Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati, che rispondono ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" devono essere ottenuti mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica: Falanghina: Falanghina, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento fino ad un massimo del 10%. Greco: Greco bianco, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Aglianico: Aglianico, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Piedirosso: Piedirosso, minimo 90%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 10%. Bianco: Aglianico, dal 40 al 60%; Piedirosso, dal 40 al 60; possono concorrere altri vitigni non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%. Rosso e rosato: Aglianico, dal 40 al 60%; Piedirosso, dal 40 al 60%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%. Art. 3. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Sant'Agata de' Goti in provincia di Benevento. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di medio impasto con giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei terreni di fondovalle e particolarmente umidi. E' vietata ogni pratica di forzatura. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La resa massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all'art. 2, non deve superare rispettivamente i 110 quintali per i tipi Falanghina e Greco ed i 100 quintali per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro aventi diritto alla denominazione di origine controllata inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, da'ndone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio di Benevento. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5% per i tipi Falanghina e Greco e dell'11% per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco. Le uve delle varieta' Aglianico e Piedirosso destinate alla produzione dei rispettivi vini designabili con la menzione aggiuntiva "riserva" devono assicurare ai vini stessi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 12% e dell'11,5%. Ai fini della vinificazione per tali tipologie "riserva" le uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia, su richiesta degli interessati, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e su conforme parere della regione Campania, per il cui tramite le istanze vanno presentate, puo' autorizzare l'effettuazione di tali operazioni nell'intero territorio della provincia di Benevento, purche' i richiedenti dimostrino con adeguata documentazione di avere effettuato tradizionalmente le operazioni medesime per la produzione di vini provenienti da uve prodotte nel territorio di cui al precedente art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche previste ai successivi art. 6. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso e bianco ed al 65% per il tipo rosato. Le eventuali eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata. Il tipo "Aglianico" puo' essere immesso al consumo soltanto dopo due anni di invecchiamento, a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Il tipo "Aglianico" designabile con la menzione aggiuntiva "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve e ad un ulteriore anno di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il tipo "Piedirosso" designabile con la menzione aggiuntiva "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" rosso puo' essere utilizzata per designare il vino "novello" ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti del presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli. La denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" Falanghina puo' essere utilizzata per designare il tipo "passito" ottenuto dalle uve di cui al precedente art. 2 sottoposte, in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al tradizionale appassimento naturale tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 15%. La resa massima dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al 40%. E' escluso qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale minimo del passito mediante concentrazione di mosto o vino, nonche' l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" all'atto dell'immissione al concumo devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche: Falanghina: colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: fruttato, delicato; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Greco: colore: paglierino piu' o meno tenue; odore: fruttato, delicato; sapore: fresco, a volte vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Aglianico: colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: armonico, persistente; sapore: equilibrato, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Piedirosso: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, gradevole; sapore: di corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosso: colore: rubino piuttosto intenso; odore: vinoso; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Rosato: colore: rosa pallido; odore: delicato, persistente; sapore: gradevole, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Bianco: colore; da bianco a paglierino; odore: intenso, fine, persistenze; sapore: pieno, delicato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Falanghina passito: colore: ambra piu' o meno intenso; odore: delicato, tipico; sapore: caratteristico, alcolico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 25 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il tipo Aglianico "riserva", ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento ed affinamento obbligatori di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%. Il tipo Piedirosso "riserva", ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. Art. 7. Nella desigazione dei vini "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. In sede di designazione le specificazioni di tipologia "riserva" e "passito" devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti". In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti", della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. Per i tipi Aglianico "riserva" e Piedirosso "riserva" sono ammessi, per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro della capacita' di 0,75 litri. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA