di  facolta'  in  sede  di
regolamento  didattico,  sulla  base  di  criteri di continuita' e di
accorpamento in modo da limitare il numero degli  esami  tradizionali
ad un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.
   L'esame  di  diploma  consiste  in una discussione, che puo' anche
vertere  su  un  elaborato  scritto,   tendente   ad   accertare   la
preparazione di base e professionale del candidato.
                              Art. 36.
           Regolamento dei corsi di diploma universitario
   I  consigli di facolta' su proposta dei competenti consigli di di-
ploma  determinano  con  apposito  regolamento,  in  conformita'  del
regolamento didattico di ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario  di  cui  all'art.  34,  in accordo con quanto previsto
dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.
   In particolare, nel regolamento saranno  indicati  i  piani  degli
studi dei corsi di diploma, nel rispetto dei vincoli di numero di ore
complessivo  di  didattica e di area disciplinare di appartenenza dei
moduli didattici.
   Nel piano degli studi sara'  individuata  la  denominazione  degli
insegnamenti;  ciascun  insegnamento  sara'  costituito da un singolo
modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni  di  moduli.
Nel  caso  in cui il corso di insegnamento e' specifico del diploma e
non e' mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere  alla
denominazione dell'insegnamento la sigla D.U.
   La  denominazione  di insegnamenti integrati, con moduli didattici
appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sara'  diversa  da  quelle
riportate nei gruppi stessi.
   Nel  regolamento  saranno  anche  riportati  i  vincoli, quanto ad
insegnamenti  positivamente  superati,  perche'  uno  studente  possa
iscriversi a un anno di corso successivo.
                              Art. 37.
          Corsi di laurea e di diploma universitario affini
   Ai   fini  del  proseguimento  degli  studi  i  corsi  di  diploma
universitario di cui all'art. 34 sono dichiarati mutuamente affini ed
affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di  cui
all'art.  1  della  tabella  XXIX  -  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 maggio 1989 (Gazzetta  Ufficiale  10  agosto  1989,  n.
186).
   I  corsi  di  diploma  universitario  e  quelli  di  laurea aventi
identica denominazione sono considerati strettamente affini. Il corso
di  diploma  universitario  in  ingegneria  delle  infrastrutture  e'
considerato affine al corso di laurea in ingegneria civile.
   Per  il proseguimento del corso di laurea strettamente affine, gli
studi del corso di diploma completati, sono riconosciuti  in  base  a
quanto indicato nel precedente art. 36.
   Il   criterio  generale  nel  riconoscimento  degli  insegnamenti,
seguiti con esito positivo nel corso  di  diploma  universitario,  e'
quello  della loro validita' culturale (propedeutica o professionale)
nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento  del  di-
ploma  di  laurea.  Conseguentemente  la  facolta' potra' riconoscere
tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso
di diploma universitario, indicando le singole  corrispondenze  anche
parziali  con  gli  insegnamenti  del  corso  di  laurea; la facolta'
indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi,  appositamente
istituiti  ed  attivati  per completare la formazione per accedere al
corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso  di  laurea
necessari  per  conseguire  il  diploma  di  laurea. Gli insegnamenti
integrativi non sono necessariamente propedeutici  agli  insegnamenti
specifici.
   Il  consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra'  iscrivere;  tale  anno  di
corso,  per  coloro  che  siano in possesso del diploma universitario
sara' di regola il terzo.
   Nei trasferimenti degli studenti  tra  diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso di diploma
universitario sempre della  facolta'  di  ingegneria,  il  competente
consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli  insegnamenti  sempre  col
criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria  per
il  conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi
da completare per conseguire il titolo  e  l'anno  di  corso  cui  lo
studente potra' iscriversi.
   Particolare  attenzione  sara'  rivolta  dalla  facolta'  sia agli
studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea sia a coloro
che avessero  interrotto  gli  studi  di  ingegneria,  nel  caso  che
volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.
   La  facolta' nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un
proseguimento nel corso di laurea strettamente  affine,  riconoscera'
gli studi completati, in modo che per conseguire il diploma di laurea
gli  insegnamenti  aggiuntivi,  a livello di annualita', comprendenti
sia i corsi di insegnamento integrativi che gli  insegnamenti  propri
del  corso  di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di
quattro e di quattordici. La facolta'  dovra',  quindi,  formulare  i
piani   degli   studi   tenendo   presente   questi  vincoli  per  il
proseguimento degli studi.
                              Art. 38.
   Per   il   conseguimento   del   diploma   in   ingegneria   delle
infrastrutture  sono  obbligatori  i  seguenti  23  moduli didattici,
previsti  nel  rispetto  del  precedente  art.   35,   indicati   per
raggruppamento   disciplinare   o   per   insieme  di  raggruppamenti
disciplinari:
     a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A:
n. 1 nel raggr. A012 Geometria
n. 2 nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 1 nel raggr. A030 Fisica matematica
n. 2 nel raggr. B011 Fisica generale
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr. H150 Estimo
 
