Art. 1. Definizione - Autonomia regolamentare 1. La Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli (SZN), disciplinata e dichiarata persona giuridica di diritto pubblico dalla legge 20 novembre 1982, n. 886, e' ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991. 2. La Stazione zoologica adotta propri regolamenti nel rispetto delle sue finalita' e nell'esercizio dell'autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'art. 8, quarto comma, e dell'art. 17, secondo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. I regolamenti di cui al precedente comma rispettano la liberta' della ricerca scientifica; prevedono la flessibilita' e la periodica revisione delle strutture organizzative; assicurano la rapidita' e l'efficienza dell'azione amministrativa; garantiscono la trasparenza e l'equilibrio della gestione. Vengono deliberati in base ai principi stabiliti dalla ricordata legge n. 168/1989, nonche' di quelli che si desumono dalla legislazione in ordine alla finalita', ai compiti ed alle modalita' operative della Stazione e degli enti pubblici di ricerca, allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Art. 2. La Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli ha per fini istituzionali la ricerca scientifica nel campo della biologia marina e la cooperazione scientifica nazionale ed internazionale nel campo delle scienze biologiche. Persegue tali finalita' attraverso accordi e convenzioni di ricerca con enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali. La Stazione promuove, favorisce e svolge studi ed indagini ad op- era del proprio personale tecnico e scientifico e di quello acquisito anche temporaneamente, ed attraverso la cooperazione nazionale ed internazionale, realizzata con contratti, forme associative e consortili, convenzioni ed accordi di ricerca con studiosi e con enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, internazionali e stranieri. I programmi di attivita' della Stazione zoologica sono stabiliti sulla base di piani pluriennali che assicurano la prevalenza delle attivita' di ricerca non strumentali e tengono conto della liberta' di ricerca del personale scientifico e delle proposte e delle tendenze della comunita' nazionale ed internazionale degli studiosi. Il regolamento di autonomia scientifica ed organizzativa della Stazione zoologica indica i criteri per la definizione delle strutture organizzative e per le modalita' dei rapporti di cooperazione. La Stazione zoologica favorisce la diffusione dei risultati della ricerca, anche per finalita' culturali e didattiche, attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attivita' utile. Concorre, altresi', alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca ed altre attivita' finalizzate a tale scopo. La Stazione zoologica promuove e realizza la divulgazione delle conoscenze, a mezzo dell'acquario, delle collezioni scientifiche e della biblioteca. Art. 3. Sede - Patrimonio - Risorse 1. La Stazione zoologica ha sede nelle strutture assegnate all'Istituzione in uso perpetuo dal comune di Napoli e nelle strutture di sua proprieta' esistenti nel comune di Ischia. La Stazione zoologica puo' acquisire altre strutture nella regione Campania o anche al di fuori di essa. 2. Il patrimonio della Stazione zoologica - oltre ai fabbricati di cui al precedente comma - e' costituito dai beni indicati nell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, nonche' dall'arredamento, dalle suppellettili, dalla biblioteca, dalle imbarcazioni e galleggianti, dai lasciti, legati e donazioni destinati ad incremento del patrimonio e dagli eventuali avanzi di gestione. 3. Le entrate della Stazione zoologica derivano: dai contributi dello Stato, dalle contribuzioni e dagli interventi finanziari, anche modali, di enti pubblici, privati ed istituzioni italiane, comunitarie, internazionali e straniere, da proventi provenienti da consulenze scientifiche e tecniche, e da altri eventuali proventi o donazioni non destinate all'incremento del patrimonio. Art. 4. Organi della Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli Sono organi della Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il consiglio scientifico; 4) il collegio dei revisori dei conti. Gli organi durano in carica quattro anni. Entro sessanta giorni dagli atti di nomina, il consiglio di amministrazione determinera' il compenso spettante ai membri ed al presidente del collegio dei revisori dei conti, tenuto conto dell'entita' del bilancio, delle entrate globali dell'Ente e delle spese annuali per le attivita' di ricerca. Il compenso spettante al presidente della Stazione zoologica e' legato al trattamento economico spettante al direttore generale maggiorato del 20%. Il compenso spettante ai consiglieri di amministrazione e' stabilito dal Ministero vigilante sulla base dei criteri di omogeneita' con le universita' e altri enti pubblici di ricerca di analogo rilievo. Ai membri del consiglio scientifico non spetta alcun compenso, bensi' solo il rimborso completo delle spese a pie' di lista per la partecipazione alle sedute del consiglio. Art. 5. Presidente 1. Il presidente e' nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tra eminenti studiosi delle discipline biologiche. 2. Egli puo' essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si applicano le incompatibilita' previste dall'art. 7 della legge stessa. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale della Stazione zoologica; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico; sovraintende alle attivita' scientifiche, culturali ed amministrative della Stazione zoologica; riferisce annualmente, sulla base delle relazioni di cui all'art. 2, quarto comma, al Ministero dell'universita' e delle ricerca scientifica e tecnologica (MURST) sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente; attende agli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 4. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Art. 6. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed e' composto da nove membri, e precisamente: a) dal presidente della Stazione zoologica "A. Dohrn" di Napoli; b) da due componenti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; c) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente; d) da un componente designato dal comune di Napoli; e) da un componente designato dalla amministrazione provinciale di Napoli; f) da un componente designato dalla regione Campania; g) da due componenti del personale della Stazione zoologica, di cui uno facente parte del personale scientifico, eletti da tutto il personale della Stazione zoologica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere confermati una sola volta. Per i componenti del consiglio di amministrazione per i quali non sia intervenuta la designazione da parte dei relativi enti, istituzioni o Ministeri entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso, e' fatto obbligo al consiglio stesso, ancorche' incompleto, di designare una terna di nominativi tra i quali sara' operata la nomina con la procedura prevista dal primo comma del presente articolo. Il consiglio di amministrazione: a) delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale; b) delibera i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento della strutture; c) delibera, su proposta obbligatoria ma non vincolante del consiglio scientifico, i programmi di attivita' di cui all'art. 2, terzo comma; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonche' il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attivita', nei termini previsti per legge; e) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa; f) nomina il consiglio scientifico, su parere conforme del presidente. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alla lettera a) non sono soggette al controllo del Ministero vigilante. Il consiglio di amministrazione esercita ogni altra attribuzione che non sia ai sensi del presente statuto, demandata espressamente ad altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta sia necessario per adempimenti di carattere istituzionale o ne venga fatta richiesta dal direttore generale o da almeno cinque dei suoi componenti. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il consigliere anziano convoca e presiede, con le modalita' di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione. Art. 7. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato con delibera del consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente. 2. Egli coordina tutte le attivita' della Stazione; assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo connessi a dette attivita', in relazione alle finalita' istituzionali; partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione; provvede all'esecuzione delle decisioni degli organi di amministrazione, secondo quanto stabilito dai regolamenti. 3. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, il direttore generale lo sostituisce in tutte le funzioni attribuitegli, con esclusione della presidenza del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico. 4. Il compenso spettante al direttore generale e' stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni. Art. 8. Il consiglio scientifico e' nominato dal consiglio di amministrazione e svolge funzioni consultive in ordine agli indirizzi scientifici e culturali della Stazione zoologica. Il consiglio scientifico esprime pareri tecnico-scientifici sui programmi di ricerca in via preventiva e consuntiva sull'attivita' di ricerca svolta dal personale proprio dell'Istituto e dal personale ad esso comunque afferente. Il consiglio scientifico esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi pluriennali di attivita' di cui all'art. 2, terzo comma. Il consiglio e' composto: dal presidente della Stazione zoologica, che lo presiede; dal direttore generale; da ricercatori e scienziati italiani e stranieri particolarmente esperti nei settori di attivita' di ricerca dell'ente (in numero non inferiore a sedici e non superiore a ventiquattro); da ricercatori responsabili di strutture o di programmi scientifici dell'ente in numero non inferiore a cinque e non superiore a otto. I componenti di cui agli ultimi due commi sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta conforme del presidente, che si avvarra' del parere dei responsabili delle strutture e dei programmi scientifici dell'ente. I pareri del consiglio scientifico, obbligatori ma non vincolanti, sono trasmessi al consiglio di amministrazione con relazione del presidente. Il consiglio scientifico dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che lo nomina. Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' composto da un rappresentante del Ministero vigilante con funzioni di presidente e da due membri, aventi particolare esperienza nell'amministrazione e nella contabilita' relativa agli enti di ricerca, designati dal consiglio di amministrazione. Ai membri effettivi sono aggiunti due supplenti, rispettivamente designati dal Ministero dell'universita' e della ricerca e dal consiglio di amministrazione dell'ente. Il collegio attende a compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile ed esercita le sue funzioni secondo le modalita' previste dal codice civile.