(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel
   S.p.a., con sede in  Roma,  viale  Europa  190,  aggiuntiva  della
   convenzione  approvata  con  decreto  ministeriale del 29 dicembre
   1992.
  Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero
delle poste e delle  telecomunicazioni  e  la  Iritel  S.p.a.,  d'ora
innanzi  indicata  brevemente  "Convenzione  Iritel",  approvata  con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29
dicembre 1992;
  Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  "Convenzione
Iritel"  alla scadenza della concessione della Iritel S.p.a., fissata
al  31  dicembre   1993,   il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni e la societa' stessa, provvedono agli aggiornamenti
e  alle  revisioni  che  risultino  opportuni in relazione ai residui
compiti in  capo  alla  societa'  medesima,  anche  in  funzione  del
riassetto del settore;
  Tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni, d'ora
innanzi indicato  con  l'abbreviazione  "Ministero"  in  persona  del
direttore   generale  dott.  Enrico  Veschi,  all'uopo  delegato  dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e  la  Iritel  S.p.a.,
d'ora  innanzi  indicata  nel testo convenzionale con l'abbreviazione
"Societa'", rappresentata dal presidente dott. Duccio Valori in forza
dei poteri conferitigli  dal  consiglio  di  amministrazione  del  28
settembre 1993, si conviene e si stipula quanto segue.
                               Art. 1.
  L'art.  2,  comma  1, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come
segue:
  1. La societa' ha per oggetto  l'attuazione  dei  compiti  ad  essa
affidati  dalla  legge  29  gennaio  1992,  n.  58. In tale quadro la
societa' provvede all'espletamento dei servizi  di  telecomunicazioni
ad  uso  pubblico  gia'  di  competenza  dell'Azienda  di Stato per i
servizi  telefonici  e  dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni,  nonche'  all'installazione  ed  all'esercizio dei
relativi impianti nei limiti di cui al precedente art. 1, anche  alla
luce delle prescrizioni fissate dalla delibera CIPE del 2 aprile 1993
e  dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonche' dalla relativa
legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993.  La  Iritel
S.p.a.   sara'   unificata   nel   previsto   gestore   unico   delle
telecomunicazioni entro il 31 dicembre 1994.
                               Art. 2.
  L'art. 4 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue:
  1. Il capitale della societa' all'atto della stipula della presente
convenzione e' di L. 50.000.000.000  (cinquantamiliardi)  interamente
versato, diviso in 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore
nominale di L. 1.000.000 (un milione) cadauna, aventi diritto di voto
e la cui totalita' e' di proprieta' diretta dell'IRI S.p.a.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre
1993, n. 444, nonche' dalla relativa legge di conversione  promulgata
in  data  20  dicembre  1993, al fine di consentire la partecipazione
della societa' alla creazione del  gestore  unico,  le  azioni  della
societa'   stessa  non  sono  piu'  soggette  al  vincolo  di  totale
appartenenza  diretta  all'IRI  S.p.a.  L'Iri  S.p.a.  e'  tenuta   a
conferire  il  credito  in  apporto  di  capitale  al  gestore  unico
direttamente o tramite la finanziaria del settore.
  3.  Ogni  variazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo  dovra'  essere  concordata con il Ministro del tesoro e col
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
                               Art. 3.
  L'art. 5, comma 2, della "Convenzione Iritel"  e'  sostituito  come
segue:
  2.  Al Presidente verranno assegnati i poteri atti ad assicurare il
rispetto della presente convenzione e l'attuazione, per le incombenze
della societa', del riassetto delle  telecomunicazioni  di  cui  alla
legge n. 58/1992 e richiamati successivi provvedimenti.
                               Art. 4.
  L'art. 6 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue:
  1.  A  seguito  dell'avvenuto  esercizio  della facolta' di opzione
previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992,  la  societa',
per  l'espletamento  dei servizi di telecomunicazioni, puo' assumere,
anche  per  chiamata  nominativa,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti,  personale  perfettamente  idoneo  in  rapporto alle diverse
specializzazioni richieste per il corretto  ed  efficiente  esercizio
degli   impianti.   La   societa'  ha  l'obbligo  di  provvedere,  se
necessario, all'istruzione professionale del  personale  stesso,  sia
direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.
  2.  Per  quanto  riguarda  gli  aspetti connessi al personale della
societa' si assumono integralmente i previsti seguenti protocolli  di
intesa:
   del 7 novembre 1991 tra IRI e OO.SS;
   del 12 novembre 1991 tra il Ministro PP.TT. e le OO.SS.,
di cui agli allegati F e G della "Convenzione Iritel".
  3.  La  societa'  e'  obbligata  a  rendere preventivamente note al
Ministero eventuali modifiche da  apportare  alla  propria  struttura
organizzativa territoriale.
                               Art. 5.
  L'art. 7 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue:
  1.  Eventuali  beni  non  inclusi  negli elenchi perfezionati al 31
dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10  novembre  1993,  n.
444,  nonche'  dalla relativa legge di conversione promulgata in data
20 dicembre 1993, per la valutazione del complesso aziendale  dell'ex
Azienda  di  Stato  per  i  servizi telefonici e dell'Amministrazione
delle poste  e  delle  telecomunicazioni  trasferito  alla  societa',
saranno  descritti  in  appositi  elenchi  approvati  con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e  formeranno  oggetto
di specifici accordi tra le parti.
  2.  Sino  al  perfezionamento della unificazione dell'Iritel S.p.a.
nel previsto gestore unico:
   la Iritel S.p.a. e' tenuta a fornire, a  richiesta  del  Ministero
del  tesoro,  idonee  garanzie  sui  beni trasferiti e a mantenere in
essere idonee polizze assicurative cosi' dette "All risks"  vincolate
a  favore del Tesoro e per importi non inferiori a quelli determinati
dal Ministero;
   permangono  i  vincoli  di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'art. 7
della Convenzione 29 dicembre 1992.
  3. In caso di disaccordo si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'art. 33 della "Convenzione Iritel".
  4.  Il  Ministero,  su  richiesta della societa', puo' concedere in
locazione  alla  stessa,  a  condizioni  di  mercato  da  concordare,
immobili  di  proprieta'  dell'Amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni. Sono a carico della  societa'  gli  oneri  per  la
gestione  e  la  manutenzione degli immobili stessi. Il Ministero per
sue necessita' ha  la  facolta'  di  circoscrivere  la  durata  della
locazione  a periodi ristretti compatibili con l'attuazione di alter-
native da parte della societa'. Alla  societa'  puo'  subentrare  nel
contratto  di  locazione  la  concessionaria  unica  dei  servizi  di
telecomunicazioni ad uso pubblico prevista dal riassetto del settore.
  5. Viene confermato alla societa', in armonia con  le  disposizioni
della   convenzione  internazionale  delle  telecomunicazioni  e  dei
regolamenti annessi, lo svolgimento in franchigia delle comunicazioni
di  servizio  connesse  all'esercizio  dei  servizi  previsti   dalla
presente  convenzione  sulle  reti  delle  attuali concessionarie dei
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico.
                               Art. 6.
  L'art. 8, comma 2, primo capoverso della  "Convenzione  Iritel"  e'
sostituito come segue:
  2.  Eventuali rapporti non inclusi negli elenchi perfezionati al 31
dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10  novembre  1993,  n.
444,  nonche'  dalla relativa legge di conversione promulgata in data
20 dicembre 1993, saranno descritti in appositi elenchi approvati con
decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni   e
formeranno oggetto di specifici accordi tra le parti.
                               Art. 7.
  L'art.  14,  comma 1, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come
segue:
  1. Il Ministero ha preso atto  dei  piani  di  aggiornamento  e  di
adeguamento  presentati  da  Iritel  S.p.a.  per  le  scadenze del 28
febbraio e 30 settembre 1993, finalizzati  alla  miglior  allocazione
delle  risorse nel processo di ottimazione tecnico-economica connesso
alla costituzione del  gestore  unico.  Un  eventuale  aggiornamento-
adeguamento di tali piani sara' presentato entro il 31 marzo 1994.
                               Art. 8.
  L'art.  22,  comma 3, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come
segue:
  3. In caso di sospensione o di limitazione superiore ai  sei  mesi,
alla  societa'  sara'  riconosciuto - proporzionalmente al periodo di
sospensione o di limitazione - un utile pari alla media degli  avanzi
di  gestione  dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi telefonici nel
biennio 1991-1992 e degli utili della societa'  nell'esercizio  1993,
riferito agli impianti o parti di essi occupati od ai servizi sospesi
o limitati.
                               Art. 9.
  Dopo  l'art.  24  della "Convenzione Iritel" e' aggiunto l'art. 24-
bis del seguente tenore:
  1. La societa'  assume  l'obbligo  di  provvedere  all'ammortamento
degli  impianti,  oggetto  della concessione, secondo le buone regole
industriali che tengono conto degli sviluppi della tecnica.
  2.  La societa', ai fini dell'iscrizione nella propria contabilita'
dei    singoli    cespiti    trasferiti    dall'ex     A.S.S.T.     e
dall'Amministrazione   delle   poste   e   delle   telecomunicazioni,
scomporra', tra i debiti, i crediti, i cespiti e relativi  aggregati,
il  valore attribuito al complesso aziendale dalla commissione di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 58/1992.
                              Art. 10.
  Con decorrenza dalla unificazione  di  Iritel  S.p.a.  nel  gestore
unico  decadono  le obbligazioni di cui al comma 5 dell'art. 25 della
convenzione 29 dicembre 1992.
                              Art. 11.
  L'art. 31 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue:
  1. La presente convenzione entra in vigore il 1 gennaio 1994 ed  ha
durata per il tempo necessario alla costituzione della concessionaria
unica  dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, prevista dal
riassetto  del  settore,  la  quale  subentrera'  alla  societa'  nel
rapporto di concessione e nella relativa convenzione.
  2.  La societa' e' tenuta comunque ad assicurare la continuita' dei
servizi datile in concessione finche' gli stessi non saranno  assunti
dalla  concessionaria  unica  dei servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico a seguito dell'intervenuta unificazione  delle  preesistenti
concessionarie, ivi compresa la societa' stessa.
                              Art. 12.
  L'art. 34 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue:
  1.  All'atto  dell'unificazione  di Iritel S.p.a. nel gestore unico
delle telecomunicazioni i servizi oggetto della  concessione  di  cui
alla presente convenzione saranno trasferiti al medesimo, nell'ambito
della  concessione  complessiva  di tutti i servizi incorporati nello
stesso.
  2. Per quanto riguarda i piani di investimento di cui al precedente
art. 14 della "Convenzione Iritel", avuto riguardo  alle  indicazioni
di  pianificazione ed alle relative realizzazioni successive a quelle
indicate nei commi 1 e 2 dello stesso art. 14, esse saranno elaborate
ed   attuate   dalla   concessionaria   unica    dei    servizi    di
telecomunicazioni   ad  uso  pubblico,  prevista  dal  riassetto  del
settore.
                              Art. 13.
  L'art. 35 della "Convenzione Iritel" e' modificato come segue:
1) Immobili trasferiti dalla societa' in uso al Ministero.
  Fermo restando quanto precisato all'art. 18,  ultimo  comma,  della
"Convenzione   Iritel",   la   societa'   si   impegna  a  consentire
all'Amministrazione delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  per  i
servizi che restano nella sua competenza, l'utilizzazione di immobili
o  porzioni  di  essi,  trasferiti  alla  societa',  a  condizioni da
concordare e comunque allineate a quelle di mercato.
2) Gestione di collegamenti diretti riservati.
  La gestione di collegamenti diretti riservati, per i quali vi siano
interessi militari e di sicurezza dello  Stato,  resta  regolamentata
dalla  procedura  prevista  dall'art.  64, terzo comma, della vigente
convenzione Ministero-SIP.
                              Art. 14.
  1. Tutte le  fattispecie  relative  al  periodo  di  vigenza  della
convenzione  originaria e quelle che dovessero verificarsi in caso di
intempestiva attuazione del decreto-legge n. 444/1993, nonche'  dalla
relativa  legge  di  conversione promulgata in data 20 dicembre 1993,
con riferimento agli adempimenti dal decreto-legge medesimo previsti,
continuano ad essere regolate dalla presente Convenzione;
  2.  L'efficacia  della  presente  convenzione  e'  subordinata alla
registrazione, presso la Corte dei conti, del  decreto  del  Ministro
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  che approva la convenzione
medesima.
   Roma, 22 dicembre 1993
        p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
                    Il direttore generale: VESCHI
                           p. L'IRI S.p.a.
                   Il direttore generale: MICHELI
                     p. La societa' Iritel S.p.a.
                        Il presidente: VALORI