Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato: - Il testo dell'art. 24 della legge n. 114/1977 (Modificazione alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari e' fatto a imposte abolite dal 1 gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'art. 88- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 45/1986 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 78 concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici) e' il seguente, per la parte che interessa: "8-bis. L'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non e' richiesta per le dichiarazioni di responsabilita' da rilasciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie". - L'art. 5 della legge n. 390/1971 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autentificazione di firme) aggiunge l'art. 20- bis nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, del seguente tenore: "Art. 20- bis. - La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare".