(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                   dei vini "Colli di Conegliano"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Colli di  Conegliano"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione "Colli di Conegliano" senza altra  qualificazione
e'  riservata  al  vino  bianco  ottenuto  dalle  uve provenienti dai
vitigni delle seguenti  varieta'  presenti  nei  vigneti,  in  ambito
aziendale, nelle seguenti proporzioni:
    Incrocio Manzoni 6.0.13: minimo 30%;
    Pinot bianco e/o Chardonnay: minimo 30%;
    possono  concorrere, inoltre, le uve delle varieta' Sauvignon e/o
Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%.
   La    denominazione    "Colli    di    Conegliano"    accompagnata
obbligatoriamente   dalla   specificazione   tipologica   "rosso"  e'
riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti  dai  vitigni  delle
seguenti  varieta'  presenti  nei vigneti, in ambito aziendale, nelle
seguenti proporzioni:
    Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in  misura
non inferiore al 10% per ciascuna varieta'. Il Merlot non puo' super-
are in ogni caso il limite massimo del 40%;
    possono  concorrere, inoltre, nella misura massima del 10% le uve
della varieta' Incrocio Manzoni 2.15.
   La denominazione  "Colli  di  Conegliano"  Refrontolo  passito  e'
riservata  al vino rosso ottenuto con le uve della varieta' Marzemino
provenienti dai vigneti ubicati all'interno del territorio di cui  al
successivo art. 3, lettera C);
    possono  concorrere,  inoltre, nella misura massima del 5% le uve
provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Treviso.
   La  denominazione  "Colli  di  Conegliano" Torchiato di Fregona e'
riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti  dai
vitigni  delle  seguenti  varieta'  presenti  nei  vigneti, in ambito
aziendale, nelle  seguenti  proporzioni  e  ubicati  all'interno  del
territorio di cui al successivo art. 3, lettera B):
    Prosecco, minimo 30%;
    Verdiso, minimo 30%;
    Boschera, minimo 25%;
    possono  concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve
provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Treviso.
                               Art. 3.
    A) La zona di produzione dei vini "Colli di Conegliano" comprende
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia
di Treviso:
    Conegliano,   Susegana,   Pieve   di  Soligo,  Farra  di  Soligo,
Refrontolo,  San  Pietro  di  Feletto,  Miane,  Follina,   Cison   di
Valmarino,  Revine  Lago,  Tarzo,  Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede,
Cappella  Maggiore,  Cordignano,  Colle  Umberto,   San   Fior,   San
Vendemmiano e Vidor.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini
il  centro  storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale
si raggiunge localita' Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale
n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest,  il  confine  devia
lungo  la  strada  che  porta a Colfosco, chiamata anche strada della
Barca. Da Colfosco, seguento la strada Mercatelli che  passa  per  la
localita'  Mine,  il  confine  procede  fino al bivio per Falze', per
piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada  (Ponte
della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato
il  centro urbano, il confine seguendo la via Schiratti giunge quindi
a Soligo dove devia a sinistra e continua lungo la strada provinciale
Soligo-Ponte di Vidor. Dal centro di Vidor, prosegue lungo la  strada
che  porta,  attraverso  Villa  Vergerio  (quota  150)  in  localita'
Abbazia; da qui prende il confine comunale  tra  Vidor  e  Pederobba,
seguendolo  in  direzione  nord.  Prosegue  quindi  lungo  il confine
comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il  con-
fine  comunale  tra  Farra  di  Soligo  e  Valdobbiadene,  finche' si
incrocia con la strada maestra  che  da  Col  San  Martino  giunge  a
Combai,   finche'   incrocia   il   confine   comunale  tra  Miane  e
Valdobbiadene che segue fino ad incrociare  la  curva  di  livello  a
quota 500 al di sopra dell'abitato di Combai. Si segue detta linea di
livello  verso  est,  fino  all'altezza  Tragol  de Rava in comune di
Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in
direzione sud-est, la valle sino in localita' Pradal Alto  sempre  in
comune  di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di
quota 500 e passando a nord del comune di Fregona  e  Sarmede  ci  si
congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in
localita'   Valbona.   Si   segue  in  direzione  sud  detto  confine
provinciale fino ad incrociare la strada che porta al centro di Villa
di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di  Villa  il
limite  di  confine  prosegue in direzione ovest passando sotto Villa
Belvedere C. Marinetti e seguendo la carrareccia giunge  a  quota  99
dove  incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre
detto confine fino ad incontrare la strada comunale per  Sarmede  che
percorre  attraversando  localita'  al  Col.  Dal  centro  di Sarmede
prosegue per la comunale che porta a  Cappella  Maggiore,  oltrepassa
detta  localita'  fino  ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a
quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa  il  tiro  a
segno ed a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro
di  Vittorio  Veneto  in  direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al
sottopasso dell'autostrada A 27 a quota 134, prende in direzione  sud
la  strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vianello fino
a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue  lungo  la  stessa
fino  al  cavalcavia  della strada che porta a Casello cinque a quota
97. Segue detta strada fino a quota  88  dove  incrocia  il  torrente
Cervada  che  segue fino a giungere sulla statale che porta al centro
di Conegliano dove era iniziata la delimitazione. Fa parte  dell'area
di produzione dei "Colli di Conegliano" l'area collinare posta a nord
della statale n. 13 cosi' delimitata:
    si  parte  dalla  localita' Mescolino in direzione ovest lungo la
strada per Vittorio Veneto e prima del  ponte  di  Borgo  Campion  la
linea  di  confine  prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione
sud, passa per localita' Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di  Borgo
Cordenzin,  fino  in localita' Poser dove prosegue in direzione ovest
sulla  strada  comunale fino a giungere nei pressi degli stabilimenti
posti  lungo  il  torrente  Mellare'  Vecchio.  Dalle  spalle   degli
stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron,
dove  segue  la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo
sempre sull'unghia della collina passa a nord  di  Palazzo  Malvolti,
fino  a  quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, localita'
Camerin, dove incontra il canale Enel che percorre in direzione  nord
fino a ritornare al punto di partenza in localita' Mescolino.
    B) La zona di produzione del vino "Colli di Conegliano" Torchiato
di  Fregona  comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
comuni:
    Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive  il
confine  a  nord,  la  delimitazione  scende  lungo  la  demarcazione
comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la
strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo
detta statale fino a quota 134,  da  qui  si  prende  la  strada  per
Cordignano  e  dopo  aver  oltrepassato  Borgo  Gobbi  a quota 94, si
prosegue in direzione est lungo la strada per il centro  comunale  di
Cappella  Maggiore.  Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada
piu' a nord, che oltrepassa il torrente Corron a quota 115. Da  Borgo
Villa   il   confine  prosegue  per  C.  Amistani,  C.  Zanatta  fino
all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la  strada  per  Sarmede,
scende  in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo
la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo  Palu'.
Da  qui'  segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota
286, sotto localita' Rugoletto, dove piega ad est per quota  294,  C.
Salvador  dove  incontra  il  confine comunale che segue in direzione
nord dove incontra nei pressi  della  Malga  Salamina,  la  curva  di
livello  di  quota  500  che  percorre  fino  a ritornare al punto di
partenza.
    C)  La  zona  di  produzione  del  vino  "Colli  di   Conegliano"
Refrontolo  passito  comprende  in tutto o in parte il territorio dei
seguenti comuni:
    Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dalla  localita'  Mire  a  quota  200,  in  comune   di
Refrontolo,  la  delimitazone segue la strada comunale per San Pietro
di Feletto, dove, raggiunto detto centro, piega  in  direzione  ovest
per  la  strada  che  attraversa  la  localita'  C.  Bittus  fino  ad
incontrare a quota 97 la comunale Pare'-Pieve di Soligo.
   Da qui  segue  il  confine  del  comune  di  Refrontolo  prima  in
direzione  sud,  quindi  ovest  ed infine nord, fino ad incontrare la
comunale Refrontolo-Solighetto a levante della localita' C. dal  Col.
Segue  detta  strada  in  direzione  di  Solighetto  e,  dopo  averne
oltrepassato il centro, piega verso nord lungo la strada per Follina.
   Giunti a localita' Castelletto la delimitazione segue  il  confine
comunale  Pieve  di Soligo-Follina, fino a raggiungere in prossimita'
del Col Franchin,  dove  si  ritrova  il  confine  comunale  nord  di
Refrontolo  che  si  segue  in  direzione  est  e  quindi  sud fino a
ritornare al punto di partenza.
                               Art. 4.
  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei  vini  "Colli  di  Conegliano"  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  o comunque atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati, le peculiari caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  i  vigneti  esposti  favorevolmente ed ubicati in giacitura
collinare.
   E sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  tali  da  non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino.
   Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono  vietate  le
forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note
con il nome a raggi.
   Le produzioni massime di uva per estratto in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono
essere i seguenti:
                                                 Titolo
                             Produzione       alcolometrico
                               massima           volumico
                                uva/ha           naturale
   Tipologia                 tonnellate           minimo
       -                          -                 -
Bianco.................          10                 11%
Rosso..................           9                 11,5%
Refrontolo passito.....          10                 11%
Torchiato di Fregona...          10                 10%
   La densita' minima di piante per ettaro e la resa massima  di  uva
per  ceppo  per la produzione dei sottoelencati vini devono essere le
seguenti:
                                 Numero           Resa massima
                              minimo ceppi           uva per
   Tipologia                   per ettaro           ceppo - kg
       -                            -                    -
Bianco.................           2.500                 4,0
Rosso..................           2.500                 3,5
Refrontolo passito.....           2.500                 4,0
Torchiato di Fregona...           2.500                 4,0
   Per la tipologia "Torchiato di Fregona", in deroga  ai  limiti  di
cui al comma precedente, per gli impianti gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore  del presente disciplinare il limite di ceppi per
ettaro e' portato a 1.500 ed il limite  di  produzione  a  6  kg  per
ceppo.
   In   annate  eccezionalmente  favorevoli  la  resa  dovra'  essere
riportata a detti limiti attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
   Il  presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto su richiesta
motivata delle organizzazioni  di  categoria  interessate,  e  previo
parere    espresso   dal   comitato   tecnico   consultivo   per   la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85 puo', allo scopo
di tutelare l'immagine dei presenti vini, con  proprio  provvedimento
da  emanarsi  ogni  anno  nel  periodo  immediatamente  precedente la
vendemmia, ridurre i quantitativi di  uva  per  ettaro  ammessi  alla
certificazione  D.O.C.,  rispetto  a  quelli  sopra  fissati, dandone
immediata   comunicazione   al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, al comitato nazionale per la tutela delle  denominazioni  di
origine dei vini ed alla camera di commercio di Treviso.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  delle quote
massime consentite dal presente disciplinare, saranno presi in carico
per la produzione di vino da tavola.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  dei  tipi  bianco,  rosso,  ivi
compresi   l'invecchiamento  e  l'affinamento  in  bottiglia  laddove
obbligatori, devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di
produzione di cui all'art. 3, lettera A).
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione, e', consentito che tali operazioni siano effettuate anche
nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di
produzione delle uve, nonche' nel comune di Valdobbiadene e Orsago.
   La conservazione, per  l'appassimento  delle  uve  destinate  alla
vinificazione dei tipi "Torchiato di Fregona" e "Refrontolo passito",
nonche'  la vinificazione delle stesse, ivi compresi l'invecchiamento
e l'affinamento  in  bottiglia  laddove  obbligatori,  devono  essere
effettuati  all'interno  della sola zona di rispettiva produzione, di
cui all'art. 3, lettere B) e C), e dei comuni ad essa limitrofi.
   E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  sentito  il  parere  della  regione  Veneto, autorizzare le
suddette operazioni per la produzione dei vini "Colli di  Conegliano"
anche   al   di  fuori  delle  rispettive  aree  previste  dai  comma
precedenti, sempreche' le ditte richiedenti,  singole  od  associate,
attestino  la  conduzione  dei vigneti regolarmente iscritti all'albo
camerale alla data di pubblicazione del presente decreto.
   La vinificazione dei tipi  "Torchiato  di  Fregona"  e  Refrontolo
passito" puo' avvenire solo dopo che le uve siano state sottoposte ad
appassimento  naturale  fino  a  portarle  ad un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo non inferiore rispettivamente al 15%  ed  al
14%.
   La  resa  massima  delle  uve  in vino ammessa alla certificazione
D.O.C. non deve essere superiore al 65% per il tipo bianco,  70%  per
il  tipo  rosso,  45% per il tipo Refrontolo passito ed al 25% per il
tipo Torchiato di Fregona.
   Qualora la resa superi detti limiti l'eccedenza non avra'  diritto
alla denominazione di origine controllata.
   Il  tipo  bianco  non  puo' essere immesso al consumo prima del 31
marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
   Il tipo rosso puo' essere immesso  al  consumo  solo  dopo  essere
stato  sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni, di cui
almeno sei mesi in botti di legno  e  tre  mesi  di  raffinamento  in
bottiglia.   Tale  periodo  decorre  dal  1›  novembre  dell'anno  di
produzione delle uve.
   Il tipo "Torchiato di Fregona" non puo' essere immesso al  consumo
prima  del  1›  dicembre  dell'anno successivo alla vendemmia, con un
affinamento in bottiglia di almeno tre mesi.
   Il tipo "Refrontolo passito" non puo' essere  immesso  al  consumo
prima  del  1› marzo successivo alla vendemmia, con un affinamento in
bottiglia di almeno tre mesi.
                               Art. 6.
    I  vini di cui alla presente denominazione di origine controllata
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere  alle  seguenti
caratteristiche:
  Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso, con gradevole profumo aromatico caratteristico;
    sapore: secco, sapido, fine, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Rosso:
    colore: rosso rubino, tendente al granato;
    odore:   vinoso,   caratteristico,  mediamente  erbaceo,  profumo
gradevole, piu' intenso se invecchiato;
    sapore:  asciutto,  sapido,  di  corpo,   armonico,   giustamente
tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Torchiato di Fregona:
    colore: giallo dorato carico;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno, persistente;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16% di cui svolto
almeno 14%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Refrentolo passito:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato, caratteristico;
    sapore: amabile  o  talvolta  leggermente  dolce,  vellutato,  di
corpo, armonico, sapido, talvolta vivace;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15% di cui svolto
almeno 12%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste
modificare  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Colli di Conegliano" Torchiato di Fregona e  "Colli  di  Conegliano"
Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche
e   di  tipologia  devono  figurare  in  etichetta  in  caratteri  di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di
origine.
   In  sede  di  designazione  le  predette menzioni geografiche e di
tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di  sotto  della
dicitura  "denominazione  di  origine  controllata"  e  pertanto  non
possono  essere  intercalate   tra   quest'ultima   dicitura   e   la
denominazione di origine "Colli di Conegliano".
   Nella  designazione e presentazione dei vini "Colli di Conegliano"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, ivi
compresi  gli   aggettivi:   riserva,   superiore,   extra,   scelto,
selezionato e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini  similari,  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative,
frazioni,   aree,   zone   e  localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   E' obbligatorio riportare inoltre,  sia  in  etichetta  che  nella
documentazione   prevista  dalla  specifica  normativa  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   I tipi bianco e rosso devono essere immessi al consumo  unicamente
in bottiglie di vetro, aventi rispettivamente le capacita' massime di
litri  0,75  e  3,  e  devono  essere  chiuse  con tappi di sughero o
conglomerato a base di sughero.
   Per l'immissione  al  consumo  del  tipo  "Torchiato  di  Fregona"
possono  essere  utilizzate  unicamente  bottiglie  di vetro del tipo
bordolese di capacita' 0,35 e 0,50 litri.
   Per l'immissione al consumo del tipo "Refrontolo passito"  possono
essere usate unicamente bottiglie di vetro di capacita' 0,75 litri.
   Per   tutte   le  precedenti  confezioni  puo'  essere  utilizzato
unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio  dei  vini
di cui alla presente denominazione.
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli  di
Conegliano"  vini  che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito  a  norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA