(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 
   GENNAIO 1993, N. 11. 
  Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
 "Art. 5-bis (Classi di contribuzione). - 1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sostituisce  le  tabelle  C,  D  e  F  allegate  al
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981,  n.  537,  elevando  il  numero  delle
classi di contribuzione a settanta senza  che  risulti  diminuito  il
complessivo gettito contributivo". 
  All'articolo 6: 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  finanziario  delle
gestioni dei fondi di previdenza  di  cui  al  presente  decreto,  le
misure delle rispettive  aliquote  contributive,  su  proposta  degli
organi di amministrazione dei  fondi  di  previdenza  medesimi,  sono
variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno  delle  gestioni
interessate con decreto del Ministro del lavoro  e  della  previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro"; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1  per  le
pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto  alle
gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente  in  lire
3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992,
in lire 5.212 milioni per l'anno 1993  e  in  lire  5.977  milioni  a
decorrere  dall'anno  1994,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente riducendo l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire  5.977  milioni
per ciascuno degli anni 1994 e 1995".