Art. 1. La denominazione di origine controllata "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" e' riservata ai fini bianco, rosso, rosato, Falanghina, Aglianico o spumante che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo articolo 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: Bianco: Malvasia bianca di Candia, dal 50 al 70%; Falanghina dal 20 al 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Falanghina: Falanghina, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Rosso e rosato: Sangiovese, minimo 80%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%. Spumante: Falanghina, minimo 70%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%. Aglianico: Aglianico, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Art. 3. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le pregiate caratteristiche tradizionali. Sono, pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, unicamente i vigneti collinari ben esposti, impiantati su terreni di natura argilloso-calcarea, o di medio impasto, di altitudine non superiore ai 600 metri sul livello del mare. Sono comunque esclusi quelli di fondo valle o messi a dimora su terreni particolarmente umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o suggeriti dagli organi tecnici competenti e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per i reimpianti il sistema di allevamento da praticare e' prevalentemente la spalliera o controspalliera. E' vietata ogni pratica di forzatura, mentre e' ammessa l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per la produzione dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" non deve essere superiore a quintali 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, per i tipi bianco, Falanghina e spumante ed a 100 quintali per ettaro per i tipi rosso, rosato ed Aglianico. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo. La regione Campania puo' modificare dette rese ai sensi dell'art. 10 della legge 164/92. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% ai tipi bianco, rosato e Falanghina, dell'11% ai tipi rosso e Aglianico, del 12% alle tipologie riserva e del 9,5% allo spumante. Art. 5. Le operazioni di vinificazione compresi la presa di spuma e l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, puo' autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di produzione di cui all'art. 3 purche' all'interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata gia' prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima della trasformazione delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi bianco, spumante, Falanghina, rosso e Aglianico ed al 65% per il rosato. La eventuale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata. I vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" rosso e Aglianico "riserva" devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Art. 6. I vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: intenso, delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Rosso e Rosso riserva: colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva; odore: vinoso, con sfumatura di fruttato, etereo per i tipo riserva; sapore: secco, giustamente tannico, armonico, vellutato per il tipo riserva, morbido per il tipo novello; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; per il tipo riserva 12,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; etratto secco netto minimo: 19 per mile. Rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: fruttato, delicato; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Falanghina: colore: paglierino tenue; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, lievemente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Aglianico e Aglianico riserva: colore: rubino piu' o meno intenso, tendente al granato per il tipo riserva; odore: vinoso, gradevole, etereo per il tipo riserva; sapore: asciutto, caratteristico, di corpo, vellutato per il tipo riserva; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%, per il tipo riserva 12,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino tenue; odore: caratteristico gradevole; sapore: fresco, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,%; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. La denominazione di origine controllata "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" rosso puo' essere utilizzata per designare il vino "novello", ottenuto con uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione di vini novelli. Art. 7. Nella designazione e presentazione dei vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. In sede di designazione la specificazione di tipologia "riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo". In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplianre, ivi compresi gli aggettivi exra, superiore, fine, scelto selezionato e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" deve figurare sempre l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; tale indicazione e' facoltativa per il tipo spuntante. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Guardia Sanframondi" o "Guardiolo" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA