Modifiche all'allegato 1A - CONCIMI CEE Dopo il capitolo 3 Concimi liquidi, sono inseriti i seguenti capitoli 4 e 5. Parte di provvedimento in formato grafico Allegato di cui all'art. 8 che modifica gli allegati 1-A, 1-B, 1-C, 2 e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 ALLEGATO 1-A L'"Appendice - particolari requisiti" dell'allegato 1 A e' modificata come segue: depennare l'ultimo capoverso ed aggiungere i seguenti punti 4, 5, 6 e 7: 4. - I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 5 non possono essere commercializzati allo stato sfuso. 5. - I concimi CEE ai quali sono stati aggiunti uno o piu' microelementi in quantita' almeno uguale ai tenori minimi fissati nel successivo punto 6 debbono dichiarare in etichetta la percentuale presente nei concimi stessi. Qualora i microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate, la loro dichiarazione e' facoltativa purche' tali microelementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai tenori minimi fissati al successivo punto 6. 6. - Per i concimi CEE contenenti elementi principali e/o secondari i tenori minimi dichiarabili di microelementi espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti: ===================================================================== Per colture Per colture Per nebulizzazione di pieno campo ortive sulle piante e pascoli Boro (B) 0,01 0,01 0,01 Cobalto (Co) 0,002 - 0,002 Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002 Ferro (Fe) 0,5 0,02 0,02 Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01 Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001 Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002 ===================================================================== 7. - Ai sensi della presente norma per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo e' presente sotto forma di prodotto chelato. In tali casi il nome dell'oligoelemento e' seguito dalla seguente indicazione: "chelato con .." nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nel successivo elenco. Agenti chelanti Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di: Acido etilendiamminotetraacetico EDTA C10H16O8N2 Acido dietilentriamminopentaacetico DTPA C14H23O10N3 Acido etilendiammino-di (O-idrossi- EDDHA C18H20O6N2 fenilacetico) Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico HEDTA C10H18O7N2 Acido etilendiammino-di (O-idrossi-p- EDDHMA C20H24N2O6 metilfenil) acetico Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2- EDDCHA C20H20O10N2 idrossifenil) acetico ALLEGATO 1B CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI Nel punto 1. "Premessa" dell'allegato 1 B il punto 1.1 e' sostituito dal seguente: 1.1. - Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato e' consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. 1.1.1. - Per tali concimi e' consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purche' il titolo minimo corrisponda a quello indicato all'art. 3 della presente legge. 1.1.2. - Per i predetti concimi e' consentita inoltre l'aggiunta di uno o piu' microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto. Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione e' facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti: Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi ===================================================================== Per colture Per colture Per nebulizzazione di pieno campo ortive sulle piante e pascoli Boro (B) 0,01 0,01 0,01 Cobalto (Co) 0,002 - 0,002 Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002 Ferro (Fe) 0,5 0,02 0,02 Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01 Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001 Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002 ===================================================================== 1.1.3. - Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante. 1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato fuso. Il punto 1.9 della "Premesa" e' soppresso. Dopo il capitolo 6. Concimi organo-minerali sono inseriti i seguenti capitoli 7 e 8: Parte di provvedimento in formato grafico Modifiche dell'allegato 1C - AMMENDANTI E CORRETTIVI Nel punto 1 "Premessa" il punto 1.4 viene soppresso ed il punto 1.5 assume la numerazione 1.4. Nell'allegato 1- C i capitoli 2.4 Correttivi a base di microelementi e 2.5 Correttivi fluidi a base di microelementi sono soppressi. Modifiche dell'allegato 2 - NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA A) Concimi CEE. I punti 1.1.3.1 e 1.1.3.3 vengono sostituiti dai seguenti: 1.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i CONCIMI CEE deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 6 dell'appendice all'allegato 1 A e al capitolo 5.2 dello stesso allegato. 1.1.3.3. - I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (PfB0122OfB0125), ossido di potassio (KfB0122O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica (SOfB0123) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). Vengono inoltre inseriti i seguenti punti 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.9 e 1.1.10: 1.1.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 4 dell'allegato 1- A la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell'allegato 1- A si puo' dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato. In tal caso la denominazione del tipo e' completata con l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico. Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. 1.1.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 5.1 e 5.2 dell'allegato 1- A la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 A si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati al punto 6 dell'appendice all'allegato 1 A della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato. In tal caso la denominazione del tipo e' completata con la seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico. Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale; soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata. 1.1.9. - I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate". Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. 1.1.10. - I concimi CEE contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. B) Concimi nazionali. I punti 1.2.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, sono stati sostituiti dai seguenti: 1.2.1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole. 1.2.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2 della premessa all'allegato 1 B e al capitolo 8.2 dello stesso allegato. 1.2.3.2. - I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (PfB0122OfB0125), ossido di potassio (KfB0122O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica (SOfB0123) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). 1.2.3.3. - L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. 1.2.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1 B la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 B si puo' dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato. In tal caso la denominazione del tipo e' completata con l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico. Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. 1.2.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 B la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1- B si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati al punto 1.1.2 della premessa dell'allegato 1 B della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indi- cate nel citato allegato. In tal caso la denominazione del tipo e' completata con la seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico. Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi: titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale; soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi. Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata. Il punto 1.2.3.7 viene soppresso ed il punto 1.2.3.8 assume la numerazione 1.2.3.7. Il punto 1.2.6 e' sostituito dal seguente: 1.2.6. - I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate". Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. 1.2.6.1. - I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie. C) Ammendanti e i correttivi. I punti 1.3.3.1 e 1.3.6 sono soppressi. Modifiche dell'allegato 3 - TOLLERANZE A) Concimi CEE. Il punto 2.1.4. viene soppresso e il punto 2.2.2 viene modificato come segue: 2.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali. Vengono inseriti i seguenti punti 2.4 e 2.5: Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl 2.4. - Altri elementi: ossido di calcio ......... | Un quarto del valore dichiarato ossido di magnesio ....... | con un massimo di 0,9% in valore ossido di sodio .......... | assoluto. anidride solforica ....... | zolfo ............................. Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto. cloro ............................. 0,2 2.5. - Microelementi: boro ..................... | cobalto .................. | - per i titoli superiori al 2%: rame ..................