(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 16 
  All'articolo 1: 
al  comma  2,  le  parole:  "oltre  quanto  previsto  nelle  predette
disposizioni, di non avere" sono sostituite dalle seguenti:  "di  non
possedere  altro  fabbricato  o  porzioni  di  fabbricato  idoneo  ad
abitazione e di volerlo  adibire  a  propria  abitazione  principale,
anche avendo"; 
  dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
"4-bis. Le persone fisiche non residenti nel territorio  dello  Stato
possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  in  unica
soluzione entro  la  scadenza  del  mese  di  dicembre  prevista  dal
medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3
per cento. 
Non si applicano, altresi', le sanzioni nei  confronti  dei  predetti
soggetti che effettuano, entro la  data  del  15  dicembre  1993,  il
versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo
7 del  decreto-  legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; in  tal  caso  sono
dovuti gli interessi nella misura sopra indicata. 
4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo  7,  comma  3,  quarto
periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  i
cittadini italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  si
considera direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in
Italia, a condizione che non risulti locata"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
"5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e'  ancora
scaduto, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
termine per la presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  al
comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "all'ufficio  delle  imposte"  sono
inserite le seguenti: "ed al comune ove e' ubicato l'immobile". 
5-ter. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 52  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, da  ultimo
prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma 13, del decreto-
legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertilo, con modificazioni,  dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' differito al 31 dicembre 1993". 
  All'articolo 2: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e' disposta la revisione generale delle zone censuarie,
delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane
e dei criteri di classamento. Tale revisione avverra' sulla  base  di
criteri  che,  al  fine  di   determinare   la   redditivita'   media
ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato
degli immobili e delle locazioni ed  avra'  effetto  dal  1Π gennaio
1995. Fino alla data del  31  dicembre  1993,  restano  in  vigore  e
continuano ad applicarsi con la decorrenza  di  cui  all'articolo  4,
comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo  e
le rendite gia' determinate in esecuzione del  decreto  del  Ministro
delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, effetto di
quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il
decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di  conversione
del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli
fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte  sostitutive
di cui agli articoli 25, comma 3, e  58,  comma  2,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992  nei  casi  in
cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  27  settembre  1991,
pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre  -1991,  e  ai  decreti  del  Ministro  delle
finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento  ordinario  n.  70
alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite  de-
terminate a seguito della revisione disposta con il predetto  decreto
20 gennaio 1990. In tal caso  i  contribuenti  possono  computare  in
diminuzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge  30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui  redditi  dovute  sulla  base
della dichiarazione che deve essere presentata  per  l'anno  1993  ed
eventualmente  degli  acconti  dovuti  per  il  periodo  di   imposta
successivo  a  quello  cui  tale  dichiarazione  si   riferisce,   la
differenza tra l'ammontare  delle  imposte  dirette,  con  esclusione
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25,  comma  3,  e  58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  dovute  sulla  base
delle tariffe d'estimo e delle rendite di  cui  ai  predetti  decreti
ministeriali e quello delle medesime  imposte  calcolate  sulla  base
delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto  legislativo  di
cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto"; 
  dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
"1-bis. Entro un termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
comuni possono presentare ricorsi  presso  le  commissioni  censuarie
provinciali nel cui ambito territoriale  e'  compreso  il  territorio
comunale, con  riferimento  alle  tariffe  d'estimo  e  alle  rendite
vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in  relazione  ad
una o piu' categorie o classi e all'intero territorio  comunale  o  a
porzioni  del  medesimo,  nonche'  alla  delimitazione   delle   zone
censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza  dalle  commissioni
censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n
650,  entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del ricorso. 
1-ter. Avverso la decisione della commissione  censuaria  provinciale
e' ammessa, entro trenta giorni, da  parte  dell'Amministrazione  del
catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la
presentazione di ricorso presso la  commissione  censuaria  centrale,
che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650,
entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. 
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di  cui  al  comma
1-bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui  ricorsi  presentati
dai comuni di cui al comma 1-ter entro il  termine  ivi  previsto,  i
predetti ricorsi si considerano accolti. 
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro
il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento  del
catasto edilizio urbano,  le  procedure  di  utilizzazione  dei  dati
risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso  le  conservatorie
dei  registri  immobiliari  ovvero   gia'   acquisiti   dall'anagrafe
tributaria ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 
1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il
31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di  classificazione  e  di
determinazione delle rendite del  catasto  dei  terreni  che  tengano
conto della potenzialita' produttiva dei suoli. 
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanare  entro
il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalita' ed i termini
per la  presentazione  e  la  registrazione  delle  dichiarazioni  di
variazione dello stato dei beni, nonche'  delle  volture  in  maniera
automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i  sistemi  e  le
caratteristiche tecniche  per  la  loro  eventuale  presentazione  su
supporto informatico o  per  via  telematica.  Le  volture  catastali
dipendenti da atti civili, giudiziari od  amministrativi  soggetti  a
trascrizione che danno origine a  mutazioni  di  diritti  censiti  in
catasto   sono   eseguite   automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione  presentate
alle conservatorie  dei  registri  immobiliari  i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52. 
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I
compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle
commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  650  del  1972.   Ai
componenti delle commissioni censuarie provinciali compete  per  ogni
seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. 
1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e' aggiunto;  in  fine,  il
seguente periodo: "Uno dei due  membri  supplenti  puo'  assumere  le
funzioni di vicepresidente". 
1-decies. All'onere derivante  dall'attuazione  del  comma  1-octies,
valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro   per   l'anno   1993   e
corrispondenti  proiezioni  per  gli  esercizi  successivi,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
1-undecies. Le variazioni  di  gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale
delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al  presente  articolo,
daranno luogo a corrispondenti variazioni nella  quantificazione  dei
trasferimenti  erariali,  di  cui   all'articolo   35   del   decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  a  partire  dall'esercizio
successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo  di
modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge  di  conversione  del  presente  decreto,
ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di
cui al comma I del presente articolo"; 
  al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: ", primo  e  secondo
periodo"; 
  il comma 4 e' soppresso. 
  All'articolo 3: 
ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10  le  parole:  "31  marzo  1993",
  ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "20  giugno
  1993"; al comma 2, le parole:  "15  aprile  1993"  sono  sostituite
  dalle 
seguenti "30 giugno 1993"; 
  al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Entro  la
stessa data  e  in  un'unica  soluzione  deve  essere  effettuato  il
versamento ivi previsto"; 
  il comma 9 e' soppresso; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"10-bis. In relazione  alle  astensioni  dal  lavoro  dei  lavoratori
bancari ed esattoriali verificatesi nel giorno 2 del mese di dicembre
1986, si considerano tempestivi i versamenti di  cui  all'articolo  1
della legge 23 marzo 1977, n 97, e successive modificazioni, comunque
effettuati entro il giorno 3 del medesimo mese di dicembre". 
  Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
"Art. 3-bis. - 1. Le controversie pendenti alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto in materia  di
imposta sull'incremento di valore  degli  immobili  (INVIM),  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  643,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  26  del
decreto-  legge  28   febbraio   1983,   n.   55,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e  all'articolo  1
del  decreto-legge  13  settembre  1991,  n.  299,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991,  n.  363,  e  successive
modificazioni,   sono   definite,   su   istanza   irrevocabile   del
contribuente ed avente effetto estintivo della controversia anche nei
confronti di eventuali coobbligati, mediante il pagamento della meta'
dell'imposta conseguente all'accertamento  per  omessa  presentazione
della  dichiarazione  ovvero  della  meta'  della  maggiore   imposta
conseguente all'accertamento  in  rettifica  e  con  abbandono  delle
sanzioni. Le imposte gia'  corrisposte  a  seguito  dell'accertamento
sono computate in diminuzione delle somme dovute per la  definizione.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche  per  gli
accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del  presente  decreto  non  siano  ancora  decorsi  i
termini per l'impugnativa. L'istanza, in carta semplice, deve  essere
presentata o spedita mediante lettera  raccomandata  all'ufficio  del
registro competen- te e all'organo giurisdizionale adito entro il  20
giugno 1993; il termine per l'impugnativa dell'atto  di  accertamento
di cui al precedente periodo e' differito fino al 20 giugno  1993.  A
seguito dell'istanza l'ufficio provvede alla liquidazione delle somme
dovute, le quali devono  essere  corrisposte  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione del relativo avviso. 
2. Qualora sia in contestazione il valore finale, per  l'applicazione
dell'INVIM dovuta per il periodo  successivo  a  quelli  definiti  ai
sensi del comma 1, si assume come valore iniziale  il  valore  finale
risultante dalla precedente dichiarazione aumentato della  meta'  del
maggiore valore accertato ovvero, in caso di accertamento per  omessa
presentazione  della  dichiarazione,  la  meta'  del  valore   finale
accertato. 
3. Le definizioni intervenute ai  sensi  del  presente  articolo  non
possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle  sanzioni
ed interessi  gia'  corrisposti,  per  la  vertenza  che  si  intende
definire, alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 
Art. 3-ter. - 1. La dichiarazione integrativa  ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto di cui agli articoli 49, 50 e 52 della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, e' da  considerare
valida anche se non sottoscritta nel quadro D del  relativo  modello,
purche' sottoscritta in calce. 
Art. 3-quater. - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al  titolo
VI della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  si  considerano  pendenti
anche le controversie di cui all'articolo 17, commi primo e  secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,
se alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto non e'  stata  notificata  ordinanza  di  estinzione
ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso, oppure se alla stessa
data il ricorso di cui al citato articolo  17  non  e'  stato  ancora
rigettato  quale   improcedibile   o   inammissibile   con   sentenza
definitiva. 
Art. 3-quinquies. - 1. Le controversie relative alle imposte  dirette
abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
possono  essere  definite  mediante  la   presentazione   all'ufficio
competente di apposita istanza entro il 20 giugno  1993.  Si  applica
l'articolo 24 del decreto-legge 10 luglio 1982, n.  429,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.  516,  e  successive
modificazioni. 
Art.  3-sexies.  -  1.  Al  comma  1  dell'articolo  1  del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Entro il 30 giugno 1993, con decreto del  Ministro
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro di grazia e  giustizia,  possono  essere  istituite  sezioni
decentrate delle commissioni tributarie provinciali  in  citta'  che,
pur non essendo capoluogo di provincia, sono gia' sedi di commissione
tributaria e sedi di tribunale e presentano una grande  rilevanza  ai
fini del carico di lavoro  in  campo  fiscale;  con  analogo  decreto
possono  essere  istituite  sezioni  decentrate   delle   commissioni
tributarie regionali in citta' che,  pur  non  essendo  capoluogo  di
regione, sono gia' sedi di corte di appello e presentano  particolare
rilevanza in campo fiscale",-. 
  All'articolo 4: 
  al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
"b-bis) nell'articolo 29, comma 1, le  parole:  "10  settembre  1992"
sono sostituite dalle seguenti: " 30 settembre 1993";  e  le  parole:
"di entrata in vigore del  citato  decreto-legge  n.  853  del  1984,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  17  del  1985"  sono
sostituite dalle seguenti: "del 31 dicembre 1991"; 
  al comma 1, lettera i), n.3), le parole:  "12-ter.  I  termini  per
ricorrere avverso gli accertamenti di cui al  comma  7  sono  sospesi
fino alla data del 31 marzo 1993."  sono  sostituite  dalle  seguenti
"12-ter. I termini di impugnativa di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  636,  e  quelli  per  ricorrere
avverso gli avvisi di accertamento di cui al  comma  7  sono  sospesi
fino alla data del 20 giugno 1993."; 
  il comma 2 e' soppresso; 
  dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
8-bis. Alle imprese con un numero di dipendenti fino a cento e'  data
facolta' di prestare o meno assistenza fiscale, qualora i  dipendenti
ne  facciano  richiesta.  Resta  fermo  l'obbligo  di  effettuare  le
operazioni di cui alla lettera d) del comma 13 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
9-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  4
settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole: "entro il 15 marzo" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 marzo"; e le parole: "entro il 15 aprile" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile"; 
b) al comma 5, le parole: "Entro il mese di maggio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 20 giugno". 
  All'articolo 5: 
  dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4  del  decreto-legge
15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi  relativi  ai
rapporti intercorsi tra le stesse parti  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863 sino al 31 dicembre  1990
non determina la nullita' dei  contratti  previsti  dall'articolo  3,
comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito,  con
modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con  conservazione
delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo  3.  Il
versamento dei  contributi  o  premi  dovra'  essere  effettuato  nel
termine e con  le  modalita'  previste  dall'articolo  4  del  citato
decreto-legge n. 6 del 1993"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957,
n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,  n.
474, le parole da: "con la multa dal doppio al  decuplo  dell'imposta
relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine  del  comma
sono sostituite dalle seguenti: "con una sanzione amministrativa da 2
a 10 milioni di lire stabilita dal  direttore  compartimentale  delle
dogane e delle imposte  indirette,  ai  sensi  dell'articolo  27  del
decreto legislativo 26 aprile  1990,  n.  105,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato". 
  All'articolo 6: 
  al comma 3, le parole: "devono presentare"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "possono presentare"; e sono aggiunte, in fine, le  parole:
"I contribuenti possono altresi' redigere gli elenchi su carta bianca
non specificamente predisposta, purche' il  contenuto  degli  elenchi
sia sostanzialmente identico  a  quanto  previsto  nella  modulistica
ufficiale e  richiesto  dal  presente  articolo.  Il  Ministro  delle
finanze, con proprio decreto, potra' emanare le  istruzioni  applica-
tive". 
  L'articolo 7 e' soppresso. 
  All'articolo 8: 
  al comma 2, le parole: "5 milioni di litri" sono  sostituite  dalle
seguenti: "10 milioni di litri"; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire  dai
versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di  acconto  per
il periodo  d'imposta  nel  corso  del  quale  il  credito  e'  stato
concesso. L'eccedenza del credito d'imposta determinato ai sensi  del
comma 2 non assorbita in sede di versamento della prima rata di  tali
acconti puo' essere scomputata, oltre che in sede di versamento della
seconda rata degli acconti  e  del  saldo,  anche  in  occasione  dei
versamenti  dell'impo-  sta  sul  valore   aggiunto   da   effettuare
successivamente  al  1  luglio  1992   Per   la   esposizione   nella
dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato"  nonche'
per i relativi controlli e per  le  comunicazioni  al  Ministero  del
tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni,  si  applica  il
decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992. L'eccedenza del credito
d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da
effettuare nel relativo periodo d'imposta, puo'  essere  scomputabile
sui versamenti da effettuare nei periodi d'imposta successivi ma  non
oltre il periodo d'imposta 1994"; 
  il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
"6. Nei bacini minerari interessati da processi  di  ristrutturazione
comportanti contrazione di  manodopera  o  la  sospensione  totale  o
parziale  dell'attivita'  mineraria   divenuta   antieconomica,   con
conseguenti esodi di manodopera, ai  titolari  della  concessione  di
coltivazione  e  ad  altri  soggetti  che   intraprendono   attivita'
sostitutive o alternative nel territorio dei comuni sui quali insiste
l'attivita'  mineraria  o  dei  comuni  limitrofi  individuati  dalle
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) del 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991  e  del  25
marzo 1992, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.
238 del 10 ottobre 1991, n. 18 del 23 gennaio 1992 e n.  117  del  21
maggio 1992, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221,  con  piani
di  assunzione  di  manodopera   raccordati   con   gli   esodi,   e'
riconosciuta, per i  periodi  d'imposta  1992-1996,  l'esenzione  dal
pagamento   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi, sugli utili reinvestiti, in ragione  d'anno,  nelle
attivita' sopra indicate e in  attuazione  dei  predetti  piani.  Con
decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e
con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione  delle
disposizioni del  presente  comma.  In  caso  di  inosservanza  delle
disposizioni di cui al presente comma e ai decreti ivi previsti,  gli
utili non reinvestiti concorrono a formare il reddito per  il  doppio
del loro ammontare. 
6 bis. In alternativa al beneficio  di  cui  al  comma  6  e  per  il
medesimo periodo temporale, i soggetti ivi indicati, che operano  per
le finalita' di cui al medesimo comma, possono optare per un  credito
d'imposta nella misura del 30 per cento del costo degli investimenti,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Con i decreti  di  cui  al
citato comma 6 sono stabiliti i criteri e le modalita' di  attuazione
della concessione del credito  d'imposta.  In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni di cui al presente comma e ai  decreti  attuativi,
il beneficio e' revocato. 
6-ter. Le esenzioni e il credito d'imposta di cui ai commi 6 e  6-bis
devono  essere  rappresentati  nel  bilancio  dello  Stato   mediante
corrispondente stanziamento di importo non superiore a 80 miliardi di
lire per ciascuno degli esercizi 1993, 1994 e 1995, da  iscrivere  in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 
Con decreto del Ministro del tesoro le  disponibilita'  del  predetto
capitolo sono trasferite allo stato  di  previsione  dell'entrata,  a
compensazione delle minori entrate che si verificano  in  conseguenza
dell'applicazione dei commi 6 e 6-bis. 
6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6  e  6-bis,
valutati in lire 80  miliardi  per  gli  anni  1993  e  seguenti,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1993,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
Ministero del tesoro". 
  All'articolo 9: 
  il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
"9. Nei confronti dei contribuenti che indicano  nella  dichiarazione
dei redditi un maggior reddito imponibile al  fine  di  adeguarsi  al
disposto dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438, non si procede all'applicazione di alcuna sanzione ed interesse. 
Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi  ovvero
nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto,  ricavi
o  compensi   non   annotati   nelle   scritture   contabili   ovvero
corrispettivi non registrati per evitare l'accertamento induttivo  di
cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come da ultimo sostituito dall'articolo 7  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  55,
quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 4,  comma  1,  della
citata legge n. 413 del 1991, e all'articolo 48, primo comma,  quarto
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, introdotto dal medesimo articolo 4, comma 3,  della  predetta
legge, come modificato dall'articolo 1, comma 10,  del  decreto-legge
30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, ma non e' dovuto il versamento della somma pari
ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad
un decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto"; 
  dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
"10-bis. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 15, della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, inerenti la possibilita' di  regolarizzare  la
fattura  di  acquisto,  sono  prorogate  al  30  giugno  1993   senza
irrogazione  della  pena  pecuniaria,  ma  con  corresponsione  degli
interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per  cento  per
ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino  alla
data di effettuazione del pagamento. 10-ter. All'articolo  18,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 640, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c) ai funzionari ed agli agenti  dell'ente  pubblico  concessionario
del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'articolo  17,
nonche' ai loro incaricati muniti di apposito mandato"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"11-bis. La disposizionc di cui all'articolo 4,  lettera  a),  numero
6),  della  tariffa,  parte  I,  allegata  al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  deve
intendersi applicabile, per Ia  parte  in  cui  esclude  dall'imposta
proporzionale di registro gli aumenti di capitale  mediante  utilizzo
di riserve iscritte in bilancio a norma  di  leggi  di  rivalutazione
monetaria,  anche  agli  aumenti  di  capitale  effettuati   mediante
passaggio  a  capitale  di  riserve  iscritte  in  bilancio  a  norma
dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo
26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". 
  All'articolo 11: 
  al comma 1, le parole: "dalle singole societa' controllanti che  si
sono avvalse" sono sostituite dalle seguenti: "dalle singole societa'
controllate agli enti e societa' controllanti che si sono avvalsi". 
  All'articolo 12: 
  il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
"5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al  comma  5-ter  del
presente  articolo,  commesse  dai  concessionari  del  servizio   di
riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1990 ed
il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e
delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,  qualora  i
soggetti interessati  presentino,  entro  il  30  aprile  1993,  alla
competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna
concessione gestita con contestuale pagamento di una  somma  di  lire
tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso. 
5-bis, Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  aventi  per  oggetto  le
sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere  defi-
nite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento
delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando  che,
per ciascun  anno  di  gestione  in  cui  le  infrazioni  sono  state
accertate, il pagamento non potra' essere inferiore  a  lire  quattro
milioni. . 
5-ter. Per le  infrazioni  riguardanti  i  versamenti  continuano  ad
applicarsi, per il periodo compreso tra il 1Πmaggio 1990  ed  il  31
dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo  8,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sempreche' le rel-
ative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993.  Per
il  ritardato  versamento  e'  dovuto,  per  i  giorni  di   ritardo,
l'interesse del 20 per cento annuo. 
5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si  fa  luogo  alla
notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni
e - pene pecuniarie per le infrazioni di cui  ai  commi  5,  5-bis  e
5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi  del
presente articolo non possono dare luogo a  rimborsi  delle  maggiori
sanzioni, pene pecuniarie ed interessi gia' corrisposti alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
5-quinquies. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993,  saranno  stabilite
le modalita' di applicazione del presente articolo". 
  Dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: . 
"Art. 14 bis.  1.  Il  versamento  da  parte  dei  concessionari  del
servizio di riscossione dei tributi delle imposte  dirette  iscritte,
con l'obbligo del non riscosso per riscosso, nei ruoli principali  ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
nonche'  nei  ruoli  suppletivi  e  relativi  ruoli  speciali,   deve
avvenire, al netto del compenso di  riscossione  di  competenza,  nei
seguenti termini: 
a) entro diciassette giorni dalla rispettiva scadenza, i  tre  decimi
dell'importo di ciascuna rata; 
b) entro il quattordicesimo giorno del  terzo  mese  successivo  alla
scadenza, ulteriori tre decimi dell'importo di ciascuna rata; 
c) entro il quattordicesimo giorno del  sesto  mese  successivo  alla
scadenza di ciascuna rata, i restanti quattro decimi dell'importo  di
ciascuna rata. 
2. Ai versamenti di cui  al  comma  1  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni contenute nei commi  da  3  a  6  dell'articolo  72  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". 
  All'articolo 15: 
  al comma 1, primo periodo, le parole:  "dell'ente  "Ferrovie  dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "delle  Ferrovie  dello  Stato
SpA"; e dopo  le  parole:  "dall'ente  "Ferrovie  dello  Stato"  sono
inserite le seguenti "e dalle Ferrovie dello Stato SpA".; al comma 1,
secondo periodo, le parole: "dell'ente "Ferrovie  dello  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie dello Stato SpA"; 
  al  comma  2,  le  parole:  -L'ente  "Ferrovie  dello  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: -Le Ferrovie dello Stato SpA"; 
  al comma 3, dopo le parole: "dell'ente "Ferrovie dello Stato"  sono
inserite le seguenti: "e  delle  Ferrovie  dello  Stato  SpA";  e  le
parole:  "l'ente  "Ferrovie  dello  Stato"  sono   sostituite   dalle
Seguenti: "le Ferrovie dello Stato SpA"; 
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"3-bis. In sede di  prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  ed  alla
deliberazione del Comitato interministertale  per  la  programmazione
economica (CIPE)  del  12  agosto  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 20, del 28 agosto  1992,  e  in  deroga  alle  medesime,
continua ad applicarsi alle Ferrovie dello Stato SpA quanto  disposto
dall'articolo 24, terzo comma, della legge 17 maggio  1985,  n.  210,
per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto".