CONVENZIONE tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., con sede in Roma, viale Europa 190, aggiuntiva della convenzione approvata con decreto ministeriale del 29 dicembre 1992. Vista la convenzione stipulata il 29 dicembre 1992 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., d'ora innanzi indicata brevemente "Convenzione Iritel", approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992; Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 3, della "Convenzione Iritel" alla scadenza della concessione della Iritel S.p.a., fissata al 31 dicembre 1993, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' stessa, provvedono agli aggiornamenti e alle revisioni che risultino opportuni in relazione ai residui compiti in capo alla societa' medesima, anche in funzione del riassetto del settore; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Ministero" in persona del direttore generale dott. Enrico Veschi, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la Iritel S.p.a., d'ora innanzi indicata nel testo convenzionale con l'abbreviazione "Societa'", rappresentata dal presidente dott. Duccio Valori in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione del 28 settembre 1993, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. L'art. 2, comma 1, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. La societa' ha per oggetto l'attuazione dei compiti ad essa affidati dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58. In tale quadro la societa' provvede all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gia' di competenza dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' all'installazione ed all'esercizio dei relativi impianti nei limiti di cui al precedente art. 1, anche alla luce delle prescrizioni fissate dalla delibera CIPE del 2 aprile 1993 e dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonche' dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993. La Iritel S.p.a. sara' unificata nel previsto gestore unico delle telecomunicazioni entro il 31 dicembre 1994. Art. 2. L'art. 4 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. Il capitale della societa' all'atto della stipula della presente convenzione e' di L. 50.000.000.000 (cinquantamiliardi) interamente versato, diviso in 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000.000 (un milione) cadauna, aventi diritto di voto e la cui totalita' e' di proprieta' diretta dell'IRI S.p.a. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonche' dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, al fine di consentire la partecipazione della societa' alla creazione del gestore unico, le azioni della societa' stessa non sono piu' soggette al vincolo di totale appartenenza diretta all'IRI S.p.a. L'Iri S.p.a. e' tenuta a conferire il credito in apporto di capitale al gestore unico direttamente o tramite la finanziaria del settore. 3. Ogni variazione delle disposizioni contenute nel presente articolo dovra' essere concordata con il Ministro del tesoro e col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Art. 3. L'art. 5, comma 2, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 2. Al Presidente verranno assegnati i poteri atti ad assicurare il rispetto della presente convenzione e l'attuazione, per le incombenze della societa', del riassetto delle telecomunicazioni di cui alla legge n. 58/1992 e richiamati successivi provvedimenti. Art. 4. L'art. 6 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. A seguito dell'avvenuto esercizio della facolta' di opzione previsto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 58/1992, la societa', per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, puo' assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso, sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole. 2. Per quanto riguarda gli aspetti connessi al personale della societa' si assumono integralmente i previsti seguenti protocolli di intesa: del 7 novembre 1991 tra IRI e OO.SS; del 12 novembre 1991 tra il Ministro PP.TT. e le OO.SS., di cui agli allegati F e G della "Convenzione Iritel". 3. La societa' e' obbligata a rendere preventivamente note al Ministero eventuali modifiche da apportare alla propria struttura organizzativa territoriale. Art. 5. L'art. 7 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. Eventuali beni non inclusi negli elenchi perfezionati al 31 dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonche' dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, per la valutazione del complesso aziendale dell'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasferito alla societa', saranno descritti in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e formeranno oggetto di specifici accordi tra le parti. 2. Sino al perfezionamento della unificazione dell'Iritel S.p.a. nel previsto gestore unico: la Iritel S.p.a. e' tenuta a fornire, a richiesta del Ministero del tesoro, idonee garanzie sui beni trasferiti e a mantenere in essere idonee polizze assicurative cosi' dette "All risks" vincolate a favore del Tesoro e per importi non inferiori a quelli determinati dal Ministero; permangono i vincoli di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 dell'art. 7 della Convenzione 29 dicembre 1992. 3. In caso di disaccordo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33 della "Convenzione Iritel". 4. Il Ministero, su richiesta della societa', puo' concedere in locazione alla stessa, a condizioni di mercato da concordare, immobili di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Sono a carico della societa' gli oneri per la gestione e la manutenzione degli immobili stessi. Il Ministero per sue necessita' ha la facolta' di circoscrivere la durata della locazione a periodi ristretti compatibili con l'attuazione di alter- native da parte della societa'. Alla societa' puo' subentrare nel contratto di locazione la concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico prevista dal riassetto del settore. 5. Viene confermato alla societa', in armonia con le disposizioni della convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, lo svolgimento in franchigia delle comunicazioni di servizio connesse all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione sulle reti delle attuali concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico. Art. 6. L'art. 8, comma 2, primo capoverso della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 2. Eventuali rapporti non inclusi negli elenchi perfezionati al 31 dicembre 1993, data fissata dal decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, nonche' dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, saranno descritti in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e formeranno oggetto di specifici accordi tra le parti. Art. 7. L'art. 14, comma 1, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. Il Ministero ha preso atto dei piani di aggiornamento e di adeguamento presentati da Iritel S.p.a. per le scadenze del 28 febbraio e 30 settembre 1993, finalizzati alla miglior allocazione delle risorse nel processo di ottimazione tecnico-economica connesso alla costituzione del gestore unico. Un eventuale aggiornamento- adeguamento di tali piani sara' presentato entro il 31 marzo 1994. Art. 8. L'art. 22, comma 3, della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 3. In caso di sospensione o di limitazione superiore ai sei mesi, alla societa' sara' riconosciuto - proporzionalmente al periodo di sospensione o di limitazione - un utile pari alla media degli avanzi di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nel biennio 1991-1992 e degli utili della societa' nell'esercizio 1993, riferito agli impianti o parti di essi occupati od ai servizi sospesi o limitati. Art. 9. Dopo l'art. 24 della "Convenzione Iritel" e' aggiunto l'art. 24- bis del seguente tenore: 1. La societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengono conto degli sviluppi della tecnica. 2. La societa', ai fini dell'iscrizione nella propria contabilita' dei singoli cespiti trasferiti dall'ex A.S.S.T. e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, scomporra', tra i debiti, i crediti, i cespiti e relativi aggregati, il valore attribuito al complesso aziendale dalla commissione di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 58/1992. Art. 10. Con decorrenza dalla unificazione di Iritel S.p.a. nel gestore unico decadono le obbligazioni di cui al comma 5 dell'art. 25 della convenzione 29 dicembre 1992. Art. 11. L'art. 31 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. La presente convenzione entra in vigore il 1 gennaio 1994 ed ha durata per il tempo necessario alla costituzione della concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, prevista dal riassetto del settore, la quale subentrera' alla societa' nel rapporto di concessione e nella relativa convenzione. 2. La societa' e' tenuta comunque ad assicurare la continuita' dei servizi datile in concessione finche' gli stessi non saranno assunti dalla concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico a seguito dell'intervenuta unificazione delle preesistenti concessionarie, ivi compresa la societa' stessa. Art. 12. L'art. 34 della "Convenzione Iritel" e' sostituito come segue: 1. All'atto dell'unificazione di Iritel S.p.a. nel gestore unico delle telecomunicazioni i servizi oggetto della concessione di cui alla presente convenzione saranno trasferiti al medesimo, nell'ambito della concessione complessiva di tutti i servizi incorporati nello stesso. 2. Per quanto riguarda i piani di investimento di cui al precedente art. 14 della "Convenzione Iritel", avuto riguardo alle indicazioni di pianificazione ed alle relative realizzazioni successive a quelle indicate nei commi 1 e 2 dello stesso art. 14, esse saranno elaborate ed attuate dalla concessionaria unica dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, prevista dal riassetto del settore. Art. 13. L'art. 35 della "Convenzione Iritel" e' modificato come segue: 1) Immobili trasferiti dalla societa' in uso al Ministero. Fermo restando quanto precisato all'art. 18, ultimo comma, della "Convenzione Iritel", la societa' si impegna a consentire all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i servizi che restano nella sua competenza, l'utilizzazione di immobili o porzioni di essi, trasferiti alla societa', a condizioni da concordare e comunque allineate a quelle di mercato. 2) Gestione di collegamenti diretti riservati. La gestione di collegamenti diretti riservati, per i quali vi siano interessi militari e di sicurezza dello Stato, resta regolamentata dalla procedura prevista dall'art. 64, terzo comma, della vigente convenzione Ministero-SIP. Art. 14. 1. Tutte le fattispecie relative al periodo di vigenza della convenzione originaria e quelle che dovessero verificarsi in caso di intempestiva attuazione del decreto-legge n. 444/1993, nonche' dalla relativa legge di conversione promulgata in data 20 dicembre 1993, con riferimento agli adempimenti dal decreto-legge medesimo previsti, continuano ad essere regolate dalla presente Convenzione; 2. L'efficacia della presente convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che approva la convenzione medesima. Roma, 22 dicembre 1993 p. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale: VESCHI p. L'IRI S.p.a. Il direttore generale: MICHELI p. La societa' Iritel S.p.a. Il presidente: VALORI