Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Moscadello di Montalcino" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino "Moscadello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Moscato bianco. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Moscadello di Montalcino" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti i cui terreni, di natura argilloso-calcarea o argilloso-silicea, non siano di altitudine superiore ai 600 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino "Moscadello di Montalcino" non deve essere superiore a quintali 100 per ettaro di coltura specializzata. Per il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato con la menzione vendemmia tardiva la produzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a quintali 50 per ettaro di coltura specializzata. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio competente per territorio. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di vino da tavola. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino "Moscadello di Montalcino" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%. Per la produzione della tipologia vendemmia tardiva le uve, ammesse nelle condizioni richieste e sottoposte ad eventuale ulteriore parziale appassimento, debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, affinamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Montalcino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti relative al tipo di vino prodotto. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. Ai fini della produzione della tipologia di vino "Moscadello di Montalcino" qualificato con la menzione "vendemmia tardiva", la data di inizio della vendemmia delle uve decorre dal 1 ottobre di ciascun anno. Per il "Moscadello di Montalcino" qualificato "vendemmia tardiva" la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%. Qualora le rese superino i limiti sopra indicati le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata, ma potranno essere prese in carico, se ne hanno le caratteristiche, come vini da tavola. Il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato vendemmia tardiva non puo' essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di affinamento di almeno 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio successivo all'anno di vendemmia. Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. Il vino "Moscadello di Montalcino" puo' essere prodotto nel tipo frizzante con le caratteristiche di cui al successivo art. 6. In questo caso la presa di spuma deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale. Art. 6. Il vino "Moscadello di Montalcino" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, delicato, fresco, persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui almeno un quarto ancora da svolgere; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Il vino "Moscadello di Montalcino puo' essere prodotto nel tipo frizzante con le stesse caratteristiche sopra indicate per il tipo tranquillo e con spuma fine e vivace. Il vino "Moscadello di Montalcino", nel tipo tranquillo, qualificato "vendemmia tardiva" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da paglierino a dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno l'11,5% svolto ed un minimo da svolgere del 3,5% in alcol potenziale; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 22 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la regione toscana, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, superiore, scelto, selezionato, riserva e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia. E' consentito inoltre l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, localita', zone, mappali dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione del vino "Moscadello di Montalcino" preparato nel tipo frizzante, tale caratteristica deve sempre figurare in etichetta al disotto della dicitura denominazione di origine controllata. Nella designazione e presentazione del vino "Moscadello di Montalcino" qualificato vendemmia tardiva, tale qualificazione deve figurare in etichetta al disotto della dicitura denominazione di origine controllata e in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Moscadello di Montalcino". Nella designazione e presentazione del vino "Moscadello di Montalcino" nei diversi tipi deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. Il vino "Moscadello di Montalcino" nei diversi tipi deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro limitatamente alle capacita' 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 e 5,000 litri. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: DIANA