(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 3.
   (Omissis).
   (Comma 3). "La Fondazione potra' raccordare la  propria  attivita'
con  quella  di altri enti aventi analoghe finalita' anche attraverso
la  partecipazione  a  istituzioni  od  organismi  di   coordinamento
regionali, nazionali ed internazionali".
                               Art. 7.
   (Omissis).
   (Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:
     a) due dall'amministrazione comunale di Modena;
     b) uno dall'amministrazione provinciale di Modena;
     c)  uno  dalla  camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura di Modena;
     d) quattro dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.
   (Omissis).
                               Art. 9.
   (Omissis).
   (Comma 2).  Provvede  inoltre  alla  nomina  ed  alla  revoca  del
segretario generale.
                              Art. 11.
   (Omissis).
   (Comma 6). Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, d'intesa
con   il   segretario   generale,   il  presidente  puo'  adottare  i
provvedimenti necessari in merito ai  quali  riferisce  al  consiglio
nella prima seduta utile.
                              Art. 12.
   (Omissis).
   (Comma  2). Di essi, uno e' nominato dall'amministrazione comunale
di  Modena,  e  due  dall'Associazione  fra  le  casse  di  risparmio
italiane.  Dei  sindaci  di  nomina dell'Associazione fra le casse di
risparmio italiane, almeno uno deve essere scelto  tra  gli  iscritti
all'albo dei revisori ufficiali dei conti.
   (Omissis).
                              Art. 13.
   (Omissis).
   (Comma  3). I compensi di cui al primo comma sono cumulabili con i
compensi previsti per le  cariche  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione  e  del  collegio  sindacale  in societa' controllate
direttamente o indirettamente dalla Fondazione nella  misura  massima
rappresentata  dal  doppio del compenso piu' alto tra quelli previsti
per  tali  cariche.  L'importo  eccedente  tale  misura  deve  essere
riversata   alla   Fondazione   direttamente  dalle  stesse  societa'
controllate.
                              Art. 14.
   Segretario generale:
     a) e' il capo degli uffici e del personale della  Fondazione  di
cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni;
     b)  partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con
funzioni consultive e propositive e puo' far inserire  a  verbale  le
proprie dichiarazioni;
     c) provvede ad istruire gli atti per deliberazioni del consiglio
di  amministrazione  ed  esegue  le  deliberazioni stesse firmando la
corrispondenza e gli atti relativi;
     d) compie  ogni  atto  per  il  quale  abbia  avuto  delega  dal
consiglio.
   Il  compenso  del segretario generale e' determinato dal consiglio
di amministrazione.
   Le funzioni del segretario generale  ed  i  compiti  del  restante
personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da societa'
partecipate dalla Fondazione.