(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
                Definizione - Autonomia regolamentare
   1.   La   Stazione   zoologica  "Anton  Dohrn"  di  Napoli  (SZN),
disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla
legge 20 novembre 1982, n.  886,  e'  ente  nazionale  di  ricerca  a
carattere  non  strumentale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1991.
   2. La Stazione zoologica adotta propri  regolamenti  nel  rispetto
delle  sue  finalita'  e  nell'esercizio  dell'autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile di  cui  all'art.  33,  ultimo
comma,  della  Costituzione.  Tali  regolamenti sono emanati ai sensi
dell'art. 8, quarto comma, e dell'art. 17, secondo comma, della legge
9 maggio 1989, n. 168.
   3. I regolamenti di cui al precedente comma rispettano la liberta'
della ricerca scientifica; prevedono la flessibilita' e la  periodica
revisione  delle  strutture  organizzative; assicurano la rapidita' e
l'efficienza dell'azione amministrativa; garantiscono la  trasparenza
e l'equilibrio della gestione. Vengono deliberati in base ai principi
stabiliti dalla ricordata legge n. 168/1989, nonche' di quelli che si
desumono  dalla  legislazione in ordine alla finalita', ai compiti ed
alle modalita' operative della Stazione  e  degli  enti  pubblici  di
ricerca,  allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento  economico  del
personale.
                               Art. 2.
   La  Stazione  zoologica  "Anton  Dohrn"  di  Napoli  ha  per  fini
istituzionali  la ricerca scientifica nel campo della biologia marina
e la cooperazione scientifica nazionale ed internazionale  nel  campo
delle  scienze biologiche. Persegue tali finalita' attraverso accordi
e convenzioni di ricerca con enti pubblici e  privati,  nazionali  ed
esteri, comunitari ed internazionali.
   La  Stazione promuove, favorisce e svolge studi ed indagini ad op-
era del proprio personale tecnico e scientifico e di quello acquisito
anche temporaneamente, ed attraverso  la  cooperazione  nazionale  ed
internazionale,   realizzata   con  contratti,  forme  associative  e
consortili, convenzioni ed accordi di ricerca con studiosi e con enti
pubblici  e  privati,   nazionali,   comunitari,   internazionali   e
stranieri.
   I  programmi  di attivita' della Stazione zoologica sono stabiliti
sulla base di piani pluriennali che assicurano  la  prevalenza  delle
attivita'  di  ricerca non strumentali e tengono conto della liberta'
di ricerca  del  personale  scientifico  e  delle  proposte  e  delle
tendenze  della comunita' nazionale ed internazionale degli studiosi.
Il  regolamento  di  autonomia  scientifica  ed  organizzativa  della
Stazione   zoologica  indica  i  criteri  per  la  definizione  delle
strutture  organizzative  e  per  le  modalita'   dei   rapporti   di
cooperazione.
   La  Stazione zoologica favorisce la diffusione dei risultati della
ricerca, anche  per  finalita'  culturali  e  didattiche,  attraverso
pubblicazioni,  riunioni,  simposi,  conferenze,  corsi ed ogni altra
attivita' utile. Concorre, altresi',  alla  formazione  di  personale
scientifico  e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio,
dottorati di ricerca ed altre attivita' finalizzate a tale scopo.
   La  Stazione  zoologica  promuove e realizza la divulgazione delle
conoscenze, a mezzo dell'acquario, delle  collezioni  scientifiche  e
della biblioteca.
                               Art. 3.
                     Sede - Patrimonio - Risorse
   1.  La  Stazione  zoologica  ha  sede  nelle  strutture  assegnate
all'Istituzione  in  uso  perpetuo  dal  comune  di  Napoli  e  nelle
strutture  di  sua  proprieta'  esistenti  nel  comune  di Ischia. La
Stazione zoologica  puo'  acquisire  altre  strutture  nella  regione
Campania o anche al di fuori
di essa.
   2. Il patrimonio della Stazione zoologica - oltre ai fabbricati di
cui al precedente comma - e' costituito dai beni indicati nell'art. 2
del  regio  decreto  21 ottobre 1923, nonche' dall'arredamento, dalle
suppellettili, dalla biblioteca, dalle imbarcazioni  e  galleggianti,
dai   lasciti,   legati  e  donazioni  destinati  ad  incremento  del
patrimonio e dagli eventuali avanzi di gestione.
   3. Le entrate della Stazione zoologica  derivano:  dai  contributi
dello Stato, dalle contribuzioni e dagli interventi finanziari, anche
modali,   di   enti   pubblici,   privati  ed  istituzioni  italiane,
comunitarie, internazionali e straniere, da proventi  provenienti  da
consulenze  scientifiche  e tecniche, e da altri eventuali proventi o
donazioni non destinate all'incremento del patrimonio.
                               Art. 4.
       Organi della Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli
   Sono organi della Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli:
    1) il presidente;
    2) il consiglio di amministrazione;
    3) il consiglio scientifico;
    4) il collegio dei revisori dei conti.
   Gli organi durano in carica quattro anni.  Entro  sessanta  giorni
dagli atti di nomina, il consiglio di amministrazione determinera' il
compenso  spettante  ai  membri  ed  al  presidente  del collegio dei
revisori dei conti, tenuto conto  dell'entita'  del  bilancio,  delle
entrate  globali  dell'Ente e delle spese annuali per le attivita' di
ricerca. Il compenso spettante al presidente della Stazione zoologica
e' legato al trattamento economico spettante  al  direttore  generale
maggiorato   del   20%.  Il  compenso  spettante  ai  consiglieri  di
amministrazione e' stabilito dal Ministero vigilante sulla  base  dei
criteri  di  omogeneita'  con le universita' e altri enti pubblici di
ricerca di analogo rilievo. Ai membri del consiglio  scientifico  non
spetta alcun compenso, bensi' solo il rimborso completo delle spese a
pie' di lista per la partecipazione alle sedute del consiglio.
                               Art. 5.
                             Presidente
   1.  Il  presidente  e'  nominato, con decreto del Presidente della
Repubblica, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23  agosto
1988, n. 400, tra eminenti studiosi delle discipline biologiche.
   2.  Egli  puo'  essere  confermato  entro i limiti stabiliti dalla
legge 24 gennaio  1978,  n.  14.  Si  applicano  le  incompatibilita'
previste dall'art. 7 della legge stessa.
   3.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  della Stazione
zoologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione  ed  il
consiglio  scientifico;  sovraintende  alle  attivita'  scientifiche,
culturali  ed  amministrative  della  Stazione  zoologica;  riferisce
annualmente,  sulla  base  delle  relazioni di cui all'art. 2, quarto
comma, al Ministero dell'universita' e delle  ricerca  scientifica  e
tecnologica   (MURST)   sull'attivita'   svolta  dall'ente  nell'anno
precedente; attende agli altri compiti previsti  dalle  leggi  e  dai
regolamenti.
   4.  Nei  casi  di  necessita'  ed  urgenza  il presidente adotta i
provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale
gli stessi sono sottoposti  per  la  ratifica  nella  prima  riunione
successiva.
                               Art. 6.
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  con  decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
ed e' composto da nove membri, e precisamente:
     a) dal presidente della Stazione zoologica "A. Dohrn" di Napoli;
     b)  da  due componenti designati dal Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica;
     c) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
     d) da un componente designato dal comune di Napoli;
     e) da un componente designato dalla amministrazione  provinciale
di Napoli;
     f) da un componente designato dalla regione Campania;
     g)  da due componenti del personale della Stazione zoologica, di
cui uno facente parte del personale scientifico, eletti da  tutto  il
personale della Stazione zoologica.
   I   membri   del   consiglio  di  amministrazione  possono  essere
confermati una sola volta.
   Per i componenti del consiglio di amministrazione per i quali  non
sia   intervenuta   la  designazione  da  parte  dei  relativi  enti,
istituzioni o Ministeri entro sessanta giorni dalla data della  prima
riunione  del consiglio stesso, e' fatto obbligo al consiglio stesso,
ancorche' incompleto, di designare una  terna  di  nominativi  tra  i
quali  sara'  operata  la  nomina con la procedura prevista dal primo
comma del presente articolo.
   Il consiglio di amministrazione:
     a) delibera i regolamenti  concernenti  l'amministrazione  e  la
gestione finanziaria e contabile e il personale;
     b)    delibera    i    regolamenti   concernenti   gli   organi,
l'organizzazione e il funzionamento della strutture;
     c) delibera, su proposta  obbligatoria  ma  non  vincolante  del
consiglio  scientifico,  i  programmi di attivita' di cui all'art. 2,
terzo comma;
     d) delibera il bilancio di previsione, le  relative  variazioni,
nonche'  il  conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa
dei  risultati  conseguiti  e  dello  stato  di   avanzamento   delle
attivita', nei termini previsti per legge;
     e)  delibera  in ordine ad eventuali deleghe da conferire con le
occorrenti limitazioni, al  presidente,  al  direttore  generale,  ai
dirigenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa;
     f)  nomina  il  consiglio  scientifico,  su  parere conforme del
presidente.
   Le delibere del consiglio di  amministrazione,  eccettuate  quelle
relative alla lettera a) non sono soggette al controllo del Ministero
vigilante.
   Il  consiglio  di amministrazione esercita ogni altra attribuzione
che non sia ai sensi del presente statuto, demandata espressamente ad
altri organi dell'ente.
   Il consiglio di  amministrazione  si  riunisce  almeno  tre  volte
all'anno e ogni qualvolta sia necessario per adempimenti di carattere
istituzionale  o ne venga fatta richiesta dal direttore generale o da
almeno cinque dei suoi componenti.
   In caso di temporanea assenza o  impedimento  del  presidente,  il
consigliere  anziano  convoca  e presiede, con le modalita' di cui al
comma precedente, il consiglio di amministrazione.
                               Art. 7.
                         Direttore generale
   1. Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di
amministrazione su proposta conforme del presidente.
   2. Egli coordina tutte le attivita' della Stazione;  assicura  gli
adempimenti  di  carattere  tecnico-amministrativo  connessi  a dette
attivita', in relazione alle finalita' istituzionali;  partecipa  con
voto  consultivo  alle  riunioni  del  consiglio  di amministrazione;
provvede   all'esecuzione   delle   decisioni   degli    organi    di
amministrazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti.
   3.  In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il
direttore generale lo sostituisce in tutte le funzioni attribuitegli,
con esclusione della presidenza del consiglio  di  amministrazione  e
del consiglio scientifico.
   4.  Il  compenso  spettante al direttore generale e' stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.  171,  e
successive modificazioni.
                               Art. 8.
   Il   consiglio   scientifico   e'   nominato   dal   consiglio  di
amministrazione e svolge funzioni consultive in ordine agli indirizzi
scientifici e culturali della Stazione zoologica.
   Il consiglio scientifico esprime  pareri  tecnico-scientifici  sui
programmi di ricerca in via preventiva e consuntiva sull'attivita' di
ricerca svolta dal personale proprio dell'Istituto e dal personale ad
esso comunque afferente.
   Il  consiglio  scientifico  esprime  parere  obbligatorio  ma  non
vincolante sui programmi pluriennali di attivita' di cui all'art.  2,
terzo comma.
   Il consiglio e' composto:
    dal presidente della Stazione zoologica, che lo presiede;
    dal direttore generale;
    da  ricercatori e scienziati italiani e stranieri particolarmente
esperti nei settori di attivita' di ricerca dell'ente (in numero  non
inferiore a sedici e non superiore a ventiquattro);
    da   ricercatori   responsabili   di  strutture  o  di  programmi
scientifici  dell'ente  in  numero  non  inferiore  a  cinque  e  non
superiore a otto.
   I  componenti  di  cui  agli  ultimi  due  commi sono nominati dal
consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente, che
si avvarra'  del  parere  dei  responsabili  delle  strutture  e  dei
programmi scientifici dell'ente.
   I pareri del consiglio scientifico, obbligatori ma non vincolanti,
sono  trasmessi  al  consiglio  di  amministrazione con relazione del
presidente.
   Il consiglio scientifico dura in carica  fino  alla  scadenza  del
mandato del consiglio di amministrazione che lo nomina.
                               Art. 9.
   Il  collegio  dei  revisori  dei  conti,  nominato  dal  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  e'
composto da un rappresentante del Ministero vigilante con funzioni di
presidente   e   da   due   membri,   aventi  particolare  esperienza
nell'amministrazione e  nella  contabilita'  relativa  agli  enti  di
ricerca,  designati  dal  consiglio  di  amministrazione.  Ai  membri
effettivi sono aggiunti due supplenti, rispettivamente designati  dal
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e  dal  consiglio  di
amministrazione dell'ente.
   Il collegio attende  a  compiti  di  controllo  e  verifica  della
gestione  amministrativa  e  contabile  ed  esercita  le sue funzioni
secondo le modalita' previste dal codice civile.