     b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.1:
n. 1 nel raggr. H110 Disegno
n. 1 nel raggr. H011 Idraulica
n. 1 nel raggr. H060 Geotecnica
n. 1 nel raggr. H071 Scienze delle costruzioni
n. 1 nel raggr. H072 Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr. I140 Chimica applicata, scienze e tecnologie dei
                       materiali
 
     c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.1.1.:
n. 1 nel raggr. H012 Costruzioni idrauliche e marittime
n. 1 nel raggr. H020 Ingegneria sanitaria-ambientale
n. 1 nel raggr. H030 Strade, ferrovie ed aeroporti
n. 1 nel raggr. H040 Trasporti
n. 1 nel raggr. H050 Topografia e cartografia
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche
 
                              Art. 39.
 
   Per  il  conseguimento  del diploma di ingegneria elettronica sono
obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del
precedente art. 35, indicati per raggruppamento  disciplinare  o  per
insieme di raggruppamenti disciplinari:
 
     a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A:
n. 1 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
n. 1 nel raggr. A021 Analisi matematica
n. 2 nei raggr. A021 Analisi matematica
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
 
     b) I seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.2:
n. 1 nel raggr. I170 Elettronica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I240 Automatica
n. 2 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
 
     c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.2.2:
n. 1 nel raggr. I200 Misure elettriche ed elettroniche
n. 4 nel raggr. I210 Elettronica
n. 1 nei raggr. I220 Campi elettromagnetici
                I230 Telecomunicazioni
n. 1 nel raggr. I220 Campi elettromagnetici
n. 1 nel raggr. I230 Telecomunicazioni
 
                              Art. 40.
 
   Per  il  conseguimento  del  diploma  in ingegneria meccanica sono
obbligatori i seguenti 23 moduli didattici, previsti nel rispetto del
precedente art. 35, indicati per raggruppamento  disciplinare  o  per
insieme di raggruppamenti disciplinari:
 
     a) i seguenti n. 9 moduli secondo la tabella A:
n. 4 nei raggr. A011 Algebra e logica matematica
                A012 Geometria
                A021 Analisi matematica
                A022 Calcolo delle probabilita'
                A030 Fisica matematica
                A041 Analisi numerica e matematica applicata
                P041 Statistica
n. 2 nei raggr. B011 Fisica generale
                B030 Struttura della materia
n. 1 nel raggr. C060 Chimica
n. 1 nel raggr. I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nei raggr. H150 Estimo
                I270 Ingegneria economico-gestionale
 
     b) i seguenti n. 6 moduli secondo la tabella B.3:
n. 1 nei raggr. H071 Scienza delle costruzioni
                I080 Progettazione meccanica e costruzione di
                       macchine
n. 1 nei raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
                I090 Disegno industriale
n. 1 nei raggr. I050 Fisica tecnica
                I030 Fluidodinamica
                I152 Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nei raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
                I130 Metallurgia
                I140 Chimica applicata scienza e tecnologia dei
                       materiali
                I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
 
     c) i seguenti n. 8 moduli secondo la tabella C.3.4.:
n. 1 nei raggr. H011 Idraulica
                I030 Fluidodinamica
n. 1 nel raggr. I050 Fisica tecnica
n. 1 nel raggr. I042 Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr. I070 Meccanica applicata alle macchine
n. 1 nel raggr. I080 Progettazione meccanica e costruzione di
                       macchine
n. 1 nel raggr. I100 Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 1 nel raggr. I110 Impianti industriali meccanici
n. 1 nei raggr. I170 Elettrotecnica e tecnologie elettriche
                I180 Macchine ed azionamenti elettrici