Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 730 1 L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI Il modello 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza del proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. La dichiarazione e' composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef). Nei prospetti posti in fondo all'Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf. 2 CHI PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730 Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche: - redditi dei terreni e dei fabbricati - redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Irpeg - redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali - oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno e' necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1994. Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalita') anche: - i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca - i sacerdoti della Chiesa cattolica. 3 CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730 Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che possiedono: - redditi d'impresa e di partecipazione - redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni - altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e diversi (ad es. redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo. Non possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette. 4 CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE Non devono comunque presentare la dichiarazione del redditi coloro che possiedono: - solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro, se non hanno oneri da far valere - solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piu' datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.447.000 - solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato e' stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite e' di lire 500.000 per ciascun coniuge) - solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiore a 360.000 lire al lordo della riduzione fino ad un milione di lire attribuita per l'abitazione principale e le sue pertinenze - solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da piu' datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attivita' imprenditoriali e professionali, per i quali le detrazioni di lavoro dipendente e per familiari a carico annullano completamente l'imposta corrispondente al reddito complessivo. Nel prospetto a fondo pagina, sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno - solo redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es., interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail ed alcune pensioni "privilegiate": vedere la voce "Rendite e pensioni che non costituiscono reddito" in Appendice. 5 DICHIARAZIONE CONGIUNTA I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire 5.100.000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico). ATTENZIONE Per i casi in cui la dichiarazione congiunta non e' consentita, vedere la voce "Dichiarazione congiunta" in Appendice. 6 COME SI PRESENTA IL MOD. 730 La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrera' compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nella apposita casella. Nel caso di investimenti o attivita' finanziarie all'estero, vedere la voce "Investimenti o attivita' finanziarie all'estero" in Appendice. ATTENZIONE Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che pero', deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione ha facolta' di richiederla. PROSPETTO DEGLI ESONERI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno Senza coniuge a carico e con reddito complessivo a lire 8.447.000 8.843.000 (con 1 figlio a carico) 9.243.000 (con 2 figli a carico) 9.638.000 (con 3 figli a carico) 10.038.000 (con 4 figli a carico) 10.434.000 (con 5 figli a carico) 10.834.000 (con 6 figli a carico) 11.229.000 (con 7 figli a carico) 11.629.000 (con 8 figli a carico) Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire 11.888.000 12.684.000 (con 1 figlio a carico) 13.479.000 (con 2 figli a carico) 14.000.000 (con 3 figli a carico) 14.175.000 (con 4 figli a carico) 14.864.000 (con 5 figli a carico) 15.512.000 (con 6 figli a carico) 16.161.000 (con 7 figli a carico) 16.809.000 (con 8 figli a carico) Ministero delle finanze Modello 730 GUIDA ALLA COMPILAZIONE 7 COME SI UTILIZZA IL MODELLO INVIATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA I lavoratori dipendenti e i pensionati che utilizzano il modello 730 inviato dall'amministrazione finanziaria con i dati rilevati dalle dichiarazioni presentate nel 1993, dovranno: - verificare se esistono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione (consultare paragrafo 4) ovvero se esistono i presupposti per avvalersi dell'assistenza fiscale (consultare paragrafi 2 e 3) - controllare la completezza e la correttezza dei dati indicati - integrare i dati eventualmente mancanti (figli nati nel 1993, terreni o fabbricati acquistati nel corso dell'anno, oneri sostenuti, ecc.) - variare negli appositi spazi del modello i dati modificati (familiari non piu' a carico, terreni o fabbricati venduti nel corso del 1993, ecc.) o quelli indicati non correttamente. 8 CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA Il codice fiscale e' rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria. Il cognome ed il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile. Per la provincia va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA). La residenza anagrafica deve essere indicata solo se variata rispetto alla dichiarazione del 1993 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Chi e' nato all'estero, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e scrivere "EE" nello spazio relativo alla provincia. 9 CONIUGE E FAMILIARI A CARICO Sono considerati a carico, se non possiedono nell'anno redditi propri per un ammontare superiore a L. 5.100.000: - il coniuge; - i figli minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; - i figli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito; - i familiari di cui all'art. 433 del codice civile; al riguardo vedere la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" in Appendice. Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia. ATTENZIONE La colonna "Variazioni" e' riservata ai soli contribuenti cui e' stato inviato il modello dall'Amministrazione finanziaria. Se si utilizza tale modello ed accorre variare o integrare i dati: - indicare, nella colonna "Variazioni", il nuovo numero dei mesi a carico e la nuova misura delle detrazioni; - barrare la casella dei mesi a carico nella colonna "Variazioni" se il familiare non risulta piu' a carico per tutto il 1993; - compilare una nuova riga del prospetto per indicare i dati di nuovi familiari a carico. Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non e' a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta. - DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO La detrazione per i figli a carico spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati. La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perche' deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed effettivamente separato, nonche' negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice. Indicare nella casella misura delle detrazioni il codice: - 1 se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori; - 2 se la detrazione spetta in misura doppia; - 3 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico. - DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO La detrazione per gli altri familiari a carico va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a piu' persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori). In tal caso, nella casella misura delle detrazioni indicare la percentuale di spettanza della detrazione. ATTENZIONE Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di eta' superiore ai 26 anni, purche' conviventi con il contribuente e con redditi propri non superiori a lire 5.100.000. 10 DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovra' effettuare il conguaglio, ricavandoli dal mod. 101 o 201 ovvero dalla comunicazione anticipata da essi rilasciata. Nel caso di contemporaneo rapporto con piu' datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico piu' elevato. 11 ARROTONDAMENTO Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000. Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi. 12 QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato: a) da coloro che possiedono, a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; b) dagli affittuari che esercitano l'attivita' agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata (questi ultimi due soggetti devono compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario). I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo. Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare la voce "Variazioni di coltura dei terreni" in Appendice. Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedi la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura" in Appendice. Ministero delle finanze Modello 730 GUIDA ALLA COMPILAZIONE - COME SI COMPILA IL QUADRO A Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione Finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati. Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il canone di affitto ed il codice relativo ai "Casi particolari". Se invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del terreno per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura, di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare. Per i terreni ceduti nel corso del 1992 e quindi non piu' posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso. Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle variazioni. Nelle colonne 1 e 3 va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario. In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale e' quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; in assenza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati. Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: - 1 proprietario del terreno; - 2 proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone; - 3 proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone; - 4 conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario. Nella colonna 4 va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Nella colonna 5 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero). In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, nella colonna 6 deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4. Nella colonna 7 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari: - 1 mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreche' i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione; - 2 perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto; - 3 terreno in conduzione associata. Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo: In tali casi, barrare la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se si compila il riquadro "Variazioni", oltre a barrare la casella di colonna 8, va riportato anche il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni. 13 QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI Il Quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza. ATTENZIONE Per quanto riguarda le unita' immobiliari di cui all'articolo 1117, n. 2, del Codice civile, oggetto di proprieta' condominiale cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune), si ricorda che il singolo condomino deve dichiarare la quota di reddito di propria spettanza soltanto se la stessa e' di importo superiore a lire 50.000. I soci delle cooperative edilizie (non a proprieta' indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.). Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreche' effettivamente agibile agli usi agricoli. Non danno luogo altresi' a reddito di fabbricato le unita' immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento, durante il quale l'unita' immobiliare non deve essere comunque utilizzata. - COME SI COMPILA IL QUADRO B Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati. Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il reddito effettivo e il codice relativo ai "Casi particolari". Se invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del fabbricato per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare. Per i fabbricati ceduti nel corso del 1992 e quindi non piu' posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso. Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle "Variazioni". Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni compresi nell'elenco distribuito dall'Amministrazione finanziaria. Per gli immobili di interesse storico e artistico, vedere la relativa voce in Appendice. Nella colonna 2 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi: - 1 unita' immobiliare utilizzata come abitazione principale; - 2 unita' immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo; - 3 unita' immobiliare locata; - 4 unita' immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone; - 5 unita' immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita; - 9 unita' immobiliare che non rientra nei precedenti casi. - Unita' immobiliari utilizzate come abitazione principale Si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica). Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurra', fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di 1 milione di lire rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla quota di possesso. - Unita' immobiliari tenute a disposizione Per unita' immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza operera' la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore. In Appendice sotto la voce "Unita' immobiliari tenute a disposizione" sono contenute maggiori informazioni per l'individuazione delle unita' immobiliari in questione. Nella colonna 3 va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data di cui il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore. Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero). - Fabbricati dati in locazione Nella colonna 5 indicare l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone e' quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed e' relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprieta' il canone va considerato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unita' immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare. Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari: - 1 fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilita' del fabbricato); - 2 fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione del reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale"). Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Se si sta compilando il riquadro "Variazioni" oltre a barrare la casella di colonna 7 riportare il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni. 14 QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi, assimilati, che presentano il modello 730 al Caaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si sono rivolti. In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero. - SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente o di pensione ed i redditi assimilati, riportando i dati dei certificati modello 101 e modello 201, oppure della relativa comunicazione anticipata. Nella sezione I vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente: - somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreche' le stesse siano erogare al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore; - trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115; - mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers). Nella colonna 2 indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 5 del mod. 101 o del mod. 201). Nella colonna 3 indicare l'importo delle ritenute (punto 17 del mod. 101 o del mod. 201). Le colonne 4 e 5 devono essere compilate solo in presenza di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del 1993, rilevando le date di inizio e/o fine rapporto rispettivamente dai punti 29 e 30 del mod. 101. Le date di inizio e fine rapporto vanno indicate anche per le borse di studio. - SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioe': - gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio; - gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono ne' capitale ne' lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.; - i compensi e le indennita' corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni; - le indennita' percepite per l'attivita' parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonche' quelle percepite dai giudici costituzionali; - le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Nel rigo C8, alla colonna 1 indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del mod. 101. Se e' stato rilasciato anche il modello 102 sommare all'importo da indicare a colonna 1 anche il totale degli emolumenti assoggettati al Cssn riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del suddetto modello. Nella colonna 2 indicare l'importo del punto 4 del mod. 101. 15 QUADRO D - ALTRI REDDITI - REDDITI DI CAPITALE Nel rigo D1 indicare: a colonna 1 la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1993, al lordo delle ritenute alla fonte: a) gli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata da societa' di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1 dicembre 1983; b) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata da societa' di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983; c) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988; d) utili anche in natura la cui distribuzione e' stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 1988; e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir; f) utili anche in natura distribuiti da societa' ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari. In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero: - nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c); - nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b). Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f); a colonna 3 l'importo totale delle ritenute d'acconto subite. - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Nel rigo D2 indicare: a colonna 1, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1993 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio: compensi degli amministratori, revisori e sindaci di societa' ed enti; compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreche' non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, ne' le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite. Nel rigo D3 indicare: a colonna 1 le indennita' per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioe' quelle indennita' per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennita' vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfettaria a titolo di spese; a colonna 3, l'importo delle ritenute di acconto subite. Nel rigo D4 indicare: a colonna 1, i proventi al lordo della riduzione forfettaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita', know-how, ecc.), vale a dire i diritti di autore e le redevances in genere; a colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite. - REDDITI DIVERSI Nel rigo D5 indicare: a colonna 1 i corrispettivi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attivita' svolte all'estero; a colonna 2 le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse; a colonna 3 l'importo delle ritenute di acconto subite. - ONERI RIMBORSATI Nel rigo D6 indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1993 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Nel rigo D7 indicare le somme conseguite ne 1993 a titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione nell'anno 1992. Le somme da dichiarare nei righi D6 e D7 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari. 16 QUADRO E - ONERI Nel quadro E vanno indicati gli oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione nella sezione I e gli oneri deducibili nella sezione II. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1993 dal dichiarante nell'interesse proprio. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere e' stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo E15 sono deducibili anche se sono stati sostenuti per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile", anche se non sono fiscalmente a carico. - SEZIONE I - ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%. - Spese mediche Al rigo E1 indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali: - le spese riferite a prestazioni chirurgiche; - le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; - le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista; - le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie; - le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti. Informazioni piu' dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche". ATTENZIONE Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1 anche le erogazioni, indicate ai punti 26 e 27 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie. Al rigo E2 indicare le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila, quali quelle relative a: - prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); - ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo); - medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato. Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che eccede lire 500.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000). ATTENZIONE Non vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1993, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persone arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta). In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero. - Interessi passivi Al rigo E3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti, nel 1993 o in anni precedenti, per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non e' piu' utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro. La detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire. Per i soli contratti di mutuo stipulati nel 1993: - la detrazione e' ammessa a condizione che l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994 e che l'acquisto stesso sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo; - in caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari del mutuo che grava sulla propria abitazione principale devono calcolare la detrazione su un importo massimo complessivo di 7 milioni di lire). Nel rigo E4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecati su immobili diversi da quelli di cui al rigo E3, stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 1991 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale. Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi a dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicati nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalita' precedentemente indicate. Tra gli oneri accessori sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU. ATTENZIONE Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili. ATTENZIONE In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non e' possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico. Vanno indicati esclusivamente gli interessi pagati nell'anno 1993, indipendentemente dalla scadenza della rata. Al rigo E5 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. - Premi di assicurazione Al rigo E6 vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000. Indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 28 del Mod. 101. - Spese funebri Al rigo E7 vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire. - Spese di istruzione Al rigo E8 vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali. - Altri oneri detraibili Al rigo E9 vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali e' prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attivita' culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo). In Appendice sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione. - SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali e' prevista la deducibilita' dal reddito complessivo. - Contributi obbligatori Al rigo E10 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge. Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza da' luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente. Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), nonche' la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base. In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa. - Contributi alle Comunita' ebraiche Al rigo E11 vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n.101, alle Comunita' ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito assoggettato all'Irpef e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire 7.500.000. I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunita' ebraica di appartenenza. - Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose Al rigo E12 vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioe': - le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, fino all'importo di due milioni di lire; - le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino ad un importo di due milioni di lire; - le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di due milioni di lire; - le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese, fino all'importo di due milioni di lire. I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni. - Deduzione per il piano energetico nazionale Al rigo E13 vanno elencate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalita' previsti per fruire della deduzione. - Contributi per i paesi in via di sviluppo Al rigo E14 vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo. - Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap Al rigo E15 va indicata la parte che eccede le 500.000 lire delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art 10. del Tuir sostenute dalle persone handicappate (e cioe' in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Si precisa che le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonche' per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella sezione I. - Altri oneri deducibili Al rigo E16 vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennita' corrisposte per la perdita dell'avviamento; erogazioni liberali a favore dell'Universita' di Siena). In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione. 17 QUADRO F - ALTRI DATI - SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1993 Ai righi F1 e F2 vanno indicati i dati relativi ai versamenti effettuati dal contribuente nell'anno 1993, desumendoli dall'attestato. Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dallo stipendio o dalla pensione del proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve indicare solo i relativi importi. Se presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, non deve indicare neanche l'importo. In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi. - SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE MOD. 740 Nel rigo F3 vanno riportate le eccedenze delle imposte Irpef (rigo N31 del Mod. 740/93) e Ilor (rigo O14 del Mod. 740/93) e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (rigo V5 del Mod. 740/93) risultanti dalla precedente dichiarazione. Se il contribuente nel 1993 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale risultante dalla dichiarazione presentata nel 1993. L'imposta individuale va calcolata come descritto in Appendice alla voce "Versamenti". - SEZIONE II - ACCONTI PER IL 1994 Se il contribuente ritiene di dover effettuare il versamento di acconto dell'Irpef e/o del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura inferiore a quella calcolata in base alla dichiarazione presentata, deve indicare nel rigo F4 le minori somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1994. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente deve barrare le apposite caselle dello stesso rigo F4. Si richiama comunque l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di insufficiente versamento di acconto. - SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel rigo F5 vanno riportati i redditi prodotti all'estero, gia' indicati nei quadri C e D, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi. - SEZIONE V - QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE Indicare nel rigo F6 la data e l'importo del versamento per la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base. 18 SANZIONI Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice. Ministero delle finanze APPENDICE Modello 730 - Abbreviazioni Art.: Articolo Caaf: Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale Cssn: Contributo per il servizio sanitario nazionale D.L.: Decreto Legge D.M.: Decreto Ministeriale D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica Ilor: Imposta locale sui redditi Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche Irpeg: Imposta sui redditi delle persone giuridiche Iva: Imposta sul valore aggiunto Lett.: Lettera n.: Numero Tuir: testo unico delle imposte sui redditi - Altri oneri deducibili Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare al rigo E16: - il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1993 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42/1988); - gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli , in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreche' risultino da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per meta' del suo ammontare; - gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice); - i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati; - le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Universita' di Siena in occasione della celebrazione del 750 anniversario della fondazione, limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n. 370; - le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diversi da quello di abitazione. - Altri oneri per i quali spetta la detrazione Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare al rigo E9: - le spese sostenute da i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1(primo) giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione, al competente ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; - le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate non in conformita' alla destinazione affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; - le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. - Cambio di residenza Se e' stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare: - i dati della nuova residenza - il mese e l'anno in cui e' intervenuta la variazione; se nel 1993 non e' stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "94" nell'anno. Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica. - Deduzione per il piano energetico nazionale La deduzione delle spese sostenute per gli interventi non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico per interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta, fino a concorrenza del reddito dell'unita' immobiliare nella quale sono stati realizzati, nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui e' stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994. Gli interventi agevolati risultano individuali nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato. Le modalita' e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, operi di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc. L'agevolazione compete per le sole unita' immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini. - Detrazione per figli a carico La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore e' fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi: - figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; - figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti esclusivamente a carico del genitore contribuente; - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se questi e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; - figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, esclusivamente a carico del genitore contribuente; - figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, esclusivamente a carico del genitore contribuente. Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (perche' deceduto) e il contribuente non si e' risposato o, se risposato, si e' legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi: - figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, esclusivamente a carico del primo se i genitori stessi non sono coniugati; - l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato; - figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato. - Dichiarazione congiunta La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata: - da coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1993, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef - da coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti - nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non puo' presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1993 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione. - Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile Sono indicati nell'art. 433 del codice civile: - il coniuge; - i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; - i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; - i generi e le nuore; - il suocero e la suocera; - i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali; - Immobili di interesse storico e artistico Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge del 1 giugno 1939, n. 1089 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato e' collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione deve essere indicato il relativo reddito effettivo. - Investimenti o attivita' finanziarie all'estero I soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740. - Redditi esteri Stipendi e pensioni prodotti all'estero Vanno dichiarati nel Mod. 730 gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, assoggettati ad imposizione in via esclusiva in Italia, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese. Qualora detti redditi abbiano subito un prelievo fiscale anche nel Paese estero di erogazione, il percipiente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, bensi' al rimborso delle imposte assolte all'estero, da richiedere all'Autorita' estera competente, secondo le procedure stabilite dal Paese estero di erogazione. Vanno anche dichiarati i redditi derivati da stipendi, pensioni e assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, assoggettati ad imposizione fiscale, sia in Italia che all'estero, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, per i quali compete il credito relativamente alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi. Sono pensioni estere quelle corrisposte da ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi esteri sono in vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni: a) pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In tale caso le pensioni sono imponibili soltanto in detto Stato. Fanno eccezione, tuttavia, a questa regola alcune convenzioni, quali ad esempio quelle con la Germania e l'Australia, che prevedono la tassazione di dette pensioni solo nel Paese di residenza del beneficiario, in presenza di determinati requisiti; b) corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In tal caso le pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Per le pensioni di sicurezza sociale e previdenza sociale e' prevista, tuttavia, in alcune convenzioni, come ad esempio quelle con il Lussemburgo e la Francia, la tassazione in entrambi gli Stati. In questa ipotesi compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro Paese. Utili prodotti all'estero Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono, ovviamente, quelli distribuiti o comunque provenienti da societa' o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato dall'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non puo' essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensi' mediante una apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorita' fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione. Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva. - Rendite e pensioni che non costituiscono reddito Le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito anche le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" (cfr. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualita' di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonche' di sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), nonche' i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circolare n. 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze). - Sanzioni L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedelta'), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte. La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati conformi al Mod. 730 approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non e' sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i); se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000. Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarita' nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 9% annuo e la soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate, previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta e delle ritenute alla fonte indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica, ai sensi dell'art. 92-bis dello stesso D.P.R n.602, la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000. La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni. Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni , previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specificati di tali costruzioni. Si ricorda inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia , devono contenere o avere allegata, a pena di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovra' trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle entrate. Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, cosi' come modificata dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce reato l'infedele dichiarazione allorche' sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo di annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni. Il reato sopraindicato e' punito con l'arresto o con l'ammenda. Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti. Inoltre, a fronte della possibilita' dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, e' prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalita' previste per le somme cui afferisce. E' stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attivita' di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata). Se la dichiarazione e' presentata mediante il sostituto d'imposta, le richiamate sanzioni sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se invece, la dichiarazione e' presentata mediante il Caaf le sanzioni sono irrogate al contribuente che puo', pero', esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso. - Spese mediche Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo Le spese mediche per le quali la detrazione spetta per sull'intero importo sono : - esami di laboratorio - elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi - tac - laser - ecografia - chiroterapia - ginnastica correttiva o per la riabilitazione - dialisi - cobaltoterapia - iodioterapia - neuropsichiatria - psicoterapia resa dai medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo - altri esami complessi e particolari terapie; - protesi dentarie e apparecchi ortodontici - lenti a con tatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi) - apparecchi auditivi - apparecchi ortopedici - arti artificiali - protesi fonetiche - stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari - poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale. Documentazione Per tutte le spese mediche indicate nei righi E1 e E2 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare: - la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potra' essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta; - per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire o conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attivita' svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attestera' sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Spese mediche all'estero Le spese mediche all'estero sono soggette allo stesso regime di analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. Se la documentazione sanitaria e' in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione e' redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se invece e' redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata. Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano non e' necessaria la traduzione se la documentazione e' scritta rispettivamente, in francese o in tedesco. - Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o della funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta in vigore nella provincia dove e' sito il terreno. - Unita' immobiliari tenute a disposizione Per unita' immobiliari a disposizione si intendono le unita' immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o dall'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione. Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unita' immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarita' o la disponibilita' di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo. Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unita' immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, etc.). In particolare l'aumento di un terzo si applica anche se: - l'unita' immobiliare nella quale e' situata l'abitazione principale, non e' di proprieta' ma e' detenuta in locazione; - l'unita' destinata ad abitazione secondaria e' posseduta in comproprieta' od acquistata in multiproprieta'; in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprieta'. L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle: - unita' date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica; - unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero; - unita' tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune; - unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano. Nel caso in cui le unita' immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per un parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovra' essere rapportato alla frazione di anno per la quale si e' verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente dovra' essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unita' immobiliare. - Variazioni di coltura dei terreni Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media praticata nonche' le deduzioni fuori tariffa. Si precisa che la tariffa media attribuibile alla qualita' di coltura praticata e' costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui e' suddivisa la qualita' di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualita' di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualita' di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalita' sopra riportate deve avvenire a partire: - dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; - dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura, che hanno accusato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia e' presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa e' presentata. Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31 comma 3. del Tuir, i contribuenti devono denunciare le variazione dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del Tuir, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da cinquecentomila a lire cinque milioni. Copia della denuncia delle variazioni delle qualita' di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Erariale deve essere conservata dal contribuente per eventuale richiesta dell'ufficio. Analogo obbligo incombe all'affittuario qualora la denuncia di variazione della qualita' di coltura sia stata presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Tuir. - Versamenti Effettuati congiuntamente dai coniugi Se nel 1993 e' stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge, deve calcolare la parte di acconto proporzionale all'imposta individualmente dovuta nel 1993 ed indicarla nel rigo F1 unitamente agli altri dati del versamento. L'imposta individuale e' pari all'imposta netta (rigo N17 del Mod. 740/93) meno le ritenute (rigo N19 del Mod. 740/93) e i crediti (rigo N20 del Mod. 740/93). Integrativi In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento precedente e indicare i dati relativi all'ultimo. SCADENZE IL LAVORATORE IL DATORE DI LAV DIPENDENTE O IL O L'E PENSIONATO PENSIONISTICO Entro il 15 gennaio 1994 Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico Entro il 28 febbraio 1994 Riceve dal datore di Consegna lavoro o ente dipendente pensionistico la pensionato il certificazione dei 101 o 201 oppur redditi percepiti e comunicazione delle ritenute subite anticipata (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata) Entro il 31 marzo 1994 Presenta al proprio Rilascia rice datore di lavoro o dell'avvenuto ente pensionistico la presentazione d dichiarazione mod. dichiarazione e d 730 e la busta busta da parte contenente il mod. dipendente o 730-1 per la scelta pensionato della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef Entro 15 maggio 1994 Riceve dal datore di Controlla lavoro o ente regolarita' for pensionistico copia della dichiaraz della dichiarazione presentata mod. 730 e il lavoratori dipend prospetto di e pension liquidazione mod. effettua il cal 730-3 dell'imposta dovu del contributo Servizio Sanit Nazionale, cons al contribuente c della dichiaraz mod. 730 e prospetto liquidazione 730-3 A giugno 1994 Riceve lo stipendio o Trattiene le s la rata di pensione dovute per l'IRPE del mese con i per il contribut rimborsi o con le Servizio Sanit trattenute delle Nazionale o effe somme dovute per i rimborsi. Se l'Irpef e per il stipendio o la contributo al di pensione Servizio Sanitario insufficiente pe Nazionale. Se lo pagamento stipendio o la rata dell'imposta e di pensione e' contributo tratt insufficiente per il la parte res pagamento dagli stipendi o dell'imposta e del di pensione dei contributo la parte successivi residua verra' trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi Entro il 30 settembre 1994 Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'IPERF o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto o quello indicato nel mod. 730-3 A novembre 1994 Riceve lo stipendio o Aggiunge la rata di pensione ritenute le s del mese con le dovute o titolo trattenute delle acconto per l'Ipe somme dovute a titolo per il contribut di acconto per Servizio Sanit l'Irpef e per il Nazionale. Se contributo al stipendio o la Servizio Sanitario di pensione Nazionale. Se lo insufficiente per stipendio o la rata pagamento di pensione e' dell'imposta e insufficiente per il contributo tratt pagamento la parte res dell'imposta e del dallo stipendio contributo la parte rata di pensione residua, verra' mese di dicembre trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF SCADENZE IL LAVORATORE IL CAAF DIPENDENTE O IL PENSIONATO Entro il 15 gennaio 1994 Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico che intende rivolgersi ad un Caaf (esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) Entro il 28 febbraio 1994 Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata) Entro il 30 aprile 1994 Presenta al Caaf la Rilascia rice dichiarazione mod. dell'avvenuta 730 e la busta prestazione d contenente il mod. dichiarazione e d 730-1 per la scelta busta da parte della destinazione dipendente o dell'otto per mille pensionato dell'Irpef Entro il 15 maggio 1994 Riceve dal Caaf cop9a Controlla della dichiarazione largolarita' for mod. 730 e il della dichiaraz prospetto di presentata liquidazione mod. lavoratori dipend 730-3 e pension effettua il cal dell'imposta dovu del contributo Servizio Sanit Nazionale, cons al contribuente c della dichiaraz mod. 730 e prospetto liquidazione 730-3. A giugno 1994 Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Iperf e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione e' insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parete residua verra' trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi Entro il 30 settembre 1994 Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto o quello indicato nel Mod. 730-3 A novembre 1994 Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di accordo per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione e' insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verra' trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre AVVERTENZE Sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari a l'otto per mille DELL'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali e' destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7(settimo) giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese. La ripartizione tra le istituzioni beneficiare avverra' in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sara' ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane del 7(settimo) giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelista Valdese saranno devolute alla gestione statale. Per esprimere la scelta a favore di una delle cinque istituzuioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IPERFm il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma nei cinque riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C.A.A.F. nell'apposita busta chuisa. contrassegnata sui lembi di chiusura. GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome o la denominazione e il nome del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale. Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo. Sono inoltre riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante. CALCOLO DELL'IRPEF Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta. L'importo del reddito imponibile e' ottenuto: - sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividenti; - sottraendo gli oneri deducibili. L'imposta lorda e' calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito. L'imposta netta e' ottenuta sottraendo dall'imposta lorda: - le detrazioni per il lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico; - la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730. Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratte: - le ritenute gia' effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti; - le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730; - i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da societ{' ed enti e per redditi prodotti all'estero; - le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione; - gli accordi versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente. CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E' riportato: - l'importo del reddito su cui e' dovuto il contributo del Servizio Sanitario Nazionale; - l'importo del relativo contributo - l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione; - gli accordi versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente. VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E' riportato il risultato contabile del calcolo dell'imposta IRPEF e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale da versare o da rimborsare che verra' rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Vengono inoltre indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.