(all. 1 - art. 1)
      Disciplinare di produzione della denominazione di origine
           controllata del vino "Moscadello di Montalcino"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Moscadello di Montalcino"
e'  riservata  al  vino  bianco  che  risponde  alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Moscadello di Montalcino" deve essere ottenuto dalle  uve
provenienti dal vitigno Moscato bianco.
   Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca,  raccomandati  o  autorizzati
per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 15%.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve comprende l'intero territorio
amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  del  "Moscadello  di  Montalcino"  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque quelle atte a conferire  alle  uve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10  febbraio  1992,  n.  164,
unicamente  i  vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti i
cui terreni, di natura argilloso-calcarea  o  argilloso-silicea,  non
siano di altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  produzione  massima  di uva ammessa per la produzione del vino
"Moscadello di Montalcino" non deve essere superiore a  quintali  100
per ettaro di coltura specializzata.
   Per il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato con la menzione
vendemmia tardiva la produzione massima di uva parzialmente appassita
non  deve  essere  superiore  a  quintali  50  per  ettaro di coltura
specializzata.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione totale per ettaro non superi del 20%
i limiti medesimi.
   La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro
avente diritto alla  denominazione  di  origine  inferiore  a  quello
fissato  nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla  camera  di
commercio competente per territorio.
   I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo
previsto  dal  quinto  comma  del presente articolo, saranno presi in
carico, se ne hanno le caratteristiche, per la produzione di vino  da
tavola.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione debbono assicurare al vino
"Moscadello di Montalcino" un titolo alcolometrico volumico  naturale
minimo del 10%.
   Per  la  produzione  della  tipologia  vendemmia  tardiva  le uve,
ammesse  nelle  condizioni  richieste  e  sottoposte   ad   eventuale
ulteriore parziale appassimento, debbono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 14%.
                               Art. 5.
   Le   operazioni  di  vinificazione,  affinamento  obbligatorio  ed
imbottigliamento  devono   essere   effettuate   esclusivamente   nel
territorio del comune di Montalcino.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti relative al tipo di vino prodotto.
   La resa massima delle uve in vino non  deve  essere  superiore  al
65%.
   Ai  fini  della  produzione della tipologia di vino "Moscadello di
Montalcino" qualificato con la menzione "vendemmia tardiva", la  data
di inizio della vendemmia delle uve decorre dal 1› ottobre di ciascun
anno.
   Per  il "Moscadello di Montalcino" qualificato "vendemmia tardiva"
la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%.
   Qualora le rese superino i limiti sopra indicati le eccedenze  non
avranno   diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata,  ma
potranno essere prese in carico, se ne hanno le caratteristiche, come
vini da tavola.
   Il vino "Moscadello di Montalcino" qualificato  vendemmia  tardiva
non puo' essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di
affinamento  di  almeno 12 mesi a decorrere dal 1› gennaio successivo
all'anno di vendemmia. Durante l'affinamento il  vino  puo'  compiere
una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
   Il  vino  "Moscadello di Montalcino" puo' essere prodotto nel tipo
frizzante con le caratteristiche di cui  al  successivo  art.  6.  In
questo   caso  la  presa  di  spuma  deve  avvenire  solo  attraverso
fermentazione naturale.
                               Art. 6.
   Il vino "Moscadello di  Montalcino"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, delicato, fresco, persistente;
    sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% di cui almeno
un quarto ancora da svolgere;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   Il vino "Moscadello di Montalcino puo' essere  prodotto  nel  tipo
frizzante  con  le  stesse caratteristiche sopra indicate per il tipo
tranquillo e con spuma fine e vivace.
   Il  vino  "Moscadello  di  Montalcino",   nel   tipo   tranquillo,
qualificato  "vendemmia  tardiva" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da paglierino a dorato;
    odore: caratteristico, delicato, persistente;
    sapore: aromatico, dolce, armonico;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15% di cui almeno
l'11,5% svolto ed un minimo da svolgere del 3,5% in alcol potenziale;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E' in facolta' del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
sentita  la  regione  toscana,  di modificare, con proprio decreto, i
limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco
netto.
                               Art. 7.
   Alla  denominazione  di   origine   controllata   "Moscadello   di
Montalcino"   e'   vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel  presente  disciplinare  di
produzione   ivi   compresi  gli  aggettivi  fine,  extra,  naturale,
superiore, scelto, selezionato, riserva e similari.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni   sociali,   marchi   privati,  purche'  non  abbiano
significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina"  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
   E'  consentito  inoltre  l'uso  di   indicazioni   geografiche   o
toponomastiche  che facciano riferimento a frazioni, localita', zone,
mappali dai quali effettivamente provengono le uve  da  cui  il  vino
cosi'  qualificato  e'  stato  ottenuto, alle condizioni previste dai
decreti ministeriali 22 aprile 1992.
   Nella  designazione  e  presentazione  del  vino  "Moscadello   di
Montalcino"  preparato  nel  tipo frizzante, tale caratteristica deve
sempre figurare in etichetta al disotto della dicitura  denominazione
di origine controllata.
   Nella   designazione  e  presentazione  del  vino  "Moscadello  di
Montalcino" qualificato vendemmia tardiva, tale  qualificazione  deve
figurare  in  etichetta  al  disotto  della dicitura denominazione di
origine controllata e in caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a
quelli utilizzati per la denominazione "Moscadello di Montalcino".
   Nella   designazione  e  presentazione  del  vino  "Moscadello  di
Montalcino"  nei  diversi  tipi  deve  sempre  figurare  l'annata  di
produzione delle uve.
                               Art. 8.
   Il  vino  "Moscadello  di Montalcino" nei diversi tipi deve essere
immesso al consumo in bottiglie di vetro limitatamente alle capacita'
0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,000 e 5,000 litri.
                               Art. 9.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per   il   consumo   con  la  denominazione  di  origine  controllata
"Moscadello di Montalcino", vini che non rispondono  alle  condizioni
ed  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e'
punito a norma degli artt. 28, 29, 30 e 31 della  legge  10  febbraio
1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:
                                DIANA