(all. 1 - art. 1)
             COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
       DI SOCIETA' D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

           Istruzioni  per la compilazione del modello 19H
     di cui all'art. 5, comma 6 del D.lg. 25 gennaio 1992, n. 84

                 AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

  Ai sensi dell'art 5, comma 6 D.lg.25.1.1992  n.84  i  soggetti  che
partecipano  al  capitale  di  una societa' d'investimento a capitale
variabile (SICAV) con azioni nominative in  numero  non  inferiore  a
20.000  sono  tenuti,  entro trenta giorni dalla data di acquisizione
della partecipazione, a darne comunicazione  alla  Banca  d'Italia  e
alla societa' partecipata.
  A  detta  comunicazione,  sempre  che venga raggiunta o superata la
predetta soglia delle 20.000 azioni nominative, sono altresi'  tenute
le  societa' fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi, le
societa' d'investimento a capitale variabile nonche' le  societa'  di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai
complessivi  investimenti  effettuati  con  il patrimonio dei fondi e
delle SICAV gestiti.
  Non e' tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del  Tesoro
per le partecipazioni detenute indirettamente.
  I   soggetti   tenuti   all'obbligo   della  segnalazione  dovranno
effettuare la  comunicazione  nell'ipotesi  di  qualsiasi  successiva
variazione in aumento o in diminuzione della partecipazione.
  La  dichiarazione  e'  dovuta  inoltre nei casi in cui intervengano
modifiche della catena partecipativa  dei  soggetti  interposti,  nei
casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F.
  Tale  comunicazione  dovra'  essere  effettuata entro il termine di
trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione.
  Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta  in  via  indiretta,
l'obbligo  di  comunicazione  e'  assolto  solo dal soggetto posto al
vertice della catena partecipativa, a condizione che:
  - il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente  la
partecipazione  nella  SICAV  (cfr.  parte  superiore  del quadro F),
quando  tale  interessenza  diretta  sia  superiore  alla  soglia  di
rilevanza.  In  caso  contrario,  il  soggetto  in  questione  andra'
solamente indicato;
  - vengano indicati i soggetti interposti tra il  dichiarante  e  il
soggetto titolare delle azioni (individuati secondo le istruzioni per
la compilazione del quadro F, cfr. infra).
  L'obbligo  di  segnalazione  non sussiste per i soggetti interposti
tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo  alla  catena
partecipativa,  cui  l'interessenza  e'  in definitiva riconducibile.
Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun  soggetto  interessato
di  procedere  in  via  autonoma  all'inoltro  del  modello,  ove  ne
ricorrano le condizioni.
  Nel  caso  di  comunione  pro-indiviso  della  partecipazione,   la
comunicazione  puo'  essere  effettuata  da un rappresentante comune,
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c.  Nell'ipotesi  in
cui,  oltre alla quota posseduta in comproprieta' con altri soggetti,
il  comunista  (che  non   sia   rappresentante   comune)   possieda,
direttamente o indirettamente, altre azioni, il medesimo e' tenuto ad
effettuare  un'autonoma  comunicazione  solo  con  riferimento a tali
altre azioni.
  Ai fini del calcolo  del  limite  delle  20.000  azioni  nominative
occorre  tener  conto  anche  delle  azioni per le quali il socio sia
privato ex lege o per atti di  disposizione  negoziale  (ad  esempio,
azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.
  Nell'ipotesi   di  azioni  oggetto  di  contratto  di  pegno  e  di
usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario,  ricorrendone
le  condizioni,  dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in
cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni.
  Nell'ipotesi  di  azioni  possedute  a  titolo  di   deposito,   il
depositario,   ricorrendone   le  condizioni,  dovra'  effettuare  la
segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente  il
diritto di voto inerente alle azioni.
  Nell'ipotesi  di  azioni  oggetto  di  contratto di riporto, sia il
riportato che il riportatore sono tenuti a rendere  la  comunicazione
ove  vengano  superati  i  limiti  previsti dalla norma, specificando
inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto.
  La comunicazione andra' inviata in  triplice  copia,  alla  Filiale
provinciale  della  Banca  d'Italia ove ha sede la SICAV partecipata,
corredata, sempre in triplice esemplare, del protocollo di  autonomia
gestionale ai sensi dell'art.5, comma 6 D.lg.84/92. La Banca d'Italia
provvedera'  ad  inviare  copia  della comunicazione e del protocollo
d'autonomia alla Consob. La medesima documentazione andra' inviata in
unico esemplare alla SICAV partecipata presso la quale potra'  essere
ritirato  il  modello  previsto  per  la  comunicazione. Tale modello
potra' essere richiesto anche alla Associazione Bancaria Italiana.
  Qualora la sede legale della SICAV non coincida  con  quella  della
direzione  centrale,  la  documentazione  andra' inviata alla Filiale
provinciale della Banca d'Italia ove ha sede  la  direzione  centrale
della SICAV.
  Le  comunicazioni  si  intendono  effettuate nel giorno in cui sono
state consegnate direttamente  o  spedite  per  lettera  raccomandata
A.R..
  Si  precisa  che l'obbligo di cui all'art.5, comma 6 D.lg. n. 84/92
si considera assolto  esclusivamente  mediante  l'invio  dei  modelli
19/H.

                      MODALITA' DI COMPILAZIONE

Quadro A: DICHIARANTE
  Andranno  riportate  con precisione oltre al codice fiscale, per le
persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo  eventuali
titoli)  e,  per  le persone giuridiche, le societa' di persone e gli
enti, la ragione o denominazione  sociale,  quale  risulta  dall'atto
costitutivo  e  dalle  successive  modificazioni  nonche' l'eventuale
sigla sociale.
  Qualora  il  dichiarante  sia  un'istituzione   creditizia   andra'
indicato anche il relativo codice ABI.
  Per  la  specie,  andranno riempite le relative caselle con uno dei
seguenti codici:
                Specie
08 Societa' semplice
41 Societa' in accomandita per azioni
42 Societa' in accomandita semplice
43 Societa' in nome collettivo
51 Societa' per azioni
52 Societa' a responsabilita' limitata
61 Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
62 Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata
14 Enti vari
74 Enti e Societa' non residenti
  -   Causale  della  dichiarazione:  andra'  indicata  nell'apposito
riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una  delle
ipotesi di seguito specificate:
  1.  Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento
o superamento del limite del possesso di 20.000 azioni nominative per
le quali il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il  tramite
di  altri  soggetti,  titolare  della partecipazione o del diritto di
voto.
  2. Dichiarazione  da  effettuare  per  qualsiasi  variazione  della
partecipazione  (ivi  comprese  quelle  derivanti  dall'esercizio del
diritto di conversione ai sensi dell'art.4, comma 3 D.lg. 84/92) gia'
comunicata con causale  1,  sempreche'  la  variazione  non  comporti
l'ipotesi di cui alla successiva causale 3.
  3.   Dichiarazione   da   effettuare   per   la   riduzione   della
partecipazione al di  sotto  delle  20.000  azioni  nominative.  Tale
causale  dovra'  essere  indicata  anche  nei  casi  di modifiche del
contenuto informativo di cui al quadro A (ad  es.  cambiamento  della
titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, cambio
di   residenza   ovvero   variazione   della  denominazione  sociale,
trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).
  In ipotesi di successione  mortis  causa  o  di  fusione,  i  nuovi
soggetti  titolari  della  partecipazione,  oltre  ad  effettuare una
segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2 ), dovranno comunicare
la riduzione della partecipazione entro il limite previsto in capo al
precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
  4. Dichiarazione da effettuare  nei  casi  in  cui,  non  essendosi
verificata   una   delle   ipotesi   precedenti,   siano  intervenute
modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come  precisato
nelle relative istruzioni.
  Qualunque  sia  la  causale  della dichiarazione, il modello andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata
al momento di invio della dichiarazione.
  - Data  dell'acquisto  o  della  variazione  della  partecipazione:
andra'  indicata  la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni
entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.
  In caso di trasferimento per successione mortis causa,  acquisto  o
trasferimento  per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto
o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di  perfezionamento
dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Quadro B: SICAV PARTECIPATA
  Andranno  indicati,  negli  appositi  spazi, la denominazione della
SICAV partecipata, il codice fiscale, nonche' il numero di iscrizione
all'albo delle SICAV ex art. 9, comma 1 D.lg. 84/92.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
  - Azioni possedute: il dichiarante dovra'  indicare  il  numero  di
azioni nominative possedute direttamente, suddivise secondo il titolo
del  possesso;  per le azioni in proprieta' e oggetto di contratto di
riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente  dalla
circostanza  che  il  dichiarante  sia titolare o meno del diritto di
voto.
  - Azioni per le quali il dichiarante sia  privato  del  diritto  di
voto:  in  questo  riquadro,  che  dovra'  essere  compilato  solo da
proprieterio che sia privato del diritto di voto  ovvero  per  azioni
oggetto  di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di
azioni nominative per le quali il dichiarante stesso non sia titolare
del diritto di voto.
  - Azioni con diritto di  voto  in  capo  al  soggetto  dichiarante:
andra'  indicato  il  numero  complessivo di azioni nominative per le
quali il dichiarante e' titolare del diritto  di  voto.  Tale  numero
deve  corrispondere  alla  differenza  tra  il  totale  delle  azioni
possedute ed  il  totale  delle  azioni  per  le  quali  il  soggetto
dichiarante sia privato del diritto di voto.
  N.B.:  Nell'ipotesi  in  cui i diritti di voto inerenti alle azioni
possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti  del
quadro  D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone), le
relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso
di azioni in nuda proprieta' che il dichiarante cede, con i  relativi
diritti  di  voto,  ad  una propria societa' controllata). Al fine di
evitare duplicazioni, tali azioni  andranno  indicate  esclusivamente
nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA'
          CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
  - Azioni possedute: andra' riportato il numero di azioni nominative
possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di
interposte  persone,  suddivise  per  titolo  di  possesso  di queste
ultime. Per le azioni in proprieta' e per quelle oggetto di contratto
di riporto, il  riquadro  andra'  compilato  indipendentemente  dalla
circostanza  che  i  soggetti  interposti  siano  titolari o meno del
diritto  di  voto.  L'indicazione  dei  soggetti  interposti   andra'
riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.
  Nell'ipotesi  in  cui  le azioni facciano capo, a diverso titolo, a
uno o  piu'  soggetti  (rientranti  nelle  categorie  delle  societa'
controllate  o  fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno
indicate per ciascun titolo di possesso.
  - Azioni per le quali le  societa'  controllate,  fiduciarie  e  le
interposte  persone  sono  private  del  diritto  di  voto: in questo
riquadro, che dovra' essere compilato solo per le azioni possedute  a
titolo  di  proprieta'  e per quelle oggetto di contratto di riporto,
dovra' essere indicato il numero di azioni nominative per le quali  i
soggetti  interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il
voto stesso  spetti  ad  altra  societa'  controllata,  fiduciaria  o
interposta persona.
  -  Azioni  con  diritto  di voto in capo alle societa' controllate,
fiduciarie e alle interposte  persone:  andra'  riportato  il  numero
complessivo  delle azioni nominative per le quali i predetti soggetti
siano titolari del diritto di voto. Tale  numero  deve  corrispondere
alla  differenza  tra  il  totale delle azioni possedute ed il totale
delle azioni per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto.
  N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti  alle  azioni
possedute  dai  soggetti  di  cui  al quadro D (societa' controllate,
fiduciarie  e  interposte  persone)   facciano   capo   al   soggetto
dichiarante  (quadro  C),  le  relative azioni non vanno indicate nel
quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda  proprieta'  che  le
societa'  controllate  cedono,  con  i  relativi  diritti di voto, in
usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare  duplicazioni,
tali azioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le
relative istruzioni.
          ----------
            (1)  Ai  fini della definizione del rapporto di controllo
          si fa riferimento al disposto  dell'art.  27,  comma  2  L.
          287/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA
          SOCIETA'FIDUCIARIE O DA SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI
          COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE
  Tale   quadro   andra'  compilato  dalle  societa'  fiduciarie  che
posseggano a qualunque titolo azioni  per  conto  di  altri  soggetti
nonche'  dalle  societa'  di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare con  riferimento  all'ammontare  complessivo  delle  azioni
possedute  dall'insieme  dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV
gestite. (2).
  - Azioni possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni
nominative possedute dalla societa' fiduciaria o  dalla  societa'  di
gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
  -  Azioni  per  le  quali il dichiarante sia privato del diritto di
voto: andra' riportato il numero delle azioni nominative per le quali
il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla  societa'
fiduciaria o dalla societa' di gestione.
  -  Azioni  con  diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il
numero di azioni deve corrispondere alla  differenza  tra  il  totale
delle  azioni  possedute  e  le  azioni  per  le  quali  la  societa'
fiduciaria o la societa' di gestione sia privata del diritto di voto.
  - Numero dei  fiducianti:  ove  il  dichiarante  sia  una  societa'
fiduciaria,  andra' indicato nelle caselle 1 il numero dei fiducianti
con azioni in misura pari o superiore a  20.000,  specificando  nella
seconda  casella  l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali
soggetti.
   Le medesime istruzioni si  applicano  anche  ai  soggetti  diversi
dalle societa' fiduciarie o dalle societa' di gestione che posseggano
azioni per conto di terzi.
Riepilogo
  -  Azioni  totali possedute: andra' indicato il numero totale delle
azioni nominative possedute  dal  dichiarante,  in  proprio,  per  il
tramite  di  altri  soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di
societa'   di   gestione   di   fondi   comuni    di    investimento,
indipendentemente  dalla  titolarita'  del  diritto  di voto. Di tale
numero dovra' tenersi conto al fine di verificare  la  sussistenza  o
meno dell'obbligo di segnalazione.
  -  Azioni con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero
delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri  C,
D,  ed  E  per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di
altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di  societa'  di
gestione  di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di
voto.
  - Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione:
ove il dichiarante abbia  in  precedenza  inviato  una  comunicazione
attraverso  il  modello  19/H, andra' indicato il numero totale delle
azioni  nominative  possedute  dal  dichiarante   alla   data   della
precedente comunicazione.
  -  Azioni  con diritto di voto possedute alla data della precedente
comunicazione: ove il dichiarante abbia  in  precedenza  inviato  una
comunicazione  attraverso il modello 19/H, andra' riportato il numero
delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri  C,
D,  ed  E  della precedente comunicazione per il quale il dichiarante
sia titolare di diritti di voto.
  La prima pagina del modello andra' completata  con  la  data  della
dichiarazione,  la  firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con
la  specifica  del  Codice  di  Avviamento  Postale),  ed  il  numero
telefonico.
  Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri
riempiti (B, C, D, E, F,).
  -  Numero  fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo
dei fogli che compongono la dichiarazione.
          ----------
            (2) Va da se' che l'obbligo di comunicazione non sussiste
          per i controllanti le fiduciarie e le societa' di  gestione
          con   riferimento   alle  azioni  detenute  per  conto  dei
          fiducianti e dei fondi.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE
          INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO
          POSSEDUTE LE AZIONI
  Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che  hanno  compilato
il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie  e  delle persone interposte per il tramite delle quali il
dichiarante possiede azioni di SICAV.
  Per  le  operazioni  che  comportino  una  modifica  nalla   catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali
modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al
soggetto  posto  al vertice della catena stessa o ai titolari diretti
delle  azioni.  Negli  altri   casi   di   modifiche   nella   catena
partecipativa,  va  effettuata una nuova comunicazione solo quando il
soggetto interposto venga a  detenere  una  partecipazione  superiore
alle soglie rilevanti.
  Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:
  - l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della
catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta;
  - il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della
catena partecipativa e il soggetto interposto.
  Per  ciascun  soggetto  titolare in via diretta delle azioni andra'
riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalita':
  - Societa' controllata, fiduciaria o  interposta  persona  titolare
delle  azioni  con diritto di voto: il riquadro andra' completato per
ciascun  titolare  in  via  diretta  di  tali  azioni  riportando  le
generalita'   del   soggetto  secondo  le  istruzioni  relative  alla
compilazione del precedente  quadro  A.  Andranno  poi  riportate  le
azioni  possedute  dal  soggetto  suddivise  per  titolo del possesso
secondo le  istruzioni  relative  alla  compilazione  del  precedente
quadro  D. Il riquadro andra' sottoscritto dal soggetto che partecipa
direttamente al capitale della SICAV  qualora  lo  stesso  abbia  una
partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
  - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A
ove  il  titolare  sia  intestatario  fiduciario  delle  azioni della
societa' per conto del dichiarante.
  Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la
casella B o la casella C se la posizione di controllo  e'  assicurata
al  dichiarante  delle  azioni  detenute in via diretta ovvero in via
indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:
  - la  casella  D,  se  il  rapporto  di  controllo  e'  determinato
dall'esistenza di sindacati di voto;
  -  la  casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori  o  da  altre
ipotesi.
  Ove  la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo
delle azioni possedute in via diretta e  indiretta  si  dovra'  tener
conto,  ai  fini  dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri
relativi  ai  soggetti  interposti  (F1,  F2,  ecc.),  del   soggetto
(dichiarante  o  singolo  soggetto interposto) che detiene il maggior
numero di azioni della societa' controllata. Pertanto, i riquadri dei
soggetti interposti non andranno compilati ove il maggior  numero  di
azioni  della  societa'  controllata  sia  detenuto  direttamente dal
dichiarante.
  - Soggetti interposti:  nel  caso  in  cui  la  partecipazione  sia
detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del
foglio (riquadro F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante
ed  il  soggetto  titolare  delle  azioni.  Nel  caso  in  cui tra il
dichiarante ed il titolare delle azioni si frappongano piu'  societa'
controllate  andra'  segnalata una unica catena partecipativa tenendo
conto, in assenza di rapporti di controllo  diretto,  della  societa'
che,  nell'ambito del gruppo, detiene il maggior numero di azioni del
soggetto interposto controllato.
  Qualora il soggetto  interposto  sia  una  persona  fisica,  andra'
indicato:
  -   nella  casella  "denominazione  sociale"  il  cognome  di  tale
soggetto;
  - nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
  - il codice fiscale;
  - l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).
  Ove  per  la  segnalazione  dei  soggetti  interposti   non   fosse
sufficiente  un  unico  foglio,  la  catena andra' descritta in fogli
successivi numerati progressivamente.

    ---->  Vedere Modelli da pag. 31 a pag. 32 della G.U.  <----