(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 8. 
 
   All'articolo 1: 
   al comma 2, terzo periodo,  la  parola:  "secondo"  e'  sostituita
dalla seguente: "terzo"; 
   dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
   "2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del  decreto-legge  13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, e' abrogato. 
   2-ter. I mutui afferenti l'edilizia  giudiziaria  e  carceraria  e
l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello  Stato,
sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad  eventuali
limitazioni  quantitative   e   qualitative   della   sua   attivita'
creditizia"; 
   dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
   "5-bis. La sospensione prevista dall'articolo I,  comma  6,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre  1993
per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso  degli  oneri  alla  Cassa
depositi e prestiti avviene a partire dal 1 gennaio 1995"; 
   al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per  i
contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di  sessanta
giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993". 
 
   All'articolo 2: 
   dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo -30 dicembre 1992,
n. 504, e' aggiunto il seguente comma: 
   "4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni,  e'  subordinata  inoltre
alla presentazione  della  dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di  contabilita'
e di quello per la disciplina dei contratti,  previsti  dall'articolo
59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142"". 
 
   All'articolo 4: 
   al comma 10, dopo le parole: "di lire 80.000  milioni  per  l'anno
1992", sono inserite le seguenti:  "e  di  lire  75.000  milioni  per
l'anno 1993"; 
   al comma 14, le parole da: "I comuni" fino  a:  "relative  spese."
sono sostituite dalle seguenti: "Per consentire il  finanziamento  di
lavori diversi da quelli originariamente previsti  o  per  utilizzare
contributi  comunitari,  erariali  o   regionali   finalizzati   agli
investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i
comuni, le province, i loro consorzi e le comunita' montane nel corso
dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni' al bilancio
di previsione in corso, fermo  restando  l'obbligo  di  approvare  il
piano finanziario prima del progetto."; 
   al comma 15, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
sospensione non si applica altresi' per i mutui  autorizzati  con  la
legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni  delle  zone  del
Belice colpiti dal terremoto del  1968  e  di  quelli  della  Sicilia
occidentale colpiti dal terremoto del 1981"; 
   dopo il comma 15, e' aggiunto il seguente: 
   "15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma
7,  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8.  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui  con
ammortamento  a  prevalente  o  totale  carico  dello  Stato   ancora
disponibili per  mancato  utilizzo  o  altra  causa,  possono  essere
redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto". 
   Dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: 
   "Art. 4-bis (Contributi per interventi di riassetto territoriale).
- 1.  Per  interventi  di  riassetto  territoriale,  i  cui  progetti
dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio  del  genio  civile  di
Pavia, sono assegnati lire  10.000  milioni  nell'anno  1993  e  lire
10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per  ciascun
anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di  Pavia  e  lire
5.000 milioni alla comunita' montana dell'Oltrepo' Pavese. 
   2. All'onere derivante dalla applicazione del  presente  articolo,
pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993  e  1994,  si
provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993  e
1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  destinato   al
Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi
anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del  bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  del
medesimo stato di previsione per l'anno 1993,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente". 
 
   All'articolo 6: 
   al "comma 1, dopo le parole "entrata in vigore", sono inserite  le
seguenti "della legge di conversione"; 
   al comma 2 
   nell'alinea, le parole "il 31 dicembre 1991" sono sostituite dalle
seguenti: "la data di entrata in vigore del presente decreto" e  dopo
le parole "per le maggiori somme" sono inserite le seguenti: ", anche
a titolo di risarcimento danni per accessione invertita,  occupazione
senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria,"; 
   alla lettera c) le parole  "e  ai  sensi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "o rideterminate ai sensi" e  sono  aggiunte,  in  fine  le
parole "o di interesse pubblico". 
 
   All'articolo 7: 
   al comma 1, capoverso  2,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Gli enti locali che abbiano deliberato le  alienazioni  di
cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti,  possono
ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito."; 
   nell'ultimo periodo la parola  "operazioni"  e'  sostituita  dalla
seguente: "alienazioni". 
 
   All'articolo 8: 
   al comma 1, dopo le parole "delle giunte predette," sono  inserite
le seguenti "con riferimento all'ora di convocazione e alla fine  dei
lavori, tenuto conto del tempo necessario per  raggiungere  il  luogo
dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro o nonche' del  tempo
necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno". 
   Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti 
   "Art. 8-bis (Indennita' di carica degli  ammistratori  degli  enti
locali) - 1. Sono  da  considerare  legittime  le  delibere  relative
all'adeguamento dell'indennita' di carica degli amministratori  degli
enti  locali  assunte  tra  un  censimento  e  l'altro  che  facciano
riferimento alla popolazione residente  nel  comune,  calcolata  alla
fine del penultimo anno secondo i dati dell'ISTAT. 
   Art. 8-ter (Interpretazione autentica). - 1. Le  disposizioni  del
secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985,  n.  816,
sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici  o  privati
senza esclusione alcuna". 
   All'articolo 9, comma 3, sono soppresse le parole: "100 per  cento
del". 
 
   All'articolo 10: 
   al comma 3, primo periodo,  le  parole:  "Per  l'anno  1992"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1992 e 1993";  al
secondo periodo, le parole: "E' stabilito al  30  aprile  1992"  sono
sostituite dalle seguenti: "E' stabilito al  30  aprile  di  ciascuno
degli anni 1992 e 1993"; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   "4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 e' concesso  all'Unione  italiana
ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere derivante
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al  Ministero
del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; 
   al comma 10, lettera e), le parole: "di lire 10.000 ad  un  valore
massimo di lire 100.000" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  lire
100.000 ad un valore massimo di lire 1.000.000"; 
   dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: 
   "12-bis. Il trasporto degli alunni  della  scuola  dell'obbligo  e
della scuola materna e'  considerato  trasporto  pubblico  urbano  di
persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
   12-ter. Il diritto fisso da  esigere  dai  comuni  quale  rimborso
spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla tabella D  allegata
alla legge  8  giugno  1962,  n.  604,  e  successive  modificazioni,
all'atto del rilascio  o  rinnovo  della  carta  di  identita',  gia'
stabilito in lire  1.000  dall'articolo  27,  comma  7,  n.  5),  del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e' elevato  a  lire  10.000,  con
esclusione di ogni  altro  onere  a  carico  del  richiedente,  salvo
l'assolvimento degli eventuali  obblighi  previsti  dalla  legge  sul
bollo. 
   12-quater.  I  comuni  che  abbiano  gia'  deliberato  un  diritto
superiore alla cifra di lire 10.000  devono  adeguarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto". 
 
   All'articolo 11: 
   al comma 1, primo periodo, le parole: "dei comuni, delle  province
e delle comunita' montane" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle
regioni, dei comuni, delle province, della comunita'  montane  e  dei
consorzi fra enti locali" e dopo le parole:  "del  presente  decreto"
sono inserite le  seguenti:  ",  a  condizione  che  la  giunta,  con
deliberazione  da   adottarsi   per   ogni   trimestre,   quantifichi
preventivamente gli importi  delle  somme  innanzi  destinate  e  che
dall'adozione della predetta delibera la giunta non emetta mandati  a
titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo   l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non soggette a fattura, della data di  deliberazione  di  impegno  da
parte dell'ente"; il secondo periodo e' soppresso; 
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
   "1-bis. Non sono, in ogni caso, ammesse esecuzioni forzate  presso
soggetti diversi dal  tesoriere  della  regione,  del  comune,  della
provincia, della comunita' montana o dei consorzi  fra  enti  locali.
Nelle more dell'emanazione ai sensi  del  comma  I  del  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,  resta
sospesa ogni azione forzata nei confronti dei comuni, delle province,
delle comunita' montane e dei consorzi fra enti locali. 
   1-ter. All'articolo 1-bis della legge 29  ottobre  1984,  n.  720,
introdotto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987,  n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
440, e' aggiunto il seguente comma: 
   "4-bis. Non sono ammessi atti di sequestro o 'di  pignoramento  ai
sensi del presente articolo presso  le  sezioni  di  tesoreria  dello
Stato e presso  le  sezioni  decentrate  del  bancoposta  a  pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di  sequestro  o  di
pignoramento eventualmente  notificati  non  determinano  obbligo  di
accantonamento  da  parte  delle  sezioni  medesime  ne'   sospendono
l'accreditamento di somme nelle contabilita' intestate agli  enti  ed
organismi pubblici di  cui  alla  tabella  A  annessa  alla  presente
legge"". 
 
   All'articolo 12: 
   al comma 11, le parole: "A decorrere  dal  1992"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per il 1992"; 
   il comma 13 e' soppresso; 
   al comma .16, secondo periodo, sono soppresse le parole:  "per  la
parte versata da loro". 
   Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 12-bis (Revisori dei conti). - 1. Dal  1°  gennaio  1993  le
norme  in  materia  di  nomina  dei  revisori  dei   conti   iscritti
nell'apposito  registro,  previste   all'articolo   I   del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992,  n.  88,  sono  estese  alle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  agli   istituti
autonomi  case  popolari,  agli  enti  fiera,  agli  automobile  club
italiani, alle aziende municipalizzate, alle aziende speciali di  cui
agli articoli 22 e 23 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e  ai
consorzi fra enti locali territoriali. 
   2. Al comma 8 dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n.  142,
dopo le  parole:  "Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti" sono inserite le seguenti: "e nelle comunita'  montane".  e
dopo le parole: "dal consiglio comunale" sono inserite  le  seguenti:
"o dall'assemblea della comunita' montana". 
   Art. 12-ter (Differimento di termini di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88). - 1. I termini indicati  negli  articoli  1,
comma 2, e 12, comma I, del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
88, sono fissati al 31 gennaio 1993". 
   All'articolo 13, comma 1, lettera a),  capoverso  2-bis,  dopo  le
parole: "di polizia mortuaria", sotto aggiunte le  seguenti:  ";  nei
predetti  casi  non  ricorre  l'obbligo   della   denuncia   di   cui
all'articolo 7, comma I ."; la lettera b) e' soppressa. 
 
   All'articolo 14: 
   al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge n. 415 del  1989,",
sono inserite le  seguenti:  "convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38,"; 
   dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
   "4-bis.  Il  termine  per  la  denuncia  delle   opere   stabilito
dall'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
successivamente prorogato dall'articolo 9  della  legge  10  febbraio
1989, n. 48, dall'articolo 12 della legge 31 maggio 1990, n.  128,  e
dall'articolo  3  del  decreto-legge  30  dicembre  1991,   n.   417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e'
fissato al 31 dicembre 1993". 
   All'articolo 15, comma 3, le parole: "cinque mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "sei mesi". 
 
   All'articolo 16: 
   al comma 1, le parole: "o  con  anzianita'  di  servizio  di  anni
dieci" sono sostituite dalle seguenti: "o con anzianita' di  servizio
di almeno dieci anni, maturata al 5 marzo 1992". 
   Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di  assunzioni  e  mobilita'
negli enti locali).  -  I.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1994,  le
disposizioni statuenti vincoli sul controllo  centrale  delle  piante
organiche e sulle assunzioni di perso-naie, ad  eccezione  di  quelli
direttamente connessi alla mobilita' volontaria e d'ufficio,  non  si
applicano  agli  enti  locali   che   non   versino   in   situazioni
strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'articolo 45, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
   2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale  in
mobilita', a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui  al
comma I danno  comunicazione  dei  posti  vacanti  di  cui  intendono
assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento della  funzione  pubblica.  Entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della  predetta  comunicazione,  il  Dipartimento  della
funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco  nominativo  del
personale da  trasferire  mediante  le  procedure  di  mobilita'.  In
mancanza di tale trasmissione nel  predetto  termine,  l'ente  locale
puo' avviare le procedure di assunzione. 
   Art. 16-ter (Banca  dati  sulle  dotazioni  organiche  degli  enti
locali. 
   1. Anche ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e'
istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni,  delle
province, delle comunita' montane e dei  loro  consorzi,  gestita  ed
aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza
oneri per lo Stato. 
   2. La banca dati di cui al comma 1 dovra' in ogni caso documentare
per ciascun ente: 
   a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo,
la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro  funzioni
e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e
profilo o figura professionale; 
   b) la consistenza, suddivisa per qualifiche  e  profili  o  ligure
professionali,  delle  carenze,  degli  esuberi  e  delle   eventuali
posizioni soprannumerarie del personale; 
   e) gli estremi  di  eventuali  contratti  collettivi  stipulati  a
livello decentrato nell'ente. 
   3.  Il  Ministro  del  tesoro,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti  per  la
organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma I. 
   Art.  16-quater  (Disposizioni  relative  ai  servizi  di  polizia
stradale della polizia municipale). - 1. Il personale  della  polizia
municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede  ai  sistemi
informativi automatizzati del  pubblico  registro  automobilistico  e
della Direzione generale della motorizzazione civile e puo  accedere,
in deroga all'articolo 9  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  e
successive modificazioni, qualora  in  possesso  della  qualifica  di
agente di pubblica  sicurezza,  allo  schedario  dei  veicoli  rubati
operante presso il Centro elaborazione dati  di  cui  all'articolo  8
della predetta legge n. 121. 
   2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell'ANCI, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  dei  trasporti  e
delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI). 
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  sono  apportate  le   occorrenti
modificazioni  al  regolamento,  previsto  dall'articolo  11,  quinto
comma, della legge 1 aprile 1981, 
   n. 121, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  3
maggio 1982, n. 378". 
   L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 17 (Servizio di mensa nelle scuole). - I.  Gli  enti  locali
sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1993  il  servizio  di
mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri  enti
nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono  al  servizio  di
mensa per gli alunni. 
   2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  il  Ministro  del   tesoro,   sono   fissati   i   criteri   per
l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale
insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto
delle esigenze del servizio scolastico  in  relazione  alla  funzione
educativa. 
   3. Con il decreto di cui al comma 2 sono determinate le  modalita'
di corresponsione delle somme che lo Stato eroga agli enti locali per
le esigenze connesse  al  servizio  di  cui  al  comma  1.  Il  fondo
ordinario per la finanza locale, di cui all'articolo 1,  lettera  a),
e' corrispondentemente aumentato per il 1994 delle somme  di  cui  al
presente  comma.  Ai   relativi   oneri   si   fa   fronte   mediante
corrispondente  riduzione  della  proiezione  per   il   1994   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1993,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al
Ministero dell'interno. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
   Dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente: 
   "Art. 18-bis (Gestione dell'ICI).- 1.  Al  fine  di  favorire  una
informazione  costante  e  puntuale  sulle  modalita'   di   gestione
dell'imposta, i comuni  sono  tenuti  a  comunicare,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al Ministero delle finanze - Direzione centrale per
la fiscalita' locale, i nominativi dei funzionari responsabili  della
gestione dell'imposta comunale sugli  immobili  (ICI),  designati  ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504". 
 
   All'articolo 19: 
   la  rubrica  e'   sostituita   dalla   seguente:   "Attivita'   di
cooperazione allo sviluppo degli enti locali"; 
   al comma 1, la parola: "sostenere" e' sostituita  dalla  seguente:
"realizzare"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal  fine
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli affari esteri e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare  per  iniziative
di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati"; 
   dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. I comuni e le province possono destinare  un  importo  non
superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli  delle
entrate correnti dei  propri  bilanci  di  previsione  per  sostenere
programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarieta'
internazionale". 
   All'articolo 20, comma 1, dopo le parole: "ordinario  e  speciale"
sono inserite le seguenti: "nonche' con la Cassa depositi e  prestiti
nell'ambito delle vigenti disposizioni"; 
   ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine  non  e'
richiesto l'aumento fino al 75 per cento  dell'aliquota  dei  tributi
prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre
1992, n. 421". 
   Dopo l'articolo 20) e' inserito il seguente: 
   "Art. 20-bis (Calcolo  delle  anticipazioni  di  cassa).  -  1.  A
decorrere dall'anno 1993, le regioni  possono  far  riferimento,  ove
piu'  favorevole,  alle  quote  di  tributi  erariali   alle   stesse
attribuite per il 1992 ai tini del calcolo dell'importo massimo delle
anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10,  quarto  comma,  della
legge 16 maggio 1970, n. 281". 
 
   All'articolo 21: 
   al comma 3,  terzo  periodo,  le  parole:  "e  cessano  le  azioni
esecutive" sono sostituite dalle seguenti: ", sono dichiarate estinte
dal giudice, previa liquidazione dell'importo  dovuto  per  capitale,
accessori e spese, le procedure  esecutive  pendenti  e  non  possono
essere promosse nuove azioni esecutive"; 
   al comma 4, terzo periodo, le parole: "Commissione centrale per la
finanza locale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione centrale
per gli organici degli enti locali"; 
   il comma 9 e' soppresso: 
   dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
   "9-bis. E' fatta salva  la  facolta'  per  le  regioni  a  statuto
speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano, di porre
a proprio carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
dissestati  in  aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  pianta   organica
rideterminata, ove gli oneri predetti siano previsti  per  tutti  gli
enti  operanti  nell'ambito  della  medesima  regione   o   provincia
autonoma". 
   Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
   "Art. 21-bis (Proroga del termine per  la  regolarizzazione  della
posizione debitoria verso enti previdenziali  ed  assistenziali).  1.
Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato  di  dissesto  di
cui  all'articolo  21,  il  termine  del  31  marzo  1993,   previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio  1993,  n.  6,
per la regolarizzazione della  posizione  debitoria  verso  gli  enti
previdenziali ed assistenziali,  e'  differito  a  centoventi  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale,  dell'estratto
della deliberazione di dissesto. 
   2. 1 termini per il versamento  della  prima  rata  semestrale  di
contributi  o  di  premi  per  la  regolarizzazione  della  posizione
debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello
della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso  da
parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per  il  versamento
delle altre due rate semestrali e' differito alla scadenza del  primo
e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata. 
   3. Per gli enti locali che abbiano gia' avuto approvato  il  piano
di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile1989,
n. 144, ma non hanno ancora ottenuto  il  decreto  di  autorizzazione
alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma
2". 
 
   All'articolo 22, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. La dizione "personale." contenuta nella  legge  13  maggio
1983, 197, e successive modificazioni,  deve  intendersi  comprensiva
del  personale  avente   qualifica   dirigenziale,   ferma   restando
l'applicabilita' delle  norme  relative  all'accesso  alla  dirigenza
contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  dalla  data
di entrata in vigore del decreto stesso". 
 
   All'articolo 23, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
   "3-bis. Il personale collocato fuori ruolo e' ammesso ai  concorsi
per il passaggio alle qualifiche superiori purche'  sia  in  possesso
dei requisiti richiesti  dall'ordinamento  vigente  per  i  segretari
comunali e provinciali; qualora consegua la  promozione,  rientri  in
organico occupando il relativo posto di ruolo". 
 
   Dopo l'articolo 23, e' inserito il seguente: 
   "Art.  23-bis.  (Concorso  per  il  trasferimento  dei   segretari
comunali alle sedi della classe terza). - 1. Il Ministro dell'interno
nei mesi di gennaio e luglio di ciascun  anno  bandisce  un  concorso
cumulativo per soli titoli per trasferimento  di  segretari  comunali
alle sedi appartenenti  alla  classe  terza  vacanti  nel  territorio
nazionale alle date del 1 gennaio e del 1 luglio. 
   2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare  i  segretari
capi  e  i  segretari  comunali.  in  servizio  di  ruolo.  segretari
comunali. per partecipare agli anzidetti concorsi,  devono  possedere
l'anzianita' nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
   3. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi  di  cui  al
comma 1 e' formata da una commissione composta: 
   a)    dal    prefetto    preposto    alla    Direzione    generale
dell'amministrazione civile, che la presiede: 
   b) dal prefetto preposto alla  direzione  centrale  dei  segretari
comunali e provinciali e del personale degli enti locali; 
   e)  da  un  professore  universitario  di  materie  giuridiche   o
economiche; 
   d) da un esperto in discipline amministrative; 
   e) da un sindaco designato dall'ANCI; 
   f) da un segretario comunale  avente  qualifica  non  inferiore  a
segretario generale di classe seconda; 
   g) da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione
civile avente qualifica non inferiore a  direttore  di  sezione,  che
esercita le funzioni di segretario della commissione. 
   4. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni
dalla data della sua approvazione. 
   5.  I  candidati  dichiarati  vincitori  ed  assegnati  alla  sede
richiesta  in  rigoroso  ordine  di  preferenza  hanno  l'obbligo  di
assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni,  e'
fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi  concorsi  per  sedi
della classe terza. 
   6. Il personale di cui al comma 5 non puo'  in  ogni  caso  essere
trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato  almeno
per un quinquennio effettivo servizio nella sede. 
   7. L'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
giugno 1972, n. 749, e' abrogato". 
 
   L'articolo 28 e' soppresso. 
 
   All'articolo 29: 
   al comma 1, nell'alinea, le parole:  "e  lire  325.000  milioni  a
decorrere dall'anno 1993" sono sostituite  dalle  seguenti:  ".  lire
400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni  per  ciascuno
degli anni 1994 e 1995"; 
   al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
   "e quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere  dall'anno  1993,  a
carico degli stanziamenti iscritti ai  capitoli  7232  e  7233  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente,  per
milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836  dello  stato  di
previsione del Ministero del  tesoro  per  milioni  di  lire  96.500;
quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni
per  ciascuno  degli  anni  1994  e  1995,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno  1993,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento
riguardante il Ministero dell'interno".