Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Friuli" Grave Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli" seguita obbligatoriamente dalla specificazione "Grave" ("Friuli" Grave) e' riservata ai vini, dell'omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Chardonnay e/o Pinot bianco, dal 20 al 40%; altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per le province di Udine e Pordenone ad esclusione del Traminer aromatico, dal 60 all'80%. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave rosso, rosato e novello devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon, dal 20 al 40%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati o autorizzati per le province di Udine e Pordenone, dal 60 all'80%. La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave seguita da una delle seguenti specificazione di vitigno: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, e' riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione anche le uve di varieta' di analogo colore, classificate raccomandate o autorizzate per la zona di produzione, presenti nei vigneti in misura non superiore al l0%. La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave con la specificazione Cabernet puo' essere attribuita ai vini provenienti da uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon impiegati congiuntamente. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chio'pris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine ed in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bu'ttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trevignano Udinese; ed in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola, ed in parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budo'ia, Ca'neva, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio. Tale zona e' cosi' delimitata: dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso, la delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord, il confine delle province stesse finche', oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in localita' Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino ad incontrare la strada che costeggia il castello di Ca'neva. Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134. Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa Lucia-Budoia- castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsuro-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina ed il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna- Cavasso Nuovo-Meduno-rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova- Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile, Pinzano, fino ad incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada statale di Alemagna (s.s. n. 463). Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerzo- Tiveriacco-c. Coful-c. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-c. Cosani-Osoppo, fino al bivio Tagoba per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i c. Londero, attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino ad incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est (per giungere all'abitato di Madonna ad ovest di Tarcento. Dalla localita' Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da cui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino a1 ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad incontrare e seguire la rotabile per m. Bognini e c. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e c. Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada per casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola, (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfu', per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di c. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris- Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trevignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi seguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa Santa Maria la Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo- Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di c.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino ad incrociare, presso il molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il con- fine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo. Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi, quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino ad incontrare il fiume Sile all'altezza del c. Marcuz. Segue poi questo fiume verso sud fino ad intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine- Venezia da cui si era partiti. Art. 4. Le condizioni ed ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione e' ammessa come mezzo di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata, dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve essere superiore: a quintali 120 per Riesling renano, Sauvignon, Tramimer aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Pinot nero; a quintali 130 per Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso. La resa ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata ai limiti di cui al precedente comma attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la stessa non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del: 9,5% per il Tocai friulano, 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate "superiore". Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previsti dal presente disciplinare, debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito: dell'intero territorio delle province di Udine e Pordenone; nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portoboffole', Mansue', Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso; nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore e Annone Veneto in provincia di Venezia; nel comune di Cormons in provincia di Gorizia. Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. La varieta' Pinot nero puo' essere vinificata in bianco per 1a elaborazione del vino spumante di cui al successivo art. 6. La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave qualificabili con la menzione "riserva", ma senza la menzione "superiore", devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave di cui al precedente art. 2, possono essere affinati in recipienti di legno. I vini "Friuli" Grave con la menzione dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco e Verduzzo friulano, nonche' il tipo rosato, possono essere elaborati e commercializzati nella tipologia frizzante. La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave puo' essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varieta' Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero. E' consentita, nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco, l'aggiunta di Pinot nero vinificato in bianco, fino ad un massimo del 15%, nonche' delle altre uve provenienti da viti'gni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Friuli Grave bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave rosso: colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore: intenso, fine; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave novello: colore: rubino; odore: fruttato, vinoso; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave rosato: colore: rosato; odore: fine; sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto se'cco netto minimo: 15 per mille. Friuli Grave Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Pinot bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Pinot grigio: colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati; odore: caratteristico; sapore: armonico, secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Riesling renano: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: leggermente aromatico; sapore: secco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Sauvignon: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Tocai friulano: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico 'totale minimo: 10%, 11% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Traminer aromatico: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: aromatico, intenso; sapore: fine, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Verduzzo friulano: colore: da paglirino chiaro a giallo dorato; odore: caratteristico; sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. Friuli Grave Cabernet: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo; sapore: armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille. estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato; odore: caratteristico, erbaceo; sapore: gradevole, fine, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave Merlot: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave Pinot nero: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Friuli Grave Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Friuli Grave spumante: spuma: fine, persistente; colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 14 per mille. I vini "Friuli" Grave, qualificati frizzanti (Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano e rosato), devono essere immessi al consumo con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro: tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano; non superiore a 10 per tutti gli altri. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco. Il vino a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave spumante puo' essere posto in commercio esclusivamente nei tipi extra brut e brut. Art. 7. In sede di designazione, la sottodenominazione "Grave" dovra' essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata" e pertanto non puo essere interposta tra quest'ultima dicitura e la denominazione "Friuli". I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave provenienti da uve che assicurino il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto per il tipo specifico dal precedente art. 4 ed immessi al consumo con il titolo alcolometrico volumico totale minimo rispettivo di cui all'art. 6, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "superiore". Nella designazione dei vini "Friuli" Grave il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. In sede di designazione le specificazioni di tipologia "riserva" e "superiore" devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine "Friuli" Grave. In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine "Friuli" Grave, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata "Friuli" Grave qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: ex- tra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito 1'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' consentito, altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Grave con la menzione "riserva" debbono essere immessi al consumo in recipienti di capienza non superiore a 0,75 litri. Sono tuttavia ammesse le bottiglie di tipo bordolese da litri 1,5 ed i recipienti di vetro di capacita' superiore per particolari confezioni celebrative. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Friuli" Grave, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA