(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Guardia  Sanframondi"  o
"Guardiolo"  e'  riservata ai fini bianco, rosso, rosato, Falanghina,
Aglianico o  spumante  che  rispondono  ai  requisiti  stabiliti  nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I  vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" devono essere ottenuti
esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte  nella  zona
di  produzione  delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da
vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti  composizioni
ampelografiche:
   Bianco:
    Malvasia bianca di Candia, dal 50 al 70%;
    Falanghina dal 20 al 30%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
   Falanghina:
    Falanghina, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
   Rosso e rosato:
    Sangiovese, minimo 80%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 20%.
   Spumante:
    Falanghina, minimo 70%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca bianca non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 30%.
   Aglianico:
    Aglianico, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve comprende l'intero territorio
amministrativo  dei  comuni  di  Guardia  Sanframondi,  San   Lorenzo
Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
ed al vino le pregiate caratteristiche tradizionali.
   Sono, pertanto, da considerarsi idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo,  unicamente  i vigneti collinari ben esposti, impiantati su
terreni  di  natura  argilloso-calcarea,  o  di  medio  impasto,   di
altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare.
   Sono  comunque  esclusi  quelli di fondo valle o messi a dimora su
terreni particolarmente umidi.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o suggeriti dagli
organi tecnici  competenti  e  comunque  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche  delle uve e dei vini. Per i reimpianti il sistema di
allevamento  da  praticare  e'   prevalentemente   la   spalliera   o
controspalliera.
   E'   vietata   ogni   pratica  di  forzatura,  mentre  e'  ammessa
l'irrigazione di soccorso.
   La resa massima  di  uva  per  la  produzione  dei  vini  "Guardia
Sanframondi"  o  "Guardiolo" non deve essere superiore a quintali 120
per ettaro di vigneto in coltura specializzata, per  i  tipi  bianco,
Falanghina  e spumante ed a 100 quintali per ettaro per i tipi rosso,
rosato ed Aglianico.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
   La regione Campania puo' modificare dette rese ai sensi  dell'art.
10 della legge 164/92.
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in   coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  rispetto  a  quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   Le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale  del  10,5%  ai  tipi  bianco,
rosato e Falanghina, dell'11% ai tipi rosso e Aglianico, del 12% alle
tipologie riserva e del 9,5% allo spumante.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  compresi  la  presa  di spuma e
l'invecchiamento  obbligatorio,  devono  essere  effettuate  entro  i
limiti territoriali della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su conforme
parere  della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di  origine  dei  vini,  puo'  autorizzare
dette  operazioni  anche  al di fuori della zona di produzione di cui
all'art. 3 purche' all'interno della provincia di Benevento e  quando
sia  dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di
produzione stessa sia stata effettuata  gia'  prima  dell'entrata  in
vigore del presente disciplinare.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
   La  resa  massima  della trasformazione delle uve in vino non deve
essere superiore al 70% per  i  tipi  bianco,  spumante,  Falanghina,
rosso e Aglianico ed al 65% per il rosato.
   La  eventuale  eccedenza  non  avra' diritto alla denominazione di
origine controllata.
   I vini "Guardia  Sanframondi"  o  "Guardiolo"  rosso  e  Aglianico
"riserva"  devono  essere  sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno 2 anni, di cui  almeno  6  mesi  in  botti  di
legno,  a  decorrere  dal 1› novembre dell'annata di produzione delle
uve.
                               Art. 6.
   I    vini    "Guardia    Sanframondi"   o   "Guardiolo"   all'atto
dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, delicato, gradevole;
    sapore: secco, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   Rosso e Rosso riserva:
    colore:  rubino  piu'  o meno intenso, tendente al granato per il
tipo riserva;
    odore: vinoso, con sfumatura  di  fruttato,  etereo  per  i  tipo
riserva;
    sapore:  secco,  giustamente  tannico, armonico, vellutato per il
tipo riserva, morbido per il tipo novello;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per  il  tipo
riserva 12,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    etratto secco netto minimo: 19 per mile.
   Rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: fruttato, delicato;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Falanghina:
    colore: paglierino tenue;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, lievemente acidulo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Aglianico e Aglianico riserva:
    colore:  rubino  piu'  o meno intenso, tendente al granato per il
tipo riserva;
    odore: vinoso, gradevole, etereo per il tipo riserva;
    sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, vellutato per il tipo
riserva;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per  il  tipo
riserva 12,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino tenue;
    odore: caratteristico gradevole;
    sapore: fresco, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,%;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
   La  denominazione  di  origine controllata "Guardia Sanframondi" o
"Guardiolo" rosso  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il  vino
"novello",  ottenuto  con  uve  che  rispondano alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione  seguendo
le vigenti norme per la preparazione di vini novelli.
                               Art. 7.
   Nella  designazione e presentazione dei vini "Guardia Sanframondi"
o "Guardiolo" il nome del  vitigno  deve  figurare  in  etichetta  in
caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a quelli utilizzati per la
denominazione di origine.
   In sede di designazione la specificazione di  tipologia  "riserva"
deve  figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione
di origine controllata" e pertanto non puo'  essere  intercalata  tra
quest'ultima   dicitura   e  la  denominazione  di  origine  "Guardia
Sanframondi" o "Guardiolo".  In  ogni  caso  tale  specificazione  di
tipologia  deve  figurare  in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli  utilizzati  per  la   denominazione   di   origine   "Guardia
Sanframondi"  o  "Guardiolo", della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Guardia  Sanframondi" o "Guardiolo" e' vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da    quelle
espressamente  previste  dal  presente disciplianre, ivi compresi gli
aggettivi exra, superiore, fine, scelto selezionato e similari.
   E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
ragioni sociali, marchi  privati,  purche'  non  abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche   aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'   dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale  22
aprile 1992.
   Sulle  bottiglie  ed  altri  recipienti contenenti i vini "Guardia
Sanframondi"  o  "Guardiolo"  deve  figurare   sempre   l'indicazione
dell'annata  di produzione delle uve; tale indicazione e' facoltativa
per il tipo spuntante.
                               Art. 8.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il  consumo con la denominazione di origine controllata "Guardia
Sanframondi" o "Guardiolo" vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente  disciplinare  di  produzione  e'
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
                             Il Ministro
                  dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA