(Allegato A)
                             ALLEGATO A 
                         CONDIZIONI GENERALI 
                             CAPITOLO I 
    Condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti 
   Gli stabilimenti devono avere almeno: 
    1)  reparti  di  lavoro  sufficientemente   vasti   per   potervi
esercitare attivita' professionali in condizioni igieniche  appropri-
ate. Essi devono essere progettati e  disposti  in  modo  da  evitare
qualsiasi  contaminazione  delle  materie  prime   e   dei   prodotti
contemplati dal presente decreto; 
    2) nei  reparti  in  cui  si  procede  alla  manipolazione,  alla
preparazione  e  alla  trasformazione  delle  materie  prime  e  alla
fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva: 
      a) un pavimento in materiale impermeabile e resistente,  facile
da  pulire  e  da  disinfettare,  sistemato  in  modo  da   agevolare
l'evacuazione  delle  acque  e   munito   di   un   dispositivo   per
l'evacuazione delle acque; 
      b) pareti con superfici lisce facili da pulire,  resistenti  ed
impermeabili, rivestite con un materiale lavabile e  chiaro  fino  ad
un'altezza di almeno due metri o,  nei  locali  di  refrigerazione  e
magazzinaggio, fino all'altezza del deposito; 
      c) un soffitto facile da pulire; 
      d) porte in materiale inalterabile, facili da pulire; 
      e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un  buon  sistema
di evacuazione dei vapori; 
      f) un'illuminazione sufficiente, naturale o artificiale; 
      g) un numero sufficiente di dispositivi per  la  pulizia  e  la
disinfezione delle mani provvisti di acqua corrente fredda e calda  o
di acqua premiscelata  a  temperatura  appropriata.  Nei  reparti  di
lavoro e nelle latrine, i rubinetti non devono poter essere  azionati
a mano; tali dispositivi devono essere forniti  di  prodotti  per  la
pulizia e disinfezione nonche' di mezzi igienici  per  asciugarsi  le
mani; 
      h)  dispositivi  per   la   pulizia   degli   utensili,   delle
attrezzature e degli impianti; 
    3) nei locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti
contemplati dal presente decreto si applicano le stesse condizioni di
cui al punto 2), salvo: 
      a)  nei  locali  di  magazzinaggio  refrigerati,  in   cui   e'
sufficiente  un  pavimento  facile  da  pulire  e  da   disinfettare,
sistemato in modo da consentire una facile evacuazione delle acque; 
      b) nei  locali  di  congelazione  o  surgelazione,  in  cui  e'
sufficiente un pavimento di materiali impermeabili e  imputrescibili,
facile  da  pulire;  in  tal  caso  deve   essere   disponibile   una
installazione con capacita' frigorifera  in  grado  di  mantenere  le
materie prime e i prodotti nelle condizioni termiche  prescritte  dal
presente decreto. 
   L'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui alla  lettera
b) costruiti anteriormente al 1›  gennaio  1983  non  costituisce  un
motivo di ritiro del riconoscimento. 
   I locali di magazzinaggio debbono  essere  sufficientemente  vasti
per contenere le materie prime impiegate e i prodotti contemplati dal
presente decreto; 
    4) dispositivi per la manutenzione igienica e la protezione delle
materie prime e dei prodotti finiti non imballati o confezionati  nel
corso delle operazioni di carico e scarico; 
    5)  dispositivi  appropriati   di   protezione   contro   animali
indesiderabili (insetti, roditori, uccelli, ecc.); 
    6) dispositivi e  utensili  di  lavoro,  ad  esempio,  tavoli  di
sezionamento, recipienti,  nastri  trasportatori,  seghe  e  coltelli
destinati ad entrare in contatto diretto con le  materie  prime  e  i
prodotti in materiale resistente alla corrosione, facili da lavare  e
da disinfettare; 
    7) recipienti speciali a perfetta  tenuta  d'acqua  di  materiali
resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di  un  sistema  di
chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento  non  autorizzato,  per
collocarvi materie prime o i prodotti non destinati al consumo umano,
oppure un locale appropriato che possa essere chiuso a chiave  se  la
loro quantita' lo rende necessario o se essi non  vengono  rimossi  o
distrutti al termine di ogni fase di lavoro. 
   Allorche' l'eliminazione di tali materie prime o prodotti  avviene
mediante  tubi  di  scarico,  questi  devono  essere   costruiti   ed
installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione  di
altre materie prime o prodotti; 
    8) attrezzature  adeguate  per  la  pulizia  e  disinfezione  del
materiale e degli utensili; 
    9) un impianto per l'evacuazione delle acque reflue conforme alle
norme igieniche; 
    10) un impianto che fornisca esclusivamente  acqua  potabile,  ai
sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236. 
   Tuttavia,  e'  possibile  l'uso  di  acqua  non  potabile  per  la
produzione  di  vapore,  per  la   lotta   antincendio   e   per   il
raffreddamento purche' le relative condutture non permettano di usare
tale acqua per  altri  scopi  e  non  presentino  alcun  pericolo  di
contaminazione, diretto o indiretto, del prodotto. 
   Le tubature per l'acqua non  potabile  devono  essere  chiaramente
distinguibili da quelle destinate all'acqua potabile; 
    11) un numero sufficiente di spogliatoi  provvisti  di  pareti  e
pavimenti lisci, impermeabili e  lavabili,  di  lavabi  e  latrine  a
sciacquone, queste ultime senza accesso diretto ai locali di  lavoro.
I lavabi devono essere forniti di dispositivi per  la  pulizia  delle
mani nonche' di  dispositivi  igienici  per  asciugarsi  le  mani;  i
rubinetti dei lavabi non devono poter essere azionati a mano; 
    12) un  locale  sufficientemente  attrezzato;  che  possa  essere
chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio  ispezione,
se la quantita' di prodotti trattati ne rende necessaria la  presenza
regolare o permanente; 
    13) un locale  o  un  dispositivo  per  riporvi  i  detersivi,  i
disinfettanti e sostanze analoghe; 
    14) un locale o un armadio in cui riporre  il  materiale  per  la
pulizia e la manutenzione; 
    15) attrezzature adeguate per la pulizia e  la  disinfezione  dei
mezzi di trasporto. Tali attrezzature non sono tuttavia  obbligatorie
se vigono disposizioni che impongono la pulizia e la disinfezione dei
mezzi   di   trasporto   in   impianti   ufficialmente   riconosciuti
dall'autorita' competente. 
                             CAPITOLO II 
                    Condizioni igieniche generali 
 A.  Condizioni  igieniche  generali  per  locali,   attrezzature   e
utensili. 
   1. Le attrezzature e gli utensili utilizzati  per  la  lavorazione
delle materie prime  e  dei  prodotti,  i  pavimenti,  le  pareti,  i
soffitti e i tramezzi devono essere tenuti in condizioni di pulizia e
manutenzione soddisfacenti,  onde  evitare  possibili  contaminazioni
delle materie prime e dei prodotti. Per  la  pulizia  degli  utensili
l'acqua non deve avere una temperatura inferiore a + 82 ›C. 
   2. Negli stabilimenti non sono ammessi animali.  I  roditori,  gli
insetti e qualsiasi altro parassita  devono  essere  sistematicamente
distrutti  nei  locali  o  sulle  attrezzature.   I   topicidi,   gli
insetticidi, i disinfettanti e qualsiasi altra sostanza tossica  sono
depositati in locali armadi che possano essere chiusi a chiave.  Essi
non devono costituire in alcun modo un rischio di contaminazione  dei
prodotti. 
   3. I reparti di lavoro, gli utensili e la attrezzature non  devono
essere  adibiti  ad  usi  diversi  dalla  lavorazione  dei   prodotti
autorizzati.  Tuttavia,  essi  possono  essere  utilizzati   per   la
lavorazione - simultanea o in momenti diversi  -  di  altri  prodotti
alimentari   adatti   al   consumo   umano,   previa   autorizzazione
dell'autorita' competente.  Tale  restrizione  non  si  applica  alle
attrezzature di trasporto utilizzate nei locali in cui non si procede
alla lavorazione delle materie prime o dei prodotti  contemplati  dal
presente decreto. 
   4. L'acqua potabile ai sensi del D.P.R. 24 maggio  1988,  n.  236,
deve  essere  utilizzata  in  qualsiasi  caso;   tuttavia,   in   via
eccezionale,  e'  possibile  l'uso  di  acqua  non  potabile  per  il
raffreddamento degli impianti, la  produzione  di  vapore,  la  lotta
antincendio, a condizione che le condutture all'uopo  installate  non
consentano l'uso di tale acqua  per  altri  scopi  e  non  presentino
rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti. 
   5.  L'autorita'  competente  si  accerta  che   i   detersivi,   i
disinfettanti e le sostanze simili siano utilizzati in  modo  da  non
avere effetti negativi sulle attrezzature, sulle materie prime e  sui
prodotti. Dopo l'uso di detti  prodotti,  le  apparecchiature  e  gli
utensili devono essere sciacquati accuratamente e con acqua potabile. 
I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere  depositati
nel luogo di cui al capitolo I, punto 14). 
   6. Le segature o il materiale analogo non deve essere  sparso  sui
pavimenti dei locali di lavoro e di deposito delle  materie  prime  e
dei prodotti di cui al presente decreto. 
B. Condizioni igieniche generali per il personale. 
   1.  Il  personale  deve  trovarsi  nelle  migliori  condizioni  di
pulizia. In particolare: 
     a) esso deve indossare abiti da lavoro idonei e puliti nonche' i
copricapi puliti che raccolgano completamente la  capigliatura;  tale
disposizione   concerne   soprattutto   le   persone   addette   alla
manipolazione  delle  materie  prime  e  dei  prodotti   soggetti   a
contaminazione non imballati; 
     b) il personale addetto alla manipolazione e  alla  preparazione
delle materie prime e dei prodotti deve lavarsi  le  mani  almeno  ad
ogni ripresa del lavoro e/o in caso di contaminazione; le ferite alle
mani devono essere coperte da una fasciatura impermeabile; 
     c) nei locali adibiti  alla  lavorazione  e  alla  conservazione
delle materie prime e dei prodotti non si puo' fumare, sputare,  bere
e mangiare. 
   2. Il datore di lavoro deve prendere i provvedimenti necessari per
impedire la manipolazione delle materie prime  e  dei  prodotti  alle
persone che potrebbero contaminarsi fintanto che non  sia  dimostrato
che sono atte ad esercitare senza pericolo tali attivita'. 
   All'atto dell'assunzione, le persone addette  alla  lavorazione  e
alla manipolazione delle materie prime e dei prodotti sono  tenute  a
provare  mediante  certificato  medico  che  nulla  osta  alla   loro
assegnazione. I successivi controlli  medici  di  tali  persone  sono
stabiliti secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.