(all. 1 - art. 1)
       Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 730
1
L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
Il  modello  730  consente  ai  lavoratori dipendenti e pensionati di
presentare la dichiarazione dei redditi  avvalendosi  dell'assistenza
del  proprio  datore  di  lavoro  o  ente  pensionistico o dei centri
autorizzati  di  assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti   e
pensionati.
La  dichiarazione  e'  composta  dal  Mod.  730  (per indicare i dati
anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod.
730-1 (per esprimere la scelta  per  la  destinazione  dell'otto  per
mille dell'Irpef).
Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie
fasi  della  procedura  di  assistenza fiscale richiesta al datore di
lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.
2
CHI PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Possono  utilizzare  il  modello  730  i  lavoratori   dipendenti   e
pensionati che possiedono anche:
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione
  in societa' ed enti soggetti all'Irpeg
- redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da
  rapporti  di  collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi
  lordi  derivanti  dall'utilizzazione  di  opere  dell'ingegno,   di
  invenzioni  industriali,  ecc.  ed ai corrispettivi per prestazioni
  non abituali
- oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.
Per  i  lavoratori  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a   tempo
determinato  di  periodo  inferiore  all'anno  e'  necessario  che il
rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al  mese  di  luglio
1994.
Sono  equiparati  ai  lavoratori  dipendenti  e pensionati (e possono
richiedere l'assistenza  alle  stesse  condizioni  e  con  le  stesse
modalita') anche:
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
  e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.
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CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Non  possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello
740 coloro che possiedono:
- redditi d'impresa e di partecipazione
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e diversi (ad es.
  redditi  derivanti  da  lastrici  solari,  dalle  aree  urbane,  da
  immobili situati all'estero o da terreni dati in   affitto per  usi
  non  agricoli),  non  compresi  tra  quelli indicati nel precedente
  paragrafo.
Non possono utilizzare il modello 730 anche  i  soggetti  che  devono
presentare  la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei
minori e delle persone interdette.
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CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
Non devono comunque presentare la dichiarazione  del  redditi  coloro
che possiedono:
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore
  di lavoro, se non hanno oneri da far valere
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' datori di
  lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.447.000
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore
  di  lavoro  e  reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal
  possesso dell'abitazione principale e di sue  eventuali  pertinenze
  (box,  cantina,  ecc.),  non  superiore ad un milione di lire. Tale
  limite va rapportato al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  il
  fabbricato  e'  stato adibito ad abitazione principale e alla quota
  di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al  50%
  dell'immobile  adibito  ad abitazione principale per l'intero anno,
  il limite e' di lire 500.000 per ciascun coniuge)
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non
  superiore a 360.000 lire  al  lordo  della  riduzione  fino  ad  un
  milione  di  lire  attribuita  per l'abitazione principale e le sue
  pertinenze
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da piu' datori
  di  lavoro)  e  altri  redditi,   diversi   da   quelli   derivanti
  dall'esercizio  di attivita' imprenditoriali e professionali, per i
  quali le detrazioni di lavoro dipendente e per familiari  a  carico
  annullano   completamente   l'imposta   corrispondente  al  reddito
  complessivo. Nel prospetto a fondo  pagina,  sono  indicate  alcune
  condizioni  di  esonero  per  i casi in cui le detrazioni di lavoro
  dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno
- solo redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.)
  o soggetti a ritenuta alla fonte  a  titolo  di  imposta  (ad  es.,
  interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o
  sui  titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le
  rendite  erogate  dall'Inail  ed  alcune  pensioni  "privilegiate":
  vedere  la  voce "Rendite e pensioni che non costituiscono reddito"
  in Appendice.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
I  lavoratori  dipendenti  e   pensionati   possono   presentare   la
dichiarazione  modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo
redditi dei terreni e dei fabbricati  di  ammontare  complessivamente
non  superiore  a  lire  5.100.000  (limite  per  essere  considerato
fiscalmente a carico).
ATTENZIONE
Per i casi in cui  la  dichiarazione  congiunta  non  e'  consentita,
vedere la voce "Dichiarazione congiunta" in Appendice.
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COME SI PRESENTA IL MOD. 730
La  dichiarazione  Mod.  730 va consegnata al datore di lavoro o ente
pensionistico  o  al  Caaf  in  un  unico  esemplare.  Se  lo  spazio
disponibile  nel  modello risulta insufficiente, occorrera' compilare
altri  esemplari  del  modello,  numerandoli  progressivamente  nella
apposita casella.
Nel  caso  di investimenti o attivita' finanziarie all'estero, vedere
la  voce  "Investimenti  o  attivita'  finanziarie   all'estero"   in
Appendice.
ATTENZIONE
Alla  dichiarazione  non  deve essere allegata alcuna documentazione,
che pero', deve essere conservata dal contribuente che ha  presentato
la  dichiarazione  fino  al  31 dicembre 1999, termine entro il quale
l'Amministrazione ha facolta' di richiederla.
PROSPETTO DEGLI ESONERI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA
Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano
per l'intero anno
Senza coniuge a carico e con reddito complessivo a lire
 8.447.000
 8.843.000 (con 1 figlio a carico)
 9.243.000 (con 2 figli  a carico)
 9.638.000 (con 3 figli  a carico)
10.038.000 (con 4 figli  a carico)
10.434.000 (con 5 figli  a carico)
10.834.000 (con 6 figli  a carico)
11.229.000 (con 7 figli  a carico)
11.629.000 (con 8 figli  a carico)
Con coniuge a carico
e con reddito complessivo fino
a lire
11.888.000
12.684.000 (con 1 figlio a carico)
13.479.000 (con 2 figli  a carico)
14.000.000 (con 3 figli  a carico)
14.175.000 (con 4 figli  a carico)
14.864.000 (con 5 figli  a carico)
15.512.000 (con 6 figli  a carico)
16.161.000 (con 7 figli  a carico)
16.809.000 (con 8 figli  a carico)
                 Ministero delle finanze Modello 730
                       GUIDA ALLA COMPILAZIONE
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COME SI UTILIZZA IL MODELLO INVIATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  I lavoratori dipendenti e i pensionati che  utilizzano  il  modello
730  inviato  dall'amministrazione  finanziaria  con  i dati rilevati
dalle dichiarazioni presentate nel 1993, dovranno:
- verificare se esistono le condizioni di esonero dalla presentazione
  della dichiarazione (consultare paragrafo 4) ovvero se  esistono  i
  presupposti   per  avvalersi  dell'assistenza  fiscale  (consultare
  paragrafi 2 e 3)
- controllare la completezza e la correttezza dei dati indicati
- integrare i dati eventualmente mancanti (figli nati nel 1993,
  terreni o fabbricati acquistati nel corso dell'anno, oneri
  sostenuti, ecc.)
- variare negli appositi spazi del modello i dati modificati
  (familiari non piu' a carico, terreni o fabbricati venduti nel
  corso del 1993, ecc.) o quelli indicati non correttamente.
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CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA
Il   codice   fiscale   e'   rilevabile   dal   tesserino  rilasciato
dall'Amministrazione finanziaria.
Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo  (di  studio,
onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la provincia va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).
La residenza anagrafica deve essere indicata solo se variata rispetto
alla   dichiarazione  del  1993  oppure  se  la  dichiarazione  viene
presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di
residenza" in Appendice.
Chi e' nato all'estero, deve indicare, in luogo del Comune, lo  Stato
di nascita e scrivere "EE" nello spazio relativo alla provincia.
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CONIUGE E FAMILIARI A CARICO
Sono considerati a carico, se non possiedono nell'anno redditi propri
per un ammontare superiore a L. 5.100.000:  - il coniuge;
- i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro,
  compresi  i  figli  naturali  riconosciuti,  i figli adottivi e gli
  affidati o affiliati; - i figli di eta' non  superiore  a  26  anni
  dediti agli studi o a
  tirocinio gratuito;
- i familiari di cui all'art. 433 del codice civile; al riguardo
  vedere la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile"
  in Appendice.
Le  detrazioni  per  coniuge  e  figli a carico spettano anche se gli
stessi non risiedono in Italia.
ATTENZIONE
La colonna "Variazioni" e' riservata  ai  soli  contribuenti  cui  e'
stato inviato il modello dall'Amministrazione finanziaria.
Se si utilizza tale modello ed accorre variare o integrare i dati:
- indicare, nella colonna "Variazioni", il nuovo numero dei mesi a
  carico e la nuova misura delle detrazioni;
- barrare la casella dei mesi a carico nella colonna "Variazioni" se
  il familiare non risulta piu' a carico per tutto il 1993;
- compilare una nuova riga del prospetto per indicare i dati di nuovi
  familiari a carico.
Il  codice  fiscale  del coniuge va indicato anche se questi non e' a
carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.
- DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
La detrazione per i figli a carico spetta in uguale misura a entrambi
i genitori, anche se sono separati.
La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno  solo
dei  genitori  quando  l'altro  genitore  e' fiscalmente a carico del
primo e nelle ipotesi descritte alla voce  "Detrazione  per  figli  a
carico" in Appendice.
Si  ha,  invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista
per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in  misura
doppia   quando  l'altro  genitore  manca  (perche'  deceduto)  e  il
contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed
effettivamente separato, nonche' negli altri casi descritti alla voce
"Detrazione per figli a carico" in Appendice.
Indicare nella casella misura delle detrazioni il codice:
- 1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- 2 se la detrazione spetta in misura doppia;
- 3 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.
- DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
La  detrazione  per gli altri familiari a carico va proporzionalmente
suddivisa fra i contribuenti aventi diritto nei casi in cui l'obbligo
del mantenimento fa  capo  a  piu'  persone  (ad  es.,  per  i  figli
maggiorenni a carico di entrambi i genitori).
In  tal  caso,  nella  casella  misura  delle  detrazioni indicare la
percentuale di spettanza della detrazione.
ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli altri familiari  a  carico  anche  il
figlio maggiorenne e il figlio studente di eta' superiore ai 26 anni,
purche'  conviventi  con  il  contribuente  e  con redditi propri non
superiori a lire 5.100.000.
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DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf  deve
indicare  i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovra'
effettuare il conguaglio, ricavandoli dal mod. 101 o 201 ovvero dalla
comunicazione anticipata da essi rilasciata.
Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o enti
pensionistici vanno  indicati  i  dati  del  soggetto  che  eroga  il
trattamento economico piu' elevato.
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ARROTONDAMENTO
Tutti   gli   importi  indicati  nella  dichiarazione  devono  essere
arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano
le cinquecento lire e a  quelle  inferiori  nel  caso  contrario;  ad
esempio  1.501  diventa  2.000;  1.500  diventa  1.000; 1.499 diventa
1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i  tre
zeri  finali  in  corrispondenza  degli spazi nei quali devono essere
indicati gli importi.
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QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI
Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve
essere compilato:
a) da coloro che possiedono, a titolo di proprieta', enfiteusi,
   usufrutto o altro diritto reale, terreni  situati  nel  territorio
   dello  Stato  che  sono  o  devono  essere iscritti in catasto con
   attribuzione di rendita;
b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi
   condotti in affitto e  dagli  associati  nei  casi  di  conduzione
   associata  (questi  ultimi due soggetti devono compilare il quadro
   limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario).
I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono  quelli  risultanti
dall'applicazione delle tariffe d'estimo.
Se  la  coltura  effettivamente  praticata  non  corrisponde a quella
risultante dal catasto, per la determinazione del reddito  consultare
la voce "Variazioni di coltura dei terreni" in Appendice.
Per  la  determinazione  del  reddito  dei  terreni adibiti a colture
prodotte in serra o alla funghicoltura, vedi la voce "Terreni adibiti
a colture prodotte in serra o alla funghicoltura" in Appendice.
                 Ministero delle finanze Modello 730
                       GUIDA ALLA COMPILAZIONE
- COME SI COMPILA IL QUADRO A
Chi ha ricevuto il modello inviato  dall'Amministrazione  Finanziaria
deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.
Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con
quelli mancanti, quali, ad esempio, il canone di affitto ed il codice
relativo ai "Casi particolari".
Se  invece,  sono  intervenute  delle  variazioni  rispetto  a quanto
indicato  dall'Amministrazione  finanziaria  o  se  quanto   indicato
risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni".
In  tal  caso, indicare tutti i dati del terreno per il quale si sono
avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura,  di
riportare  nell'apposito  spazio  il  numero  del rigo nel quale sono
esposti i dati da variare.
Per i terreni ceduti nel corso del 1992 e quindi non  piu'  posseduti
dal  contribuente  nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la
casella relativa ai giorni di possesso.
Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione  finanziaria
deve   compilare   sempre  il  primo  riquadro  e  non  quello  delle
variazioni.
Nelle colonne 1 e 3 va  riportato,  rispettivamente,  il  totale  del
reddito catastale dominicale e agrario.
In  caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata
la  quota  di  reddito   agrario   relativa   alla   percentuale   di
partecipazione.  Tale  percentuale  e' quella che risulta da apposito
atto sottoscritto da tutti gli associati; in assenza di tale atto  la
partecipazione  si  presume  ripartita  in parti uguali tra tutti gli
associati.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi:
- 1 proprietario del terreno;
- 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di
   determinazione del canone;
- 3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime
   legale di determinazione del canone;
- 4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.
Nella colonna 4 va  indicato  il  periodo  di  possesso  del  terreno
espresso in giorni (365 se per l'intero anno).
Nella  colonna  5  va  indicata  la  quota  di  possesso  espressa in
percentuale (100% se per intero).
In  caso  di  terreno  concesso  in  affitto  in  regime  legale   di
determinazione  del  canone,  nella  colonna  6  deve essere indicato
l'ammontare del canone risultante dal  contratto,  corrispondente  al
periodo indicato a colonna 4.
Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi particolari:
- 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata
    agraria  e  per  cause  non dipendenti dalla tecnica agraria, del
    fondo  rustico  costituito  per  almeno  due  terzi  da   terreni
    qualificati  come  coltivabili  a  prodotti annuali; rientrano in
    questa ipotesi  anche  i  casi  di  ritiro  di  seminativi  dalla
    produzione,  sempreche'  i  terreni  costituenti il fondo rustico
    siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria,
    senza  sostituzione,  neppure  parziale,   con   altra,   diversa
    coltivazione;  -  2  perdita per eventi naturali di almeno il 30%
    del prodotto
    ordinario del fondo nell'anno, se il  possessore  danneggiato  ha
    denunciato  all'Ufficio  Tecnico  Erariale l'evento dannoso entro
    tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero,  se  la  data
    non   sia  esattamente  determinabile,  almeno  15  giorni  prima
    dell'inizio del raccolto;
- 3 terreno in conduzione associata.
Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse  per  uno
stesso  terreno  (variazioni  di  quote  di possesso, terreno dato in
affitto, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione,
indicando nella colonna 4 il relativo periodo: In tali casi,  barrare
la  casella  di  colonna  8  per  indicare che si tratta dello stesso
terreno del rigo precedente. Se si compila il riquadro  "Variazioni",
oltre a barrare la casella di colonna 8, va riportato anche il numero
di quello per il quale sono intervenute le variazioni.
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QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI
Il  Quadro  B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e
deve  essere  compilato  da  coloro  che  possiedono  a   titolo   di
proprieta',  usufrutto  o altro diritto reale, fabbricati situati nel
territorio  dello  Stato  che  sono  o  devono  essere  iscritti  con
attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si  ricorda  che  tra  gli  altri diritti reali rientra il diritto di
abitazione spettante, ad esempio,  al  coniuge  superstite  ai  sensi
dell'art.   540   del   codice   civile   ed   al   coniuge  separato
convenzionalmente o per sentenza.
ATTENZIONE
Per quanto riguarda le unita' immobiliari di cui  all'articolo  1117,
n.  2,  del  Codice civile, oggetto di proprieta' condominiale cui e'
attribuita o attribuibile una autonoma  rendita  catastale  (quali  i
locali  per  la  portineria,  per l'alloggio del portiere e per altri
servizi  in  comune),  si  ricorda  che  il  singolo  condomino  deve
dichiarare  la  quota  di reddito di propria spettanza soltanto se la
stessa e' di importo superiore a lire 50.000.
I  soci  delle  cooperative  edilizie  (non  a  proprieta'  indivisa)
assegnatari  di  alloggi  anche  se  non  ancora  titolari  di  mutuo
individuale sono tenuti ad indicare nella  propria  dichiarazione  il
reddito  relativo  all'alloggio  assegnato.  Lo stesso dicasi per gli
assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura  vendita  da
parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).
Non  danno  luogo  a  reddito  di  fabbricati,  e  non vanno pertanto
dichiarate,  le  costruzioni   rurali   (ed   eventuali   pertinenze)
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono,
sempreche' effettivamente agibile agli usi agricoli.
Non   danno   luogo  altresi'  a  reddito  di  fabbricato  le  unita'
immobiliari, anche ad uso diverso da quello  di  abitazione,  per  le
quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per
restauro,   risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia,
limitatamente al periodo di validita' del provvedimento,  durante  il
quale l'unita' immobiliare non deve essere comunque utilizzata.
- COME SI COMPILA IL QUADRO B
Chi  ha  ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria
deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.
Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con
quelli mancanti, quali, ad esempio, il reddito effettivo e il  codice
relativo ai "Casi particolari".
Se  invece,  sono  intervenute  delle  variazioni  rispetto  a quanto
indicato  dall'Amministrazione  finanziaria  o  se  quanto   indicato
risulta  non  corretto,  va compilato il riquadro delle "Variazioni".
In tal caso, indicare tutti i dati del fabbricato  per  il  quale  si
sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura
di  riportare  nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono
esposti i dati da variare.
Per i fabbricati  ceduti  nel  corso  del  1992  e  quindi  non  piu'
posseduti  dal  contribuente  nel 1993, indicare il numero d'ordine e
barrare la casella relativa ai giorni di possesso.  Chi non  utilizza
il  modello  inviato  dall'Amministrazione finanziaria deve compilare
sempre il primo riquadro e non quello delle "Variazioni".
Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale, tenendo conto delle
eventuali variazioni conseguenti  all'esito  favorevole  dei  ricorsi
presentati    dai    Comuni    compresi    nell'elenco    distribuito
dall'Amministrazione finanziaria.
Per gli immobili di interesse storico e artistico, vedere la relativa
voce in Appendice.
Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi:
- 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica
    l'aumento di un terzo; - 3 unita' immobiliare locata;
- 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del
    canone;
- 5 unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione
    principale (box,  cantine,  ecc.)  se  iscritta  in  catasto  con
    autonoma rendita;
- 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi.
- Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale
Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente
dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con
quella di residenza anagrafica).
Dall'ammontare   complessivo   del  reddito  dell'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze  il
soggetto   che  presta  l'assistenza  dedurra',  fino  a  concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di 1 milione di lire  rapportato  al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla
quota di possesso.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per  unita'  immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che
presta l'assistenza operera'  la  maggiorazione  di  un  terzo  della
rendita  catastale  indicata dal contribuente) si intendono le unita'
immobiliari adibite ad abitazione, possedute  in  aggiunta  a  quella
utilizzata  come  abitazione  principale del possessore. In Appendice
sotto  la  voce  "Unita'  immobiliari  tenute  a  disposizione"  sono
contenute  maggiori  informazioni  per  l'individuazione delle unita'
immobiliari in questione.
Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni
(365, se per tutto l'anno).
Il reddito dei  fabbricati  di  nuova  costruzione  va  dichiarato  a
partire  dalla data di cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui
e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Nella colonna  4  va  indicata  la  quota  di  possesso  espressa  in
percentuale (100% se per intero).
- Fabbricati dati in locazione
Nella  colonna  5  indicare  l'85%  del  canone  di  locazione (per i
fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e  nelle  isole  della
Giudecca,  di  Murano  e  di  Burano  indicare  il  75%  del canone).
L'ammontare  del  canone  e'  quello  risultante  dal  contratto   di
locazione   (compresa   la   maggiorazione   spettante   in  caso  di
sublocazione ed escluse le spese di  condominio,  luce,  acqua,  gas,
portiere,  ascensore,  riscaldamento   e simili, se sono comprese nel
canone) ed e' relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3.
L'ammontare  del  canone  va  considerato   indipendentemente   dalla
effettiva   percezione.   In  caso  di  comproprieta'  il  canone  va
considerato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.
Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che  alla  abitazione,
anche  alle  sue  pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto
con autonoma rendita, indicare nella colonna 5  per  ciascuna  unita'
immobiliare  la  quota  del  canone ad essa relativa; quest'ultima va
determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale  alla
rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare.
Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati,
i seguenti casi particolari:
- 1 fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici,
    che  per  legge  siano stati esclusi da imposizione (a condizione
    che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante  la
    distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato);
- 2 fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il
    contenimento  dei  consumi energetici per le quali si richiede la
    deduzione del reddito complessivo  (consultare  in  Appendice  la
    voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").
Se  nel  corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno
stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo,  ecc.),
occorre  compilare  un  rigo  per  ogni singola situazione, indicando
nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi barrare la  casella
di  colonna  7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del
rigo precedente. Se si sta compilando il riquadro "Variazioni"  oltre
a  barrare  la casella di colonna 7 riportare il numero di quello per
il quale sono intervenute le variazioni.
14
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
I lavoratori dipendenti, i pensionati  e  i  percettori  di  redditi,
assimilati,  che  presentano  il modello 730 al Caaf, devono indicare
tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti;
coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro
o   all'ente  pensionistico  devono  indicare  i  redditi  di  lavoro
dipendente o di pensione erogati da sostituti   diversi da  quello  a
cui si sono rivolti. In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono
contenute  informazioni  circa  il  trattamento  fiscale di stipendi,
pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.
- SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente o  di
pensione  ed  i redditi assimilati, riportando i dati dei certificati
modello 101  e  modello  201,  oppure  della  relativa  comunicazione
anticipata.
Nella  sezione I vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a
quello di  lavoro dipendente:
- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o
  sussidio per fini  di  studio  e  di  addestramento  professionale,
  sempreche'  le  stesse  siano erogare al di fuori di un rapporto di
  lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore;
- trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5
  novembre 1968, n. 1115; - mance percepite dagli  impiegati  tecnici
  delle case da gioco
  (croupiers).
Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 5 del
mod. 101 o del mod. 201).
Nella  colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 17 del mod.
101 o del mod. 201).
Le colonne 4 e 5 devono essere compilate solo in presenza di rapporti
di lavoro iniziati o cessati nel corso del 1993, rilevando le date di
inizio e/o fine rapporto rispettivamente dai punti 29 e 30  del  mod.
101.  Le  date  di inizio e fine rapporto vanno indicate anche per le
borse di studio.
- SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE
In questa sezione vanno  indicati  gli  altri  redditi  assimilati  a
quello di lavoro dipendente e cioe':
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di
  quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in conseguenza di
  separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non
  concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le  rendite  perpetue),
  compresi  gli  assegni  testamentari,  quelli alimentari, ecc.; - i
  compensi e le indennita' corrisposti dalle Amministrazioni
  statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di  pubbliche
  funzioni;
- le indennita' percepite per l'attivita' parlamentare e per le
  cariche  pubbliche  elettive  (consiglieri  regionali, provinciali,
  comunali), nonche' quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite
  a titolo oneroso.
DATI PER LA  DETERMINAZIONE  DEL  CONTRIBUTO  AL  SERVIZIO  SANITARIO
NAZIONALE
Nel  rigo  C8, alla colonna 1 indicare l'ammontare imponibile ai fini
del contributo per il Servizio Sanitario  Nazionale  riportato  nello
spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del mod. 101.
Se  e'  stato  rilasciato anche il modello 102 sommare all'importo da
indicare a colonna 1 anche il totale degli emolumenti assoggettati al
Cssn riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del suddetto
modello.
Nella colonna 2 indicare l'importo del punto 4 del mod. 101.
15
QUADRO D - ALTRI REDDITI
- REDDITI DI CAPITALE
Nel rigo D1 indicare:
a  colonna  1  la  somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1993, al
lordo delle ritenute alla fonte:
a) gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata da societa'
   di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la  chiusura
   dell'esercizio in corso al 1  dicembre 1983;
b) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata
   da   societa'   di   capitali   italiane   prima   della  chiusura
   dell'esercizio in corso alla data del 1  dicembre 1983;
c) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata
   dai soggetti di cui all'art.  87,  lett.  b),  del  Tuir  dopo  la
   chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1  gennaio 1988;
d) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata
   dai  soggetti  di  cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della
   chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1  gennaio 1988;
e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui
   all'art. 87, lett. c), del Tuir;
f) utili anche in natura distribuiti da societa' ed enti esteri di
   ogni tipo, compresi  i  proventi  derivanti  dalla  partecipazione
   negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.
In   Appendice   sotto   la  voce  "Redditi  esteri"  sono  contenute
informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti
all'estero:
- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui
   alle lettere a) e c); - nella  misura  di  un  terzo  dell'importo
   degli utili di cui alla
   lettera b).
Nessun  credito  di  imposta  va  indicato  nel  caso  in cui vengano
dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f);
a colonna 3 l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.
- REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Nel rigo D2 indicare:
a colonna 1, i compensi in denaro o in  natura,  percepiti  nell'anno
1993   derivanti   da   rapporti   di   collaborazione  coordinata  e
continuativa senza vincoli  di  subordinazione  (quali,  ad  esempio:
compensi  degli  amministratori,  revisori  e  sindaci di societa' ed
enti; compensi derivanti dalla collaborazione  a  giornali,  riviste,
enciclopedie  e  simili  -  sempreche'  non  corrisposti  a titolo di
diritto d'autore - e in  genere  dalle  collaborazioni  di  contenuto
professionale  prestate  in  modo  coordinato e continuativo ma senza
vincolo di subordinazione).  Non  devono  essere  indicate  le  somme
corrisposte  ai  titolari  dei predetti rapporti a titolo di rimborso
spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  da  questi   sostenute   per
prestazioni  effettuate  fuori  del  territorio  comunale ed inerenti
all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di  ritenuta  di
acconto,   ne'   le   anticipazioni  di  tali  spese  effettuate  dai
committenti;
a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D3 indicare:
a  colonna  1  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti   di
collaborazione   coordinata   e  continuativa  non  assoggettabili  a
tassazione separata e cioe' quelle indennita' per le quali il diritto
alla  percezione  non  risulta  da  atto  di  data  certa   anteriore
all'inizio del rapporto.
Queste  indennita'  vanno  dichiarate  nella loro intera misura e non
beneficiano di alcuna riduzione forfettaria  a  titolo  di  spese;  a
colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite.
Nel rigo D4 indicare:
a  colonna  1,  i  proventi  al  lordo  della  riduzione  forfettaria
derivanti dall'utilizzazione economica di  opere  dell'ingegno  e  di
invenzioni  industriali  e  simili  da  parte dell'autore o inventore
(brevetti, disegni e modelli ornamentali  e  di  utilita',  know-how,
ecc.),  vale  a dire i diritti di autore e le redevances in genere; a
colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
- REDDITI DIVERSI
Nel rigo D5 indicare:
a colonna 1 i corrispettivi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dall'assunzione di  obblighi  di  fare,
non  fare  o  permettere,  con  esclusione  dei  corrispettivi  delle
attivita' svolte all'estero;
a colonna 2 le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1.  Si
precisa   che  non  sono  deducibili,  per  ognuna  delle  operazioni
eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati  in  ciascuna  di
esse;
a colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite.
- ONERI RIMBORSATI
Nel  rigo  D6  indicare  le  somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte  e  oneri  che,  dedotti  in  anni  precedenti  dal   reddito
complessivo  quali  "oneri  deducibili",  nell'anno  1993  sono stati
oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da  parte  degli
uffici finanziari o di terzi.
Nel rigo D7 indicare le somme conseguite ne 1993 a titolo di rimborso
di oneri per i quali si e' fruito della detrazione nell'anno 1992.
Le  somme da dichiarare nei righi D6 e D7 vanno indicate nella misura
in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e  per
l'importo  a  suo  tempo  dedotto e saranno assoggettate a tassazione
separata da parte degli uffici finanziari.
16
QUADRO E - ONERI
Nel quadro E vanno indicati gli oneri per i quali e' riconosciuta  la
detrazione  nella  sezione I e gli oneri deducibili nella sezione II.
La detrazione e la deduzione sono ammesse  solo  se  gli  oneri  sono
stati  sostenuti nel 1993 dal dichiarante nell'interesse proprio.  Le
spese mediche, i premi di  assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
infortuni,  i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le
spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria
sono detraibili anche se l'onere e'  stato  sostenuto  nell'interesse
delle persone fiscalmente a carico.
Le  spese  mediche  e quelle di assistenza specifica dei portatori di
handicap di cui al rigo E15  sono  deducibili  anche  se  sono  stati
sostenuti  per  i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice
sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del  codice  civile",
anche se non sono fiscalmente a carico.
- SEZIONE I - ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE
  D'IMPOSTA
Vanno  indicati  in  questa  sezione  gli oneri per i quali spetta la
detrazione d'imposta del 27%.
- Spese mediche
Al rigo E1 indicare le spese  mediche  per  le  quali  la  detrazione
spetta sull'intero importo. Sono tali:
- le spese riferite a prestazioni chirurgiche;
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche
  e applicazioni;
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto)
  di  protesi  sanitarie;  -  le  spese  per i mezzi necessari per la
  deambulazione, la locomozione
  ed  il  sollevamento  di  portatori   di   menomazioni   funzionali
  permanenti.
Informazioni  piu'  dettagliate  in  merito  alle  spese mediche sono
contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".
ATTENZIONE
Vanno  comprese  nell'importo  da  indicare  nel  rigo  E1  anche  le
erogazioni,  indicate  ai  punti 26 e 27 del Mod. 101, effettuate dal
datore di lavoro, anche in forma  assicurativa,  a  fronte  di  spese
sanitarie.
Al  rigo  E2  indicare  le  spese  mediche per le quali la detrazione
spetta sull'importo che eccede lire 500 mila, quali  quelle  relative
a:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni
  rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad
  un'operazione  chirurgica  (per  le prestazioni specialistiche rese
  nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per  l'intero
  importo);
- medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio
  Sanitario Nazionale - il ticket pagato.
Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede
lire  500.000  (ad  esempio  se  sono  state  sostenute  spese per un
ammontare  complessivo  di  lire  800.000  al  rigo  E2  va  indicato
l'importo di lire 300.000).
ATTENZIONE
Non  vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute
nel 1993, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso  da  parte
di  terzi,  come  ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da
enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero,
nel caso di danni alla  persone  arrecati  da  terzi,  risarcite  dal
danneggiante o da altri per suo conto.
Si  considerano  invece  rimaste  a  carico del contribuente le spese
mediche  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  di   premi   di
assicurazione  da  lui  versati  per i quali non spetta la detrazione
d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che,  pur
essendo  versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo
che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione  in  sede
di ritenuta).
In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti
in  ordine  alla  documentazione da conservare e alle eventuali spese
mediche sostenute all'estero.
- Interessi passivi
Al rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori  e  le
quote  di  rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per
mutui ipotecari  contratti,  nel  1993  o  in  anni  precedenti,  per
l'acquisto  di  immobili  adibiti  ad abitazione principale alla data
dell'8 dicembre 1993.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui l'immobile non  e'  piu'  utilizzato  come
abitazione  principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la
variazione della abitazione principale dipende da  trasferimento  per
motivi di lavoro.
La detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire.
Per i soli contratti di mutuo stipulati nel 1993:
- la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia
  adibita  ad  abitazione  principale  entro  l'8  giugno  1994 e che
  l'acquisto  stesso  sia  avvenuto  nei  sei  mesi   antecedenti   o
  successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- in caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
  contratti  di  mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il
  limite di 7 milioni di lire e' riferito  all'ammontare  complessivo
  degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti
  (ad  esempio:  marito  e  moglie  cointestatari del mutuo che grava
  sulla propria abitazione principale devono calcolare la  detrazione
  su un importo massimo complessivo di 7 milioni di lire).
Nel  rigo  E4  indicare,  per un importo non superiore a 4 milioni di
lire, gli interessi passivi,  gli  oneri  accessori  e  le  quote  di
rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione per mutui
ipotecati su immobili diversi da quelli di cui al rigo E3,  stipulati
prima del 1993.
Per  i  mutui  stipulati  a partire dal 1  gennaio 1991 la detrazione
spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a
propria abitazione, diversa da quella principale.
Le somme pagate dagli assegnatari  di  alloggi  cooperativi  a  dagli
acquirenti   di   unita'   immobiliari   di  nuova  costruzione  alla
cooperativa o all'impresa costruttrice   a titolo di  rimborso  degli
interessi  passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
a mutui ipotecari contratti dalla  stessa  e  ancora  indivisi  vanno
indicati   nel  rigo  E3  o  nel  rigo  E4  in  base  alle  modalita'
precedentemente indicate.
Tra gli oneri accessori sono comprese anche le  somme  corrisposte  a
causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU.
ATTENZIONE
Non  sono  detraibili  gli interessi derivanti da aperture di credito
bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati  a
seguito  di  cessione  di stipendio, e comunque, in via generale, gli
interessi derivanti da tipi di finanziamento  diversi  da  quelli  di
mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.
ATTENZIONE
In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.
Non  e' possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente
a carico.
Vanno indicati esclusivamente gli interessi  pagati  nell'anno  1993,
indipendentemente dalla scadenza della rata.
Al rigo E5 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche'   le   quote  di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di
indicizzazione per  prestiti  e  mutui  agrari  di  ogni  specie.  La
detrazione  si  calcola  su  un  importo  non  superiore a quello dei
redditi dei terreni dichiarati.
- Premi di assicurazione
Al rigo E6 vanno indicati i premi  di  assicurazione  sulla  vita,  i
premi  per  le  assicurazioni  contro  gli  infortuni ed i contributi
previdenziali   non   obbligatori   per   legge,   per   un   importo
complessivamente non superiore a lire 2.500.000.
Indicare  in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni
versati dal datore di lavoro riportati al punto 28 del Mod. 101.
- Spese funebri
Al rigo E7 vanno indicate le spese funebri  sostenute  in  dipendenza
della  morte  di  familiari compresi tra quelli elencati in Appendice
sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile"  e
di  affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso,
non superiore ad un milione di lire.
- Spese di istruzione
Al rigo E8 vanno indicate le spese  per  la  frequenza  di  corsi  di
istruzione    secondaria,   universitaria   e   di   specializzazione
universitaria, in misura non superiore  a  quella  stabilita  per  le
tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali.
- Altri oneri detraibili
Al  rigo  E9  vanno  indicati  tutti  gli  altri oneri per i quali e'
prevista la detrazione d'imposta,  diversi  da  quelli  indicati  nei
precedenti  righi  della  sezione (in particolare: spese obbligatorie
relative a beni soggetti a regime vincolistico;  erogazioni  liberali
in  denaro per attivita' culturali ed artistiche; erogazioni liberali
a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).
In Appendice sotto la  voce  "Altri  oneri  per  i  quali  spetta  la
detrazione",  sono  contenute  informazioni in ordine all'indicazione
degli oneri in questione.
- SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO
In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali e' prevista la
deducibilita' dal reddito complessivo.
- Contributi obbligatori
Al  rigo  E10  vanno   indicati   i   contributi   previdenziali   ed
assistenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge.
Sono  tali  i  contributi  che  sono  dovuti  a seguito di un obbligo
legislativo non derogabile, la cui inosservanza da' luogo a  sanzioni
dirette o indirette a carico dell'inadempiente.
Rientrano  in  questa  voce  anche  i contributi sanitari obbligatori
prescritti  per  l'assistenza  erogata   nell'ambito   del   Servizio
Sanitario  Nazionale  (c.d.  "tassa  sulla salute"), nonche' la quota
fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.
In  caso  di  contributi  corrisposti per conto di altro soggetto, la
deduzione compete unicamente  al  soggetto  per  conto  del  quale  i
contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto
di rivalsa.
- Contributi alle Comunita' ebraiche
Al  rigo  E11  vanno  indicati i contributi annuali versati, ai sensi
dell'articolo 30 della legge 8  marzo  1989,  n.101,  alle  Comunita'
ebraiche  dai  propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel
quale sono stati versati tali  contributi,  sono  deducibili  fino  a
concorrenza del 10% del reddito assoggettato all'Irpef e comunque per
un importo complessivamente non superiore a lire 7.500.000.
I   contribuenti   interessati  devono  conservare  l'attestazione  o
ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la  quietanza
liberatoria rilasciata dalla Comunita' ebraica di appartenenza.
- Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
Al  rigo  E12  vanno  indicate  le  erogazioni  liberali  a favore di
istituzioni religiose, e cioe':
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale
  per il sostentamento del clero  della  Chiesa  cattolica  italiana,
  fino all'importo di due milioni di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana
  delle  Chiese  cristiane  avventiste  del  7   giorno  destinate al
  sostentamento  dei  ministri  di  culto  e  dei  missionari  ed   a
  specifiche  esigenze  di  culto  e  di evangelizzazione, fino ad un
  importo di due milioni di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale
  Assemblee di Dio in Italia per il  sostentamento  dei  ministri  di
  culto  delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di
  cura  delle  anime  e  di   amministrazione   ecclesiastica,   fino
  all'importo di due milioni di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per
  fini  di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i
  medesimi  fini  delle   Chiese   e   degli   enti   facenti   parte
  dell'ordinamento valdese, fino all'importo di due milioni di lire.
I   contribuenti   interessati   devono  conservare  le  ricevute  di
versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie  e  le
ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
Al rigo E13 vanno elencate le spese sostenute per gli interventi atti
a  realizzare  il  contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice  sotto  la  voce  "Deduzione  per  il  piano  energetico
nazionale"  sono  contenute  informazioni  in merito al limite e alle
modalita' previsti per fruire della deduzione.
- Contributi per i paesi in via di sviluppo
Al rigo E14 vanno indicati i contributi corrisposti per  i  Paesi  in
via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima
del 2% del reddito complessivo.
- Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap
Al  rigo  E15  va  indicata la parte che eccede le 500.000 lire delle
spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica  previste
dalla  lettera  b)  dell'art  10.  del  Tuir  sostenute dalle persone
handicappate (e cioe' in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.
104,  coloro  che  presentano  una  minorazione  fisica,  psichica  o
sensoriale  , stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta'
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare  un  processo  di svantaggio sociale o di emarginazione).
Si precisa che le spese chirurgiche, per prestazioni  specialistiche,
per   protesi   dentarie   e   sanitarie,  nonche'  per  i  mezzi  di
deambulazione sostenute dai predetti soggetti  rientrano  tra  quelle
per le quali spetta la detrazione da indicare nella sezione I.
- Altri oneri deducibili
Al  rigo  E16  vanno  indicati  tutti gli oneri deducibili diversi da
quelli indicati nei  precedenti  righi  (in  particolare:  50%  delle
imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite,
vitalizi  ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui
redditi  degli  immobili;  indennita'  corrisposte  per  la   perdita
dell'avviamento;  erogazioni  liberali  a  favore dell'Universita' di
Siena).
In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono  contenute
informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.
17
QUADRO F - ALTRI DATI
- SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1993
Ai  righi  F1  e  F2  vanno  indicati  i  dati relativi ai versamenti
effettuati   dal    contribuente    nell'anno    1993,    desumendoli
dall'attestato.
Se  il  contribuente  ha  fruito  dell'assistenza  fiscale  nell'anno
precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dallo
stipendio o dalla pensione  del  proprio  datore  di  lavoro  o  ente
pensionistico,  deve indicare solo i relativi importi. Se presenta la
dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che  ha  effettuato  le
trattenute, non deve indicare neanche l'importo.
In  Appendice  sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni
riguardanti i  versamenti  integrativi  ed  i  versamenti  effettuati
congiuntamente   dai   coniugi  che  quest'anno  presentano  separate
dichiarazioni dei redditi.
- SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
  MOD. 740
Nel rigo F3 vanno riportate le eccedenze delle  imposte  Irpef  (rigo
N31  del  Mod.  740/93)  e  Ilor  (rigo  O14  del  Mod. 740/93) e del
contributo per il Servizio Sanitario  Nazionale  (rigo  V5  del  Mod.
740/93) risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se  il  contribuente nel 1993 ha presentato dichiarazione congiunta e
quest'anno  presenta  la  dichiarazione  separatamente,   nel   campo
relativo  all'eccedenza  Irpef  deve  indicare  la quota di eccedenza
proporzionale all'imposta individuale risultante dalla  dichiarazione
presentata   nel   1993.  L'imposta  individuale  va  calcolata  come
descritto in Appendice alla voce "Versamenti".
- SEZIONE II - ACCONTI PER IL 1994
Se il contribuente ritiene  di  dover  effettuare  il  versamento  di
acconto dell'Irpef e/o del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
in  misura  inferiore  a  quella calcolata in base alla dichiarazione
presentata, deve indicare nel rigo F4 le  minori  somme  che  intende
siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del
1994.  Nell'ipotesi  in  cui  ritenga  che  non vada effettuato alcun
versamento, il contribuente deve barrare le  apposite  caselle  dello
stesso rigo F4.
Si  richiama comunque l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di
insufficiente versamento di acconto.
- SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
Ai fini del calcolo, da parte del soggetto  che  presta  l'assistenza
fiscale,  del  credito  relativo  alle imposte pagate all'estero, nel
rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, gia'  indicati
nei  quadri  C  e  D, per i quali compete detto credito. Nello stesso
rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti
redditi.
- SEZIONE V - QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA
  DI BASE
Indicare nel rigo F6 la data e l'importo del versamento per la  quota
fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.
18
SANZIONI
Per  le  sanzioni  applicabili  nei  confronti  dei  contribuenti che
presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.
           Ministero delle finanze  APPENDICE  Modello 730
- Abbreviazioni
Art.:       Articolo
Caaf:       Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cssn:       Contributo per il servizio sanitario nazionale
D.L.:       Decreto Legge
D.M.:       Decreto Ministeriale
D.P.R.:     Decreto del Presidente della Repubblica
Ilor:       Imposta locale sui redditi
Irpef:      Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg:      Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva:        Imposta sul valore aggiunto
Lett.:      Lettera
n.:         Numero
Tuir:       testo unico delle imposte sui redditi
- Altri oneri deducibili
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare al rigo E16:
- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al
  1974  (esclusa  l'imposta  complementare) iscritta nei ruoli la cui
  riscossione ha avuto inizio nel 1993 (art. 20, comma 2, del DPR  n.
  42/1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente
  all'estero,  ad  esclusione di quelli destinati al mantenimento dei
  figli , in conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva,  di
  scioglimento   od   annullamento   di  matrimonio  o  di  divorzio,
  sempreche' risultino da provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria,
  Se   tale  provvedimento  non  distingue  la  quota  per  l'assegno
  periodico destinata al coniuge da quella per  il  mantenimento  dei
  figli,  l'assegno  si  considera destinato al coniuge per meta' del
  suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal
  dichiarante in forza di testamento o di donazione modale  e,  nella
  misura   in   cui   risultano   da   provvedimenti   dell'autorita'
  giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  ai   familiari
  indicati  nell'art.   433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce
  nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli
  immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,  compresi
  i  contributi  ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
  provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i  contributi
  agricoli unificati;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore
  dell'Universita'  di Siena in occasione della celebrazione del 750
  anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo
  alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990)  della  legge  29
  novembre 1990, n. 370;
- le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
  disposizioni  di  legge  al  conduttore in caso di cessazione della
  locazione di immobili urbani adibiti ad uso diversi  da  quello  di
  abitazione.
- Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare
al rigo E9:
- le spese sostenute da i soggetti obbligati alla manutenzione,
  protezione  o  restauro  delle  cose vincolate ai sensi della legge
  1(primo) giugno 1939, n. 1089, e del decreto del  Presidente  della
  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente
  rimasta a carico. La  necessita'  delle  spese,  quando  non  siano
  obbligatorie  per  legge, deve risultare da apposita certificazione
  rilasciata dalla  competente  soprintendenza,  previo  accertamento
  della  loro  congruita'  effettuato  d'intesa con l'ufficio tecnico
  erariale competente per territorio. La  detrazione  non  spetta  in
  caso  di  mutamento  di  destinazione  dei beni senza la preventiva
  autorizzazione  dell'amministrazione  per  i   beni   culturali   e
  ambientali,  di  mancato  assolvimento  degli obblighi di legge per
  consentire l'esercizio del diritto di prelazione  dello  Stato  sui
  beni  immobili  e  mobili  vincolati  e di tentata esportazione non
  autorizzata  di  questi  ultimi.  L'amministrazione  per   i   beni
  culturali  ed ambientali da' immediata comunicazione, al competente
  ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano  la  perdita
  del  diritto  alla  detrazione  e  dalla  data di ricevimento della
  comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica  della
  dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o
  istituzioni  pubbliche,  di fondazioni e di associazioni legalmente
  riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono  o  promuovono
  attivita'  di  studio,  di ricerca e di documentazione di rilevante
  valore  culturale  e  artistico,  effettuate  per  l'acquisto,   la
  manutenzione,  la  protezione  o  il  restauro  delle cose indicate
  nell'articolo 1 della legge 1  giugno 1939, n. 1089, e nel  decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi
  comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre  e
  di  esposizioni,  che  siano  di  rilevante interesse scientifico o
  culturale, delle cose anzidette, e per  gli  studi  e  le  ricerche
  eventualmente  a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
  studi e le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
  competente  comitato  di settore del Consiglio nazionale per i beni
  culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa
  ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
  ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari affinche' le erogazioni
  fatte a favore delle associazioni  legalmente  riconosciute,  delle
  istituzioni  e  delle  fondazioni  siano  utilizzate  per gli scopi
  preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni  stesse.  Detti
  termini  possono,  per  causa  non  imputabile al donatario, essere
  prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non  integralmente
  utilizzate  non in conformita' alla destinazione affluiscono, nella
  loro totalita', all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2
  per  cento  del  reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
  istituzioni  pubbliche,  fondazioni   e   associazioni   legalmente
  riconosciute  e  senza  scopo  di lucro che svolgono esclusivamente
  attivita' nello spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di
  nuove   strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
  strutture esistenti, nonche' per la  produzione  nei  vari  settori
  dello  spettacolo.  Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
  dal percipiente entro  il  termine  di  due  anni  dalla  data  del
  ricevimento  affluiscono,  nella  loro totalita', all'entrata dello
  Stato.
- Cambio di residenza
Se e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene  presentata
per la prima volta occorre indicare:
- i dati della nuova residenza
- il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel 1993
  non  e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo
  "94" nell'anno.
Coloro che hanno cambiato Comune di residenza  devono  barrare  anche
l'apposita   casella   se   al   momento  della  presentazione  della
dichiarazione non sono ancora  trascorsi  59  giorni  dalla  relativa
variazione anagrafica.
- Deduzione per il piano energetico nazionale
La  deduzione delle spese sostenute per gli interventi non finanziati
direttamente o indirettamente dallo Stato o da  altro  ente  pubblico
per   interventi  atti  a  realizzare  il  contenimento  dei  consumi
energetici negli edifici  spetta,  fino  a  concorrenza  del  reddito
dell'unita'  immobiliare  nella  quale  sono  stati realizzati, nella
misura del 25%  della  spesa  rimasta  effettivamente  a  carico  del
possessore  del  reddito  stesso  e  proporzionata  alla sua quota di
possesso per il  periodo  d'imposta  in  cui  e'  stato  eseguito  il
pagamento  a  saldo  e per quello successivo. La deduzione si applica
per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre
il 31 dicembre 1994.
Gli interventi agevolati risultano individuali nel D.M.  15  febbraio
1992,   emanato   dal   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro   delle   Finanze,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi
riguardano sia  il  prezzo  di  acquisto,  sia  le  spese,  al  netto
dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione
del professionista abilitato.
Le   modalita'   e   le   condizioni   richieste,   ivi  compresa  la
documentazione da  conservare  a  cura  del  contribuente,  risultano
anch'esse  specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli
interventi atti a contenere i consumi  energetici,  indica  l'uso  di
lampadine  ad  alto rendimento, la trasformazione di impianti termici
centralizzati  in  impianti  autonomi,  operi  di  coibentazione,  la
sostituzione  di  scaldaacqua  elettrici  con altri alimentati a gas,
l'adozione  di  apparecchi  automatici  regolatori  di   temperatura,
l'installazione di pannelli solari, etc.
L'agevolazione  compete  per  le  sole  unita' immobiliari esistenti,
mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti
comuni dei condomini.
- Detrazione per figli a carico
La  detrazione  per  figli a carico (compresi i figli legittimati per
susseguente matrimonio, i figli adottivi,  affidati  o  affiliati  da
entrambi  i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori
quando l'altro genitore e' fiscalmente  a  carico  del  primo  e  nei
seguenti casi:
- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si
  sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del
  matrimonio   con  l'altro  genitore  e  di  separazione  legale  ed
  effettiva da questi  siano  rimasti  esclusivamente  a  carico  del
  genitore contribuente;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se
  questi e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, esclusivamente a
  carico  del genitore contribuente; - figli naturali riconosciuti di
  uno dei coniugi separati o
  divorziati, esclusivamente a carico del genitore contribuente.
Si ha, invece, diritto  per  il  primo  figlio  alla  detrazione  per
coniuge  a  carico  e  per  gli altri figli alla detrazione in misura
doppia  quando  l'altro  genitore  manca  (perche'  deceduto)  e   il
contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed
effettivamente separato, e nei seguenti casi:
- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente,
  esclusivamente  a  carico  del  primo se i genitori stessi non sono
  coniugati;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il
  contribuente  che  li  ha  riconosciuti  non  e'  coniugato  o   e'
  legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi
  non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato.
- Dichiarazione congiunta
La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata:
- da coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione
  nel 1993, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef
  - da coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto in
  quanto,  separando  le  rispettive  posizioni  nel  momento  in cui
  avrebbero dovuto effettuarli, hanno  fruito  dell'esonero  da  tali
  versamenti
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della
  presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi.  Il  coniuge
  superstite non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se gli
  acconti di imposta per il 1993 sono stati versati congiuntamente  o
  sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.
- Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile
Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:
- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
  mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
  naturali; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
  germani sugli unilaterali;
- Immobili di interesse storico e artistico
Per  gli  immobili  riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 3 della legge del 1  giugno 1939, n. 1089  e  succes-
sive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  rendita  da indicare deve
essere  determinata  mediante  l'applicazione  della  minore  tra  le
tariffe  d'estimo  previste  per  le  abitazioni della zona censuaria
nella quale il fabbricato e' collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione  deve
essere indicato il relativo reddito effettivo.
- Investimenti o attivita' finanziarie all'estero
I  soggetti  che  si  avvalgono  della assistenza fiscale e che hanno
detenuto investimenti all'estero ovvero attivita'  estere  di  natura
finanziaria  devono,  in ogni caso, presentare anche il modello 740/W
disponibile presso i comuni e le rivendite  autorizzate.  Il  modello
740/W  deve  essere presentato agli uffici competenti entro i termini
di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.
- Redditi esteri
Stipendi e pensioni prodotti all'estero
Vanno dichiarati nel Mod. 730 gli stipendi, le pensioni ed i  redditi
assimilati,  prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in
Italia, assoggettati ad imposizione in via esclusiva  in  Italia,  in
base  alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
dal nostro Paese.
Qualora detti redditi abbiano subito un prelievo  fiscale  anche  nel
Paese  estero  di  erogazione,  il  percipiente, residente nel nostro
Paese, non ha diritto al credito d'imposta, bensi' al rimborso  delle
imposte   assolte  all'estero,  da  richiedere  all'Autorita'  estera
competente, secondo  le  procedure  stabilite  dal  Paese  estero  di
erogazione.
Vanno  anche  dichiarati  i  redditi derivati da stipendi, pensioni e
assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti  in
Italia,  assoggettati  ad  imposizione  fiscale,  sia  in  Italia che
all'estero,  in  base  alle  vigenti  convenzioni  contro  le  doppie
imposizioni  stipulate  dal  nostro  Paese,  per  i  quali compete il
credito  relativamente  alle  imposte  pagate  all'estero  a   titolo
definitivo,  ai  sensi dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui
redditi.
Sono pensioni estere quelle corrisposte da ente pubblico o privato di
uno Stato estero a seguito di  lavoro  prestato  in  quello  Stato  e
percepite  da un residente in Italia. Con alcuni Paesi esteri sono in
vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in
base alle quali le pensioni di fonte  estera  sono  tassate  in  modo
diverso, a seconda che si tratti di pensioni:
a) pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
   amministrativa  o  da un suo ente locale. In tale caso le pensioni
   sono  imponibili  soltanto  in  detto  Stato.   Fanno   eccezione,
   tuttavia,  a  questa regola alcune   convenzioni, quali ad esempio
   quelle con la Germania e l'Australia, che prevedono la  tassazione
   di dette pensioni solo nel Paese di residenza del beneficiario, in
   presenza di determinati requisiti;
b) corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi
   esteri  preposti  all'erogazione del trattamento pensionistico. In
   tal caso  le  pensioni  sono  imponibili  soltanto  nel  Paese  di
   residenza del beneficiario. Per le pensioni di sicurezza sociale e
   previdenza  sociale  e' prevista, tuttavia, in alcune convenzioni,
   come ad esempio  quelle  con  il  Lussemburgo  e  la  Francia,  la
   tassazione  in  entrambi  gli  Stati. In questa ipotesi compete il
   credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro Paese.
Utili prodotti all'estero
Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in  Italia  si
intendono,  ovviamente,  quelli distribuiti o comunque provenienti da
societa' o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza  di
Convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  stipulate  dall'Italia,
allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato dall'altro Stato
contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal  Trattato,  la
maggiore  imposta  subita  (vale  a  dire  la  sola differenza tra il
prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale)  non  puo'
essere  recuperata  attraverso il credito di imposta, bensi' mediante
una apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali
estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura  del  contribuente,  vanno
specificati,  in  un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati
esteri di produzione dei redditi, anche le  relative  imposte  pagate
all'estero in via definitiva.
- Rendite e pensioni che non costituiscono reddito
Le  rendite  erogate dall'INAIL, esclusa l'indennita' giornaliera per
inabilita' temporanea assoluta, non costituiscono  reddito  e  quindi
non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito
anche  le  pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" (cfr.
sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale).
Ai titolari di pensione "tabellare" sono  equiparati  i  titolari  di
pensioni  privilegiate  ordinarie  per  menomazioni subite durante il
servizio di leva  prestato  in  qualita'  di  allievo  ufficiale  e/o
ufficiale  di  complemento, nonche' di sottufficiale (solo i militari
di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), nonche'
i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che
assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della
Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circolare n.  21
del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze).
- Sanzioni
L'incompleta  e  l'infedele  dichiarazione  comportano l'applicazione
della pena pecuniaria da due a quattro volte le  imposte  dovute  (in
caso  di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedelta'),
con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.
La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati  conformi  al
Mod.  730 approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se
non e' sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i); se la  dichiarazione
non  contiene  tutti  i  dati ed elementi prescritti in ordine al suo
contenuto  si  applica,  ove  le  infrazioni  non  concretizzino   la
fattispecie   di   incompleta   o  infedele  dichiarazione,  la  pena
pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
Nel caso in cui, in sede di liquidazione  delle  imposte  dovute,  ai
sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano
irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o
al  Caaf,  sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di
mora nella misura del 9% annuo e la soprattassa pari al quaranta  per
cento  delle  somme  non  versate, previsti dagli articoli 9 e 92 del
D.P.R. n. 602 del 1973.
Se  il  contribuente,  a  richiesta  dell'ufficio, non esibisce o non
trasmette  idonea  documentazione  degli  oneri   deducibili,   delle
detrazioni  d'imposta  e  delle  ritenute  alla  fonte indicati nella
dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta  dovuta  o
il  rimborso,  in  luogo  della  soprattassa  si  applica,  ai  sensi
dell'art. 92-bis dello stesso D.P.R n.602, la pena pecuniaria dal  40
al  120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art.
36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
L'art. 13  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  605,  e  successive
modificazioni,  stabilisce  che  l'omessa  o inesatta indicazione del
codice  fiscale  nelle   dichiarazioni   dei   redditi   e'   punita,
indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della
dichiarazione  stessa,  con  la  pena  pecuniaria  da L. 200.000 a L.
4.000.000.
La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero
di codice fiscale provvisorio pur avendo ricevuto  quello  definitivo
ovvero  che  indichi  il numero di codice fiscale emesso in data meno
recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni ,
previste dall'articolo 4 della legge  24  aprile  1980,  n.  146,  in
materia  di  dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare,
sono previste le ipotesi di  omessa  denuncia  di  accatastamento  di
fabbricati  e  conseguente  omissione  di  dichiarazione del relativo
reddito delle costruzioni rurali adibite ad  usi  diversi  da  quelli
specificati di tali costruzioni.
Si  ricorda  inoltre,  che  gli atti pubblici tra vivi e le scritture
private autenticate  di  trasferimento  della  proprieta'  di  unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle  stesse,  con  esclusione  di  quelli  relativi  a parti comuni
condominiali di immobili  urbani  e  di  quelli  di  costituzione  di
diritti reali di garanzia , devono contenere o avere allegata, a pena
di  nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo
rappresentante legale o volontario,  resa  ai  sensi  della  Legge  4
gennaio  1968,  n.  15,  dalla quale risulti che il reddito fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto,  ovvero  l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e'
stato, in tutto o in parte dichiarato.  In  questo  caso,  il  notaio
dovra'   trasmettere   copia  dell'atto  o  della  scrittura  privata
autenticata, entro  sessanta  giorni,  al  competente  ufficio  delle
entrate.
Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che
in   base   al   D.L.   10  luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  cosi'  come
modificata   dal   D.L.   16  marzo  1991,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce  reato
l'infedele  dichiarazione allorche' sono indicati nella dichiarazione
redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali
non sussisteva l'obbligo di annotazione in scritture  contabili,  per
un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
Il reato sopraindicato e' punito con l'arresto o con l'ammenda.
Se   le  violazioni  sopra  descritte  sono  commesse  dai  sostituti
d'imposta o dai Caaf si applicano  nei  loro  confronti  le  sanzioni
previste  dai  decreti  n.  600  e  n. 602 del 1973 per le violazioni
commesse dai contribuenti.
Inoltre, a  fronte  della  possibilita'  dei  Caaf  e  dei  sostituti
d'imposta  di  rettificare  gli  importi  erroneamente  indicati  nel
prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e' prevista la  irrogazione  di
una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che
e'  trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le
modalita' previste per le somme cui afferisce.
E' stata anche prevista,  nei  riguardi  dei  soggetti  che  prestano
l'attivita'   di   assistenza   fiscale,  l'applicazione  della  pena
pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600  del  1973  (da  lire
300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse violazioni
relative  a specifici obblighi posti a loro carico (quali ad esempio,
il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e
la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata
ed elaborata).
Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta, le
richiamate sanzioni sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se
invece, la dichiarazione e' presentata mediante il Caaf  le  sanzioni
sono  irrogate al contribuente che puo', pero', esercitare il diritto
di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.
- Spese mediche
Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo
Le spese mediche per le quali la detrazione  spetta  per  sull'intero
importo sono :
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva o per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa dai medici specialisti o da psicologi iscritti
  all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie;
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a con tatto e occhiali da vista (escluse le montature
  realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per
  il  contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti
  della colonna vertebrale.
Documentazione
Per  tutte  le  spese  mediche  indicate  nei  righi  E1 e E2 occorre
conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori  delle
somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere
  costituita  dalla  fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
  base  in  unico  esemplare  corredata   dello   scontrino   fiscale
  rilasciato  dalla  farmacia  corrispondente  all'importo del ticket
  pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
  occorre acquisire o conservare anche  la  prescrizione  del  medico
  curante,  salvo  che  si  tratti  di attivita' svolte, in base alla
  specifica  disciplina,   da   esercenti   arti   ausiliarie   della
  professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con
  il  paziente.  In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza
  non sia rilasciata direttamente dall'esercente  l'arte  ausiliaria,
  il  medesimo  attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la
  prestazione.
Spese mediche all'estero
Le spese mediche all'estero  sono  soggette  allo  stesso  regime  di
analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata
a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Se  la  documentazione sanitaria e' in lingua originale, va corredata
da una traduzione in italiano; in particolare, se  la  documentazione
e'  redatta  in  inglese,  francese, tedesco o spagnolo, la stessa va
corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita  a  cura  del
contribuente  e  da  lui  sottoscritta;  se  invece e' redatta in una
lingua diversa da quelle indicate  va  corredata  da  una  traduzione
giurata.
Per  i  contribuenti  aventi  domicilio fiscale in Valle d'Aosta e la
provincia  di  Bolzano  non  e'  necessaria  la  traduzione   se   la
documentazione e' scritta rispettivamente, in francese o in tedesco.
- Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura
I  redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture
prodotte  in  serra  o  della  funghicoltura,   in   mancanza   della
corrispondente  qualita' nel quadro di qualificazione catastale, sono
determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia dove e' sito il terreno.
- Unita' immobiliari tenute a disposizione
Per   unita'  immobiliari  a  disposizione  si  intendono  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione, possedute  in  aggiunta  a  quella
utilizzata  come  abitazione  principale  del  possessore  o dei suoi
familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini  entro  il
secondo  grado)  o  dall'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte degli  stessi,  utilizzate  direttamente,  anche
come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono
comunque tenute a propria disposizione.
Per  la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per
abitazione  principale  si  intende   quella   in   cui   si   dimora
abitualmente.
Per  i  componenti  del  nucleo  familiare  si  considera  abitazione
principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche  se
la  titolarita'  o  la  disponibilita'  di  essa  appartiene ad altro
componente del nucleo medesimo.
Per residenze secondarie si intendono le abitazioni  ammobiliate  ove
il  possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non
abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura  o  per  altri
motivi.  Per  unita' immobiliari direttamente utilizzate si intendono
quelle  che,  pur  non  essendo  adibite ad abitazione principale o a
residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o
dai suoi familiari per scopi vari  (ad  es.  pinacoteca,  biblioteca,
etc.).
In particolare l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione
  principale,  non  e'  di  proprieta' ma e' detenuta in locazione; -
  l'unita' destinata ad abitazione secondaria e' posseduta in
  comproprieta'  od  acquistata  in  multiproprieta';  in  tal   caso
  l'aumento  si  applica  in  proporzione  alla  quota risultante dal
  titolo di comproprieta'.
L'aumento  di  un  terzo  non  si  applica,  oltre  che  alla  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle:
- unita' date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione
  che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione
  anagrafica;
- unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti
  all'estero;   -   unita'  tenute  a  disposizione  da  contribuenti
  trasferiti
  temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza
  principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che
  la utilizzano.
Nel caso in cui le unita' immobiliari  siano  state  utilizzate  come
residenze  secondarie  o  tenute  a  propria disposizione solo per un
parte dell'anno per essere state per  la  restante  parte  utilizzate
diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra'
essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata
la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge.
Analogamente  dovra'  essere  operato  in  caso  di  trasferimento  a
qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare.
- Variazioni di coltura dei terreni
Ai  fini  della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura
effettivamente praticata non  corrisponde  a  quella  risultante  dal
catasto,  i  contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed
agrario dei terreni applicando la tariffa  d'estimo  media  praticata
nonche'  le  deduzioni fuori tariffa. Si precisa che la tariffa media
attribuibile alla qualita' di coltura  praticata  e'  costituita  dal
rapporto  tra  la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in
cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed  il  numero  delle  classi
stesse.  Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o
sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni  fuori
tariffa  attribuite  a  terreni  con  le  stesse  qualita' di coltura
ubicate nel comune o sezione censuaria  viciniore  nell'ambito  della
stessa  provincia.  Qualora  la coltura praticata non trovi riscontro
nel quadro di qualificazione della provincia, si applica  la  tariffa
media  della  coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi
sono comparabili per ammontare.
La determinazione  del  reddito  dominicale  ed  agrario  secondo  le
modalita' sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono
  verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del
  reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di
  coltura,  che hanno accusato la diminuzione del reddito, qualora la
  denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico  Erariale  sia  stata
  presentata  entro  il  termine  previsto  dalla legge, ovvero se la
  denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta
  in cui la stessa e' presentata.
Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31  comma  3.  del
Tuir,  i  contribuenti  devono  denunciare  le variazione dei redditi
dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i
fatti,  indicando  la  partita  catastale  e  le  particelle  cui  le
variazioni  si  riferiscono  e  unendo  la  dimostrazione grafica del
frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle.
In caso di omessa denuncia, nel termine  previsto  dall'art.  27  del
Tuir,  delle  situazioni  che danno luogo a variazioni in aumento del
reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica  una
pena pecuniaria da cinquecentomila a lire cinque milioni.
Copia  della  denuncia  delle  variazioni  delle  qualita' di coltura
presentata all'Ufficio Tecnico Erariale deve  essere  conservata  dal
contribuente  per  eventuale richiesta dell'ufficio.  Analogo obbligo
incombe all'affittuario  qualora  la  denuncia  di  variazione  della
qualita'  di  coltura sia stata presentata dall'affittuario stesso ai
sensi dell'art. 31, comma 3, del Tuir.
- Versamenti
Effettuati congiuntamente dai coniugi
Se  nel 1993 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati
effettuati versamenti congiunti a titolo di  Irpef,  il  contribuente
che  intende  avvalersi  dell'assistenza  fiscale  separatamente  dal
coniuge, deve calcolare la parte di acconto proporzionale all'imposta
individualmente dovuta nel 1993 ed indicarla nel rigo  F1  unitamente
agli  altri  dati  del  versamento.  L'imposta  individuale  e'  pari
all'imposta netta (rigo N17 del Mod. 740/93) meno le  ritenute  (rigo
N19 del Mod. 740/93) e i crediti (rigo N20 del Mod. 740/93).
Integrativi
In  caso  di  versamento  integrativo di altro erroneamente eseguito,
sommare l'importo dell'ulteriore versamento precedente e  indicare  i
dati relativi all'ultimo.
SCADENZE                    IL       LAVORATORE     IL  DATORE DI LAV
                            DIPENDENTE   O   IL     O             L'E
                            PENSIONATO              PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1994    Richiede l'assistenza
                            fiscale   al  proprio
                            datore  di  lavoro  o
                            ente pensionistico
Entro il 28 febbraio 1994   Riceve  dal datore di   Consegna
                            lavoro     o     ente   dipendente
                            pensionistico      la   pensionato  il
                            certificazione    dei   101  o  201 oppur
                            redditi  percepiti  e   comunicazione
                            delle ritenute subite   anticipata
                            (mod. 101 o mod.  201
                            oppure  comunicazione
                            anticipata)
Entro il 31 marzo 1994      Presenta  al  proprio   Rilascia     rice
                            datore  di  lavoro  o   dell'avvenuto
                            ente pensionistico la   presentazione   d
                            dichiarazione    mod.   dichiarazione e d
                            730   e   la    busta   busta  da  parte
                            contenente   il  mod.   dipendente   o
                            730-1 per  la  scelta   pensionato
                            della    destinazione
                            dell'otto  per  mille
                            dell'Irpef
Entro 15 maggio 1994        Riceve  dal datore di   Controlla
                            lavoro     o     ente   regolarita'   for
                            pensionistico   copia   della   dichiaraz
                            della   dichiarazione   presentata
                            mod.    730    e   il   lavoratori dipend
                            prospetto          di   e         pension
                            liquidazione     mod.   effettua  il  cal
                            730-3                   dell'imposta dovu
                                                    del   contributo
                                                    Servizio    Sanit
                                                    Nazionale,   cons
                                                    al contribuente c
                                                    della   dichiaraz
                                                    mod.   730    e
                                                    prospetto
                                                    liquidazione
                                                    730-3
A giugno 1994               Riceve lo stipendio o   Trattiene   le  s
                            la  rata  di pensione   dovute per l'IRPE
                            del   mese   con    i   per  il contribut
                            rimborsi   o  con  le   Servizio    Sanit
                            trattenute      delle   Nazionale  o effe
                            somme    dovute   per   i rimborsi.    Se
                            l'Irpef  e   per   il   stipendio  o  la
                            contributo         al   di    pensione
                            Servizio    Sanitario   insufficiente  pe
                            Nazionale.     Se  lo   pagamento
                            stipendio o  la  rata   dell'imposta  e
                            di     pensione    e'   contributo  tratt
                            insufficiente per  il   la   parte    res
                            pagamento               dagli stipendi o
                            dell'imposta   e  del   di  pensione dei
                            contributo  la  parte   successivi
                            residua        verra'
                            trattenuta      dagli
                            stipendi  o  rate  di
                            pensione   dei   mesi
                            successivi
Entro il 30 settembre 1994  Comunica al datore di
                            lavoro     o     ente
                            pensionistico      di
                            voler  effettuare  un
                            minore        acconto
                            dell'IPERF    o   del
                            contributo         al
                            Servizio    Sanitario
                            nazionale rispetto  o
                            quello  indicato  nel
                            mod.  730-3
A novembre 1994             Riceve lo stipendio o   Aggiunge
                            la  rata  di pensione   ritenute   le   s
                            del   mese   con   le   dovute  o  titolo
                            trattenute      delle   acconto per l'Ipe
                            somme dovute a titolo   per  il contribut
                            di    acconto     per   Servizio    Sanit
                            l'Irpef   e   per  il   Nazionale.     Se
                            contributo         al   stipendio o  la
                            Servizio    Sanitario   di     pensione
                            Nazionale.    Se   lo   insufficiente per
                            stipendio  o  la rata   pagamento
                            di    pensione     e'   dell'imposta   e
                            insufficiente  per il   contributo  tratt
                            pagamento               la    parte   res
                            dell'imposta  e   del   dallo   stipendio
                            contributo  la  parte   rata  di pensione
                            residua,       verra'   mese di dicembre
                            trattenuta      dallo
                            stipendio o  rata  di
                            pensione  del mese di
                            dicembre
ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF
SCADENZE                    IL         LAVORATORE   IL CAAF
                            DIPENDENTE    O    IL
                            PENSIONATO
Entro il 15 gennaio 1994    Comunica al datore di
                            lavoro     o     ente
                            pensionistico     che
                            intende rivolgersi ad
                            un  Caaf  (esclusi  i
                            dipendenti      delle
                            pubbliche
                            amministrazioni)
Entro il 28 febbraio 1994   Riceve  dal datore di
                            lavoro     o     ente
                            pensionistico      la
                            certificazione    dei
                            redditi  percepiti  e
                            delle ritenute subite
                            (mod. 101 o mod.  201
                            oppure  comunicazione
                            anticipata)
Entro il 30 aprile 1994     Presenta  al  Caaf la   Rilascia     rice
                            dichiarazione    mod.   dell'avvenuta
                            730    e   la   busta   prestazione     d
                            contenente  il   mod.   dichiarazione e d
                            730-1  per  la scelta   busta  da  parte
                            della    destinazione   dipendente    o
                            dell'otto  per  mille   pensionato
                            dell'Irpef
Entro il 15 maggio 1994     Riceve dal Caaf cop9a   Controlla
                            della   dichiarazione   largolarita'  for
                            mod.   730    e    il   della   dichiaraz
                            prospetto          di   presentata
                            liquidazione     mod.   lavoratori dipend
                            730-3                   e         pension
                                                    effettua  il  cal
                                                    dell'imposta dovu
                                                    del   contributo
                                                    Servizio    Sanit
                                                    Nazionale,   cons
                                                    al contribuente c
                                                    della   dichiaraz
                                                    mod.   730    e
                                                    prospetto
                                                    liquidazione
                                                    730-3.
A giugno 1994               Riceve lo stipendio o
                            la  rata  di pensione
                            del   mese   con    i
                            rimborsi   o  con  le
                            trattenute      delle
                            somme    dovute   per
                            l'Iperf  e   per   il
                            contributo         al
                            Servizio    Sanitario
                            Nazionale.     Se  lo
                            stipendio o  la  rata
                            di     pensione    e'
                            insufficiente per  il
                            pagamento
                            dell'imposta   e  del
                            contributo la  parete
                            residua        verra'
                            trattenuta      dagli
                            stipendi  o  rate  di
                            pensione   dei   mesi
                            successivi
Entro il 30 settembre 1994  Comunica al datore di
                            lavoro     o     ente
                            pensionistico      di
                            voler  effettuare  un
                            minore        acconto
                            dell'irpef    o   del
                            contributo         al
                            Servizio    Sanitario
                            nazionale rispetto  o
                            quello  indicato  nel
                            Mod. 730-3
A novembre 1994             Riceve lo stipendio o
                            la  rata  di pensione
                            del   mese   con   le
                            trattenute      delle
                            somme dovute a titolo
                            di    accordo     per
                            l'Irpef   e   per  il
                            contributo         al
                            Servizio    Sanitario
                            Nazionale.    Se   lo
                            stipendio  o  la rata
                            di    pensione     e'
                            insufficiente  per il
                            pagamento
                            dell'imposta  e   del
                            contributo  la  parte
                            residua        verra'
                            trattenuta      dallo
                            stipendio o  rata  di
                            pensione  del mese di
                            dicembre
                             AVVERTENZE
Sulla   base  delle  scelte  attuate  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione  dei  redditi,  una  quota  pari  a  l'otto  per  mille
DELL'IRPEF  liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali
e' destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a
diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo
a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali  ed
umanitari  anche  a  favore  dei  paesi  del  terzo  mondo  da  parte
dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7(settimo)
giorno e delle Assemblee di Dio  in  Italia;  a  scopi  di  carattere
sociale,  assistenziale,  umanitario  o  culturale a diretta gestione
della Chiesa Evangelica Valdese.
La  ripartizione  tra  le   istituzioni   beneficiare   avverra'   in
proporzione   alle   scelte  espresse.  Qualora  i  contribuenti  non
effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita  in  base
alle  scelte  espresse  sara' ripartita tra le suindicate istituzioni
secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote  non
attribuite  spettanti  all'Unione italiana delle Chiese cristiane del
7(settimo) giorno, alle Assemblee di Dio  in  Italia  e  alla  Chiesa
Evangelista Valdese saranno devolute alla gestione statale.
Per  esprimere  la  scelta  a favore di una delle cinque istituzuioni
beneficiarie  della  quota  dell'otto  per   mille   dell'IPERFm   il
contribuente   deve   apporre   la   propria   firma   nel   riquadro
corrispondente ad una di dette istituzioni.  La  scelta  deve  essere
fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La  mancanza  della  firma  nei  cinque riquadri previsti costituisce
scelta non espressa da parte del contribuente.
ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto  per
mille  dell'IRPEF  deve  essere consegnata al datore di lavoro o ente
pensionistico   o   al   C.A.A.F.   nell'apposita    busta    chuisa.
contrassegnata sui lembi di chiusura.
          GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI
Sono  riportati il codice fiscale, il cognome o la denominazione e il
nome del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha
prestato l'assistenza fiscale.
Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo
Albo.
Sono inoltre riportati  per  ciascun  tipo  di  reddito  gli  importi
determinati  sulla  base di quanto indicato nei corrispondenti quadri
del dipendente o del pensionato, che concorrono  alla  determinazione
del reddito complessivo ai fini IRPEF.
In  caso  di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi
dei redditi del coniuge dichiarante.
CALCOLO DELL'IRPEF
Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile  e
della relativa imposta dovuta.
L'importo  del reddito imponibile e' ottenuto:  - sommando al reddito
complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui
  dividenti; - sottraendo gli oneri deducibili.
L'imposta lorda e' calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti
agli scaglioni di reddito.
L'imposta netta e' ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:
- le detrazioni per il lavoro dipendente e carichi di famiglia
  determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico  o  dal  CAAF
  sulla  base  del  periodo  di  lavoro  o di pensione dell'anno e di
  quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e
  familiari a carico;
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato
  nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.
Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratte:
- le ritenute gia' effettuate dal datore di lavoro o ente
  pensionistico all'atto della corresponsione  della  retribuzione  o
  della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro
  dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da societ{' ed enti e
  per redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli accordi versati tramite il datore di lavoro o l'ente
  pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E' riportato:
- l'importo del reddito su cui e' dovuto il contributo del Servizio
  Sanitario Nazionale;
- l'importo del relativo contributo
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente
  dichiarazione;  - gli accordi versati tramite il datore di lavoro o
  l'ente
  pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.
VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
E' riportato il risultato contabile del calcolo dell'imposta IRPEF  e
del  Contributo  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  da  versare o da
rimborsare che verra' rispettivamente  trattenuto  o  rimborsato  dal
datore di lavoro o dall'ente pensionistico.
Vengono  inoltre  indicati  gli importi della prima e seconda rata di
acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore  di
lavoro o ente pensionistico.