COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETA' D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) Istruzioni per la compilazione del modello 19H di cui all'art. 5, comma 6 del D.lg. 25 gennaio 1992, n. 84 AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE Ai sensi dell'art 5, comma 6 D.lg.25.1.1992 n.84 i soggetti che partecipano al capitale di una societa' d'investimento a capitale variabile (SICAV) con azioni nominative in numero non inferiore a 20.000 sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione, a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla societa' partecipata. A detta comunicazione, sempre che venga raggiunta o superata la predetta soglia delle 20.000 azioni nominative, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, le societa' d'investimento a capitale variabile nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi e delle SICAV gestiti. Non e' tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente. I soggetti tenuti all'obbligo della segnalazione dovranno effettuare la comunicazione nell'ipotesi di qualsiasi successiva variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione. La dichiarazione e' dovuta inoltre nei casi in cui intervengano modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F. Tale comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione. Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione e' assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che: - il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella SICAV (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andra' solamente indicato; - vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra). L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza e' in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione puo' essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprieta' con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo e' tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni. Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative occorre tener conto anche delle azioni per le quali il socio sia privato ex lege o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti previsti dalla norma, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. La comunicazione andra' inviata in triplice copia, alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la SICAV partecipata, corredata, sempre in triplice esemplare, del protocollo di autonomia gestionale ai sensi dell'art.5, comma 6 D.lg.84/92. La Banca d'Italia provvedera' ad inviare copia della comunicazione e del protocollo d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andra' inviata in unico esemplare alla SICAV partecipata presso la quale potra' essere ritirato il modello previsto per la comunicazione. Tale modello potra' essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana. Qualora la sede legale della SICAV non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andra' inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della SICAV. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.. Si precisa che l'obbligo di cui all'art.5, comma 6 D.lg. n. 84/92 si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/H. MODALITA' DI COMPILAZIONE Quadro A: DICHIARANTE Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le societa' di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonche' l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andra' indicato anche il relativo codice ABI. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici: Specie 08 Societa' semplice 41 Societa' in accomandita per azioni 42 Societa' in accomandita semplice 43 Societa' in nome collettivo 51 Societa' per azioni 52 Societa' a responsabilita' limitata 61 Societa' cooperativa a responsabilita' limitata 62 Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata 14 Enti vari 74 Enti e Societa' non residenti - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento del limite del possesso di 20.000 azioni nominative per le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto. 2. Dichiarazione da effettuare per qualsiasi variazione della partecipazione (ivi comprese quelle derivanti dall'esercizio del diritto di conversione ai sensi dell'art.4, comma 3 D.lg. 84/92) gia' comunicata con causale 1, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 3. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della partecipazione al di sotto delle 20.000 azioni nominative. Tale causale dovra' essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2 ), dovranno comunicare la riduzione della partecipazione entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. 4. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. Quadro B: SICAV PARTECIPATA Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della SICAV partecipata, il codice fiscale, nonche' il numero di iscrizione all'albo delle SICAV ex art. 9, comma 1 D.lg. 84/92. Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - Azioni possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni nominative possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprieta' e oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo da proprieterio che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni nominative per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni nominative per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprieta' che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, ad una propria societa' controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni. Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni nominative possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. - Azioni per le quali le societa' controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo per le azioni possedute a titolo di proprieta' e per quelle oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni nominative per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona. - Azioni con diritto di voto in capo alle societa' controllate, fiduciarie e alle interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni nominative per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute ed il totale delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprieta' che le societa' controllate cedono, con i relativi diritti di voto, in usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni. ---------- (1) Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 27, comma 2 L. 287/90 e successive modificazioni e integrazioni. Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETA'FIDUCIARIE O DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonche' dalle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite. (2). - Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni nominative possedute dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione dichiarante per conto di altri soggetti. - Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato il numero delle azioni nominative per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione. - Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la societa' fiduciaria o la societa' di gestione sia privata del diritto di voto. - Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una societa' fiduciaria, andra' indicato nelle caselle 1 il numero dei fiducianti con azioni in misura pari o superiore a 20.000, specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie o dalle societa' di gestione che posseggano azioni per conto di terzi. Riepilogo - Azioni totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Di tale numero dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. - Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. - Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/H, andra' indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione. - Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/H, andra' riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E della precedente comunicazione per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F,). - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. ---------- (2) Va da se' che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le societa' di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi. Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede azioni di SICAV. Per le operazioni che comportino una modifica nalla catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti. Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti: - l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta; - il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto. Per ciascun soggetto titolare in via diretta delle azioni andra' riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andranno poi riportate le azioni possedute dal soggetto suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andra' sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della SICAV qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante delle azioni detenute in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate: - la casella D, se il rapporto di controllo e' determinato dall'esistenza di sindacati di voto; - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle azioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene il maggior numero di azioni della societa' controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior numero di azioni della societa' controllata sia detenuto direttamente dal dichiarante. - Soggetti interposti: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadro F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del soggetto interposto controllato. Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andra' indicato: - nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto; - nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto; - il codice fiscale; - l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato). Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente. ----> Vedere Modelli da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <----