(Allegato)
                              Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
 
            Note all'allegato:
             -  Il  testo  dell'art.  24  della  legge  n.   114/1977
          (Modificazione  alla  disciplina  dell'imposta  sul reddito
          delle persone fisiche) e' il seguente:
             "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini  della
          concessione  di  benefici e vantaggi non tributari previsti
          da leggi  speciali,  certificati  rilasciati  dagli  uffici
          delle  imposte  dirette  concernenti  la propria situazione
          reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare  i
          fatti  oggetto  della certificazione. Alla dichiarazione si
          applicano le disposizioni della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15.
             Quando  il riferimento contenuto nelle norme vigenti per
          la concessione di benefici  e  vantaggi  non  tributari  e'
          fatto  a  imposte abolite dal 1› gennaio 1974, si applicano
          le  disposizioni  dell'art.    88-  bis  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come
          modificato  dal  decreto del Presidente della Repubblica 28
          marzo 1975, n. 60".
             -  Il  testo  dell'art.  1  della   legge   n.   45/1986
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          30  dicembre  1985, n. 78 concernente fiscalizzazione degli
          oneri  sociali,  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno   e
          interventi  a  favore di settori economici) e' il seguente,
          per la parte che interessa:
             "8-bis. L'autenticazione  delle  sottoscrizioni  di  cui
          all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
          modificazioni  e  integrazioni,  non  e'  richiesta  per le
          dichiarazioni  di  responsabilita'   da   rilasciarsi   per
          ottenere    prestazioni   previdenziali   o   assistenziali
          obbligatorie".
              - L'art.  5  della  legge  n.  390/1971  (Modifiche  ed
          integrazioni  alla  legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente
          norme   sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
          legalizzazione   ed  autentificazione  di  firme)  aggiunge
          l'art. 20- bis nella legge 4 gennaio 1968, n.  15,  recante
          norme   sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
          legalizzazione e  autenticazione  di  firme,  del  seguente
          tenore:
             "Art.  20-  bis.  - La dichiarazione di chi non sa o non
          puo' firmare  deve  essere  sottoscritta  in  presenza  del
          dichiarante  da  due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47
          della legge 16 febbraio 1913, n. 89
             Il pubblico ufficiale autentica  la  sottoscrizione  dei
          testimoni,     previa    menzione    della    dichiarazione
          dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".