Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Alto Adige" (Sudtirol) Art. 1. La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler", da sola nel caso del vino spumante ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche: Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller; Pinot bianco o Weissburgunder; Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling renano o Rheinriesling; Riesling x Sylvaner o Muller Thurgau; Sylvaner (o Silvaner); Sauvignon; Traminer aromatico o Gewurztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller; Lagrein rosato o rose' (Kretzer); Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein; Merlot rosato o rose' (Kretzer); Merlot; Cabernet (Sauvignon e/o Franc); Cabernet - Lagrein; Cabernet - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder; Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder Kretzer (o Rose' o Rosato); Malvasia o Malvasier; Schiava (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch); Schiava grigia o Grauvernatsch; Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten); Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o Meraner); Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener); Terlano (in lingua tedesca Terlaner); Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler), e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" recanti la menzione "classico" (in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro". La denominazione "Alto Adige Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol Eisacktaler") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner, o geografica "Klausner Leitacher", alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner") puo' essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", "Terlano", "Valle Isarco" o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma. Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano e Valle Isarco, anche nella traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.