(all. 1 - art. 1)
            Disciplinare di produzione della denominazione
           di origine controllata dei vini "Friuli" Grave
                               Art. 1.
   La  denominazione  di   origine   controllata   "Friuli"   seguita
obbligatoriamente  dalla  specificazione  "Grave" ("Friuli" Grave) e'
riservata  ai  vini,  dell'omonima  zona  di  produzione  di  cui  al
successivo  art.  3,  che  rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino a denominazione  di  origine  controllata  "Friuli"  Grave
bianco  deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
    Chardonnay e/o Pinot bianco, dal 20 al 40%;
    altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati  per  le
province  di  Udine e Pordenone ad esclusione del Traminer aromatico,
dal 60 all'80%.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli"  Grave
rosso,  rosato e novello devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi nell'ambito  aziendale  la  seguente  composizione
varietale:
    Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon, dal 20 al 40%;
    altri  vitigni  a  bacca rossa, raccomandati o autorizzati per le
province di Udine e Pordenone, dal 60 all'80%.
   La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave seguita  da
una delle seguenti specificazione di vitigno:
    Chardonnay,
    Pinot bianco,
    Pinot grigio,
    Riesling renano,
    Sauvignon,
    Tocai friulano,
    Traminer aromatico,
    Verduzzo friulano,
    Cabernet,
    Cabernet franc,
    Cabernet sauvignon,
    Merlot,
    Pinot nero,
    Refosco dal peduncolo rosso,
e'  riservata  ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno
il 90%.
   Possono concorrere alla produzione anche le  uve  di  varieta'  di
analogo  colore,  classificate raccomandate o autorizzate per la zona
di produzione, presenti nei vigneti in misura non superiore al l0%.
   La denominazione di origine  controllata  "Friuli"  Grave  con  la
specificazione Cabernet puo' essere attribuita ai vini provenienti da
uve  dei  vitigni  Cabernet  franc  e  Cabernet  sauvignon  impiegati
congiuntamente.
                               Art. 3.
   Le  uve  devono  essere  prodotte   nella   zona   di   produzione
comprendente  in  provincia di Udine l'intero territorio comunale di:
Basiliano,  Bertiolo,  Bicinicco,  Buia,   Camino   al   Tagliamento,
Campoformido,   Chio'pris-Viscone,   Codroipo,   Colloredo,  Coseano,
Dignano,  Fagagna,  Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba,
Mortegliano, Moruzzo,  Pagnacco,  Pasian  di  Prato,  Pavia  d'Udine,
Pozzuolo  del  Friuli,  Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive
d'Arcano, San Vito di Fagagna,  Sedegliano,  Talmassons,  Tavagnacco,
Treppo  Grande,  Udine ed in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa,
Bu'ttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno  di  Rosazzo,
Faedis,  Gemona  del  Friuli,  Gonars,  Magnano  in  Riviera, Maiano,
Manzano,   Moimacco,   Osoppo,   Palmanova,   Porpetto,    Povoletto,
Premariacco,  Ragogna,  San  Daniele  del  Friuli,  San  Giovanni  al
Natisone, Santa  Maria  la  Longa,  Tarcento,  Tricesimo,  Trevignano
Udinese;  ed  in  provincia di Pordenone l'intero territorio comunale
di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della  Delizia,  Castelnuovo  del
Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone,
Pinzano  al  Tagliamento,  Porcia,  Pordenone,  Prata  di  Pordenone,
Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino
al Tagliamento,  San  Quirino,  San  Vito  al  Tagliamento,  Sequals,
Spilimbergo,  Vajont,  Valvasone, Vivaro, Zoppola, ed in parte quello
di: Aviano, Azzano Decimo, Budo'ia, Ca'neva,  Cavasso  Nuovo,  Fanna,
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Polcenigo e Travesio.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine
fra  le province di Pordenone e Treviso, la delimitazione segue prima
verso ovest e poi  verso  nord,  il  confine  delle  province  stesse
finche',  oltrepassato  Borgo  Barozzi,  raggiunge  la  quota  279 in
localita' Pian di  Salere.  Da  questo  punto,  lasciato  il  confine
provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino ad
incontrare  la strada che costeggia il castello di Ca'neva. Da qui la
delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota
121,  C.  Polese,  il  ponte  sul  torrente   Fontanagal,   raggiunge
l'incrocio  (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che
costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi
tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la
strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134. Proseguendo
lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mezzo-Santa  Lucia-Budoia-
castello  di  Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsuro-Cortina di
Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare  verso  casali
Rigo  e  proseguire  lungo  la  linea  ferroviaria Sacile-Pinzano nel
tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina ed il  ponte
sul  torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-
Cavasso   Nuovo-Meduno-rio   Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona   Nova-
Travesio  (borgata  Rio  Secco  e  borgata Deana) fino al passaggio a
livello ferroviario e da questo  punto  lungo  la  linea  ferroviaria
Sacile,   Pinzano,   fino   ad  incontrare  il  confine  comunale  di
Castelnuovo  del  Friuli.  La  linea  di  demarcazione  poi  prosegue
includendo  tutto  il  comune  di  Castelnuovo del Friuli e quello di
Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento,  lungo
la  strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano,
fino al bivio di San Daniele del Friuli  con  la  strada  statale  di
Alemagna  (s.s.  n.  463).  Proseguendo  verso nord, la delimitazione
segue  questa  statale,  attraversa  Bronzacco-San   Tommaso-Comerzo-
Tiveriacco-c. Coful-c. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-c.  Cosani-Osoppo,
fino al bivio Tagoba per scendere lungo la strada statale n. 13 verso
i  c.  Londero,  attraversa  Lessi  fino  ad  incontrare  la ferrovia
Tarvisio-Udine e lungo questa fino ad incrociare la strada statale n.
356  che  percorre  verso est (per giungere all'abitato di Madonna ad
ovest di Tarcento. Dalla localita' Madonna la delimitazione segue  la
strada  che  porta  alla  stazione  ferroviaria  di Tarcento, per poi
seguire la linea ferroviaria  verso  sud  fino  all'incrocio  con  la
provinciale  Tricesimo-Nimis,  da cui lungo questa strada, attraverso
Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi
verso sud lungo il corso di questo torrente fino a1 ponte Savorgnano,
piega verso est lungo la  strada  che  porta  a  Savorgnano  fino  ad
incontrare  e seguire la rotabile per m. Bognini e c. Maurino, da qui
prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino  ad  arrivare
alla  cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e
c. Corgnolo). Dalla cabina di  trasformazione  segue  la  strada  per
casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola, (a sud di Cividale) e
poi  devia verso est per Borgo Corfu', per discendere lungo la strada
statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano,  da
questo  punto  verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante
nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano
per piegare verso  Leproso  e  proseguire  per  il  ponte  sul  fiume
Natisone  verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale
(casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo  detta  provinciale
fino  al  suo  raccordo  con  la  strada  statale  n. 56. La linea di
delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio
per  Manzano  e  per  la  strada  che  attraversa  Manzano  raggiunge
l'asfaltata  Case-Dolegnano  in  prossimita'  di  c. Romano. Prosegue
verso est lungo la sopraddetta  asfaltata  per  giungere  al  confine
provinciale  Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale
Quattro Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto  confine  provinciale
fino  a  comprendere  tutto  il  territorio  del  comune di Chiopris-
Viscone. Da qui  risale  il  Torre  sino  all'altezza  di  Trivignano
Udinese  (q.  45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada
di Trevignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi  seguire
verso  sud  la  strada  statale  n. 352 che attraversa Santa Maria la
Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova  fino  al
congiungimento  con  l'autostrada  Palmanova-Venezia.  Da  qui  lungo
l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada  Corgnolo-
Pampaluna  per  poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di c.le
Rovere e continuare verso  ovest  per  la  strada  del  Milione  fino
all'incrocio  con  la statale n. 353.  Scende poi lungo questa per un
breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso  fino  ad
incrociare,  presso  il  molino del Paradiso, il confine territoriale
fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il  con-
fine  amministrativo  che  limita, escludendoli, i comuni di Pocenia,
Rivignano  e  Varmo.  Attraverso  il   Tagliamento,   la   linea   di
demarcazione  entra  in  provincia  di  Pordenone seguendo il confine
amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento  (includendolo),
indi,  quello  del  comune  di  Fiume  Veneto  (includendolo) fino ad
incontrare il fiume Sile all'altezza del c.  Marcuz. Segue poi questo
fiume verso sud fino ad intersecare  il  confine  amministrativo  del
comune  di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la
provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di
Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea  ferroviaria  Udine-
Venezia da cui si era partiti.
                               Art. 4.
   Le  condizioni ed ambientali di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui  al
presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione  e  comunque  atte  a  conferire  alle  uve  ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti  ubicati
in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbioso-argillosi, mentre sono
da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E'  vietata  ogni  pratica  di forzatura. L'irrigazione e' ammessa
come mezzo di soccorso.
   La produzione massima di uva per ettaro di coltura  specializzata,
dei  vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non
deve essere superiore:
    a  quintali  120  per  Riesling   renano,   Sauvignon,   Tramimer
aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Pinot nero;
    a  quintali 130 per Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai
friulano, Verduzzo friulano, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso.
   La resa ad ettaro, anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli,
dovra'  essere  riportata  ai  limiti  di  cui  al  precedente  comma
attraverso un'accurata cernita  delle  uve,  purche'  la  stessa  non
superi del 20% i limiti medesimi.
   La  regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le
parti interessate,  puo'  stabilire,  di  anno  in  anno,  un  limite
inferiore  di  uva  per  ettaro  avente diritto alla denominazione di
origine controllata, dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di origine dei vini ed alle camere di commercio
competenti per territorio.
   Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale del:
    9,5%   per  il  Tocai  friulano,  10,5%  per  il  Tocai  friulano
superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti
riferimento al nome di vitigno qualificate "superiore".
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione,  di   elaborazione   dei   vini
frizzanti,  e  le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previsti
dal presente  disciplinare,  debbono  essere  effettuate  all'interno
della zona di produzione di cui all'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni  tradizionali,  e'
consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:
    dell'intero territorio delle province di Udine e Pordenone;
    nei  comuni  di  Cordignano,  Orsago,  Gaiarine,   Portoboffole',
Mansue',  Meduna  di  Livenza  e  Motta  di  Livenza  in provincia di
Treviso;
    nei  comuni  di  Portogruaro,  Pramaggiore  e  Annone  Veneto  in
provincia di Venezia;
    nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.
   Le   operazioni   di  spumantizzazione  devono  essere  effettuate
unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
   La  varieta'  Pinot  nero  puo' essere vinificata in bianco per 1a
elaborazione del vino spumante di cui al successivo art. 6.
   La resa massima dell'uva in vino per tutti i vini a  denominazione
di  origine  controllata  "Friuli" Grave non deve essere superiore al
70%.
   L'eventuale eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli"  Grave
qualificabili  con  la  menzione  "riserva",  ma  senza  la  menzione
"superiore", devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1› gennaio  dell'anno
successivo alla vendemmia.
   I  vini  a  denominazione di origine controllata "Friuli" Grave di
cui al precedente art. 2, possono essere affinati  in  recipienti  di
legno.
   I  vini  "Friuli"  Grave  con  la menzione dei vitigni Chardonnay,
Pinot bianco e Verduzzo friulano, nonche'  il  tipo  rosato,  possono
essere elaborati e commercializzati nella tipologia frizzante.
   La denominazione di origine controllata "Friuli" Grave puo' essere
utilizzata  per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini
provenienti dalle uve dei vigneti iscritti  all'albo  delle  varieta'
Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero.
   E'   consentita,   nelle  tipologie  Chardonnay  e  Pinot  bianco,
l'aggiunta di Pinot nero vinificato in bianco, fino ad un massimo del
15%, nonche' delle altre uve provenienti da viti'gni a  bacca  bianca
di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%.
                               Art. 6.
   I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Friuli" Grave,
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle  seguenti
caratteristiche:
   Friuli Grave bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, fine;
    sapore: armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave rosso:
    colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
    odore: intenso, fine;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave novello:
    colore: rubino;
    odore: fruttato, vinoso;
    sapore: sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave rosato:
    colore: rosato;
    odore: fine;
    sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto se'cco netto minimo: 15 per mille.
  Friuli Grave Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Pinot bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per  il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Pinot grigio:
    colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;
    odore: caratteristico;
    sapore: armonico, secco;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Riesling renano:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: leggermente aromatico;
    sapore: secco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per  il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Sauvignon:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: fresco, armonico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Tocai friulano:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico 'totale minimo:  10%,  11%  per  il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Traminer aromatico:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: aromatico, intenso;
    sapore: fine, caratteristico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Verduzzo friulano:
    colore: da paglirino chiaro a giallo dorato;
    odore: caratteristico;
    sapore:  asciutto  oppure  amabile  o  dolce   nelle   specifiche
tipologie, vivace nel tipo specifico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
  Friuli Grave Cabernet:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato  se
invecchiato;
    odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
    sapore: armonico, asciutto;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille.
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Friuli Grave Cabernet franc:
    colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, erbaceo;
    sapore: gradevole, fine, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per  il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: armonico, asciutto;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave Merlot:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per  il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave Pinot nero:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Friuli Grave Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il
superiore;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
  Friuli Grave spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 14 per mille.
   I vini "Friuli" Grave, qualificati  frizzanti  (Chardonnay,  Pinot
bianco, Verduzzo friulano e rosato), devono essere immessi al consumo
con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro:
    tra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
    non superiore a 10 per tutti gli altri.
   E'   facolta'   del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine controllata "Friuli" Grave
spumante puo' essere posto in commercio esclusivamente nei tipi extra
brut e brut.
                               Art. 7.
   In sede di  designazione,  la  sottodenominazione  "Grave"  dovra'
essere  indicata  in  etichetta  immediatamente  al  di  sotto  della
menzione   specifica   tradizionale   "denominazione    di    origine
controllata"  e  pertanto  non puo essere interposta tra quest'ultima
dicitura e la denominazione "Friuli".
   I vini a  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli"  Grave
provenienti  da  uve  che assicurino il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto per il tipo specifico dal precedente art.  4
ed  immessi  al  consumo  con il titolo alcolometrico volumico totale
minimo rispettivo di cui all'art. 6, possono portare in etichetta  la
qualificazione aggiuntiva "superiore".
   Nella  designazione  dei  vini  "Friuli" Grave il nome del vitigno
deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
   In sede di designazione le specificazioni di tipologia "riserva" e
"superiore" devono figurare in etichetta al di sotto  della  dicitura
"denominazione  di origine controllata" e pertanto non possono essere
intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione  di  origine
"Friuli"  Grave. In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono
figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati
per la denominazione di origine "Friuli" Grave, della stessa evidenza
e riportati sulla medesima base colorimetrica.
   E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata
"Friuli" Grave qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle
previste  dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:  ex-
tra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
   E'   tuttavia   consentito   1'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini  similari,  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'   consentito,  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche, che facciano  riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,   aree,   zone   e  localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
                               Art. 8.
   I vini a denominazione di origine controllata "Friuli"  Grave  con
la menzione "riserva" debbono essere immessi al consumo in recipienti
di capienza non superiore a 0,75 litri.
   Sono  tuttavia ammesse le bottiglie di tipo bordolese da litri 1,5
ed i recipienti di  vetro  di  capacita'  superiore  per  particolari
confezioni celebrative.
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine  controllata  "Friuli"
Grave,  vini  che  non  rispondono  alle  condizioni  ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito  a  norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA