(all. 1 - art. 1)
           Disciplinare di produzione della denominazione
       di origine controllata dei vini "Alto Adige" (Sudtirol)
                               Art. 1.
   La  denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto
Adige" in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler", da sola nel  caso
del   vino   spumante  ovvero  negli  altri  casi,  obbligatoriamente
accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:
    Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;
    Pinot bianco o Weissburgunder;
    Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder;
    Chardonnay;
    Riesling italico o Welschriesling;
    Riesling renano o Rheinriesling;
    Riesling x Sylvaner o Muller Thurgau;
    Sylvaner (o Silvaner);
    Sauvignon;
    Traminer aromatico o Gewurztraminer;
    Moscato rosa o Rosenmuskateller;
    Lagrein rosato o rose' (Kretzer);
    Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein;
    Merlot rosato o rose' (Kretzer);
    Merlot;
    Cabernet (Sauvignon e/o Franc);
    Cabernet - Lagrein;
    Cabernet - Merlot;
    Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder;
    Pinot nero rosato o rose' o  Blauburgunder  Kretzer  (o  Rose'  o
Rosato);
    Malvasia o Malvasier;
    Schiava   (Schiava   grossa   e   Schiava  gentile)  o  Vernatsch
(Grossvernatsch und Edelvernatsch);
    Schiava grigia o Grauvernatsch;
    Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten);
    Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o
Meraner);
    Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener);
    Terlano (in lingua tedesca Terlaner);
    Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler),
e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo'  essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento  CEE  n. 2392/89 per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
recanti la menzione  "classico"  (in  lingua  tedesca  "klassisch"  o
"klassisches  Ursprungsgebiet")  o  "classico superiore", ottenuti da
uve prodotte nei comuni  di  Caldaro,  Appiano,  Termeno,  Cortaccia,
Vadena,   Egna,   Montagna,   Ora   e  Bronzolo,  come  previsto  dal
disciplinare di produzione della denominazione d'origine  controllata
"Caldaro" o "Lago di Caldaro".
   La  denominazione  "Alto  Adige  Valle  Isarco" (in lingua tedesca
"Sudtirol Eisacktaler")  e'  accompagnata  obbligatoriamente  da  una
delle seguenti menzioni di vitigno:
    Traminer  aromatico,  Pinot  grigio,  Veltliner, Silvaner, Muller
Thurgau, Kerner, o geografica "Klausner Leitacher",  alle  condizioni
stabilite dal presente disciplinare.
   La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol
Terlaner")  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione  di  uno  dei
seguenti  vitigni:  Pinot  bianco,  Chardonnay,   Riesling   italico,
Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare.
   Le  menzioni  di  vitigno  che accompagnano le denominazioni "Alto
Adige"  o  "dell'Alto  Adige",  "Terlano",  "Valle   Isarco"   o   le
equivalenti  denominazioni  in lingua tedesca possono essere espresse
in lingua tedesca come indicato al primo comma.
   Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina
o Meranese, Santa Maddalena, Terlano  e  Valle  Isarco,  anche  nella
traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di
origine  controllata,  sono  riservate  ai  vini  a  denominazione di
origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti da  uve  raccolte
da  vigneti  situati  nelle zone di produzione delimitate all'art. 3,
iscritti  nei  rispettivi  albi  dei  vigneti,  e  rispondenti   alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.