(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
       dei vini "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Sant'Agata  de'  Goti"  o
"Sant'Agata  dei  Goti" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati,
che rispondono ai requisiti previsti  dal  presente  disciplinare  di
produzione.
                               Art. 2.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sant'Agata de'
Goti"  o  "Sant'Agata  dei  Goti"  devono  essere  ottenuti  mediante
vinificazione  delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3  e  provenienti  da  vigneti  che,  nell'ambito
aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:
   Falanghina:
    Falanghina, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento fino  ad  un
massimo del 10%.
   Greco:
    Greco bianco, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
   Aglianico:
    Aglianico, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
   Piedirosso:
    Piedirosso, minimo 90%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 10%.
   Bianco:
    Aglianico, dal 40 al 60%;
    Piedirosso, dal 40 al 60;
    possono  concorrere  altri  vitigni non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino  ad  un  massimo  del
20%.
   Rosso e rosato:
    Aglianico, dal 40 al 60%;
    Piedirosso, dal 40 al 60%;
    possono  concorrere  altri  vitigni  a bacca nera, non aromatici,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad  un
massimo del 20%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Sant'Agata  de'  Goti  in  provincia  di
Benevento.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
"Sant'Agata  de'  Goti"  o "Sant'Agata dei Goti" devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
   Sono pertanto da  considerarsi  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo   dei   vigneti,   unicamente   quelli  ubicati  su  terreni
prevalentemente argillosi, calcarei e tufacei di  medio  impasto  con
giacitura  collinare  e  pedecollinare, con esclusione dei terreni di
fondovalle e particolarmente umidi.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli  tradizionalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  dei
vini.
   La  resa  massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, per
la  produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2,  non  deve  superare
rispettivamente i 110 quintali per i tipi Falanghina e Greco ed i 100
quintali per i tipi Aglianico, Piedirosso, rosso, rosato e bianco.
   Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
in  coltura  promiscua  dovra'  essere  calcolata  rispetto  a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata,  attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione totale non superi  del  20%  i  limiti  massimi
sopra stabiliti.
   La   regione   Campania,   con   proprio   decreto,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, di  coltivazione
e  di mercato, puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per
ettaro aventi  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata
inferiori  a  quelli fissati dal presente disciplinare di produzione,
da'ndone immediata  comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e
delle   foreste,   al   comitato   nazionale   per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini ed  alla  camera  di  commercio  di
Benevento.
   Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,5%  per  i  tipi
Falanghina  e  Greco  e  dell'11%  per  i tipi Aglianico, Piedirosso,
rosso, rosato e bianco.
   Le uve  delle  varieta'  Aglianico  e  Piedirosso  destinate  alla
produzione dei rispettivi vini designabili con la menzione aggiuntiva
"riserva"  devono  assicurare  ai vini stessi un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale rispettivamente del  12%  e  dell'11,5%.  Ai
fini  della  vinificazione per tali tipologie "riserva" le uve devono
essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi  registri
di cantina deve essere indicata la destinazione delle uve medesime.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compreso l'invecchiamento
obbligatorio,  e  di  imbottigliamento   devono   essere   effettuate
all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
   Tuttavia,   su   richiesta   degli   interessati,   il   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato  nazionale  per
la  tutela  delle  denominazioni  di  origine  dei vini e su conforme
parere della regione Campania, per il cui tramite  le  istanze  vanno
presentate,  puo'  autorizzare  l'effettuazione  di  tali  operazioni
nell'intero  territorio  della  provincia  di  Benevento,  purche'  i
richiedenti   dimostrino   con   adeguata   documentazione  di  avere
effettuato tradizionalmente le operazioni medesime per la  produzione
di  vini  provenienti  da  uve  prodotte  nel  territorio  di  cui al
precedente art. 3.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
leali  e costanti tradizionali della zona e comunque atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche previste ai successivi art.
6.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per i tipi Falanghina, Greco, Aglianico, Piedirosso, rosso  e  bianco
ed al 65% per il tipo rosato.
   Le  eventuali  eccedenze non avranno diritto alla denominazione di
origine controllata.
   Il tipo "Aglianico" puo' essere immesso al consumo  soltanto  dopo
due  anni  di invecchiamento, a decorrere dal 1› novembre dell'annata
di produzione delle uve.
   Il  tipo  "Aglianico"  designabile  con  la  menzione   aggiuntiva
"riserva"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento
obbligatorio  di  almeno  due  anni  a  decorrere  dal  1›   novembre
dell'annata  di  produzione  delle  uve  e  ad  un  ulteriore anno di
affinamento obbligatorio in bottiglia.
   Il  tipo  "Piedirosso"  designabile  con  la  menzione  aggiuntiva
"riserva"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento
obbligatorio  di  almeno  due  anni  a  decorrere  dal  1›   novembre
dell'annata di produzione delle uve.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o
"Sant'Agata dei Goti" rosso puo' essere utilizzata per  designare  il
vino  "novello"  ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti del presente disciplinare di produzione  seguendo
le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.
   La  denominazione  di  origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o
"Sant'Agata dei Goti" Falanghina puo' essere utilizzata per designare
il tipo "passito" ottenuto dalle uve di  cui  al  precedente  art.  2
sottoposte,  in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al
tradizionale appassimento  naturale  tale  da  assicurare  un  titolo
alcolometrico  volumico  minimo  naturale  del  15%.  La resa massima
dell'uva in vino, in tal caso, non deve essere superiore al  40%.  E'
escluso  qualsiasi  aumento  del titolo alcolometrico volumico totale
minimo del passito mediante concentrazione di mosto o  vino,  nonche'
l'impiego di mosti o vini che siano stati oggetto di concentrazione.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Sant'Agata de'
Goti" o "Sant'Agata dei Goti"  all'atto  dell'immissione  al  concumo
devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche:
   Falanghina:
    colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
    odore: fruttato, delicato;
    sapore: secco, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Greco:
    colore: paglierino piu' o meno tenue;
    odore: fruttato, delicato;
    sapore: fresco, a volte vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Aglianico:
    colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato;
    odore: armonico, persistente;
    sapore: equilibrato, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Piedirosso:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, gradevole;
    sapore: di corpo, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosso:
    colore: rubino piuttosto intenso;
    odore: vinoso;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Rosato:
    colore: rosa pallido;
    odore: delicato, persistente;
    sapore: gradevole, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Bianco:
    colore; da bianco a paglierino;
    odore: intenso, fine, persistenze;
    sapore: pieno, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Falanghina passito:
    colore: ambra piu' o meno intenso;
    odore: delicato, tipico;
    sapore: caratteristico, alcolico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 25 per mille.
   E'   facolta'   del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Il   tipo   Aglianico   "riserva",   ottenuto  da  uve  aventi  le
caratteristiche di cui all'art. 4 e sottoposto all'invecchiamento  ed
affinamento  obbligatori  di cui all'art. 5, all'atto dell'immissione
al consumo deve possedere un  titolo  alcolometrico  volumico  totale
minimo del 12,5%.
   Il   tipo   Piedirosso   "riserva",  ottenuto  da  uve  aventi  le
caratteristiche di cui all'art.  4  e  sottoposto  all'invecchiamento
obbligatorio  di  cui all'art. 5, all'atto dell'immissione al consumo
deve possedere un titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo  del
12%.
                               Art. 7.
   Nella desigazione dei vini "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei
Goti"  il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di
origine.
   In sede di designazione le specificazioni di tipologia "riserva" e
"passito"  devono  figurare  in  etichetta al di sotto della dicitura
"denominazione di origine controllata" e pertanto non possono  essere
intercalate  tra  quest'ultima dicitura e la denominazione di origine
"Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei  Goti".  In  ogni  caso  tali
specificazioni   di   tipologia   devono  figurare  in  caratteri  di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione  di
origine  "Sant'Agata  de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti", della stessa
evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Sant'Agata   de'   Goti"   o   "Sant'Agata   dei   Goti"   qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi:  superiore,  extra,  fine,
scelto, selezionato e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini  similari,  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche, che facciano  riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,   aree,   zone   e  localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   Per l'immissione al consumo di tutti i vini della denominazione di
origine controllata "Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti"  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Per  i  tipi  Aglianico  "riserva"  e  Piedirosso  "riserva"  sono
ammessi, per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro della
capacita' di 0,75 litri.
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Sant'Agata de' Goti" o "Sant'Agata dei Goti" vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare
di  produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA