(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
          REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI MOLLUSCHI BIVALVI 
               VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO DIRETTO 
   1. I molluschi bivalvi vivi destinati  al  consumo  umano  diretto
devono soddisfare ai seguenti requisiti: 
     a)  possedere  caratteristiche  di  freschezza,  essere  vivi  e
vitali, presentare i gusci privi di  sudiciume,  presentare  reazione
adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare; 
     b) contenere  meno  di  300  coliformi  fecali  o  meno  di  230
Escherichia coli per 100 grammi di polpa e di liquido intervalvare; 
     c) essere privi di salmonelle in 25 grammi di polpa; 
     d) non contenere sostanze tossiche o nocive di origine  naturale
o immesse nell'ambiente, quali quelle elencate  nell'allegato  A  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, in  quantita'  tali  che
l'assunzione  di  alimenti  calcolata  superi  la  dose   giornaliera
ammissibile (DGA)  per  l'uomo  o  tali  da  alterare  il  gusto  dei
molluschi; 
     e) possedere tenore massimo di nuclidi  radioattivi  nei  limiti
previsti dalle vigenti norme sugli alimenti; 
     f) contenere biotossine algali del tipo PSP (Paralytic Shellfish
Poison) in quantita' non superiore a 80 microgrammi per 100 grammi di
polpa; 
     g) non contenere tossine NSP (Neuroparalytic  Shellfish  Poison)
determinabili con le metodiche di analisi di cui all'art. 15  lettera
e); 
     h) non  contenere  tossine  DSP  (Diarrhetic  Shellfish  Poison)
determinabili con le metodiche di analisi di cui all'art. 15  lettera
e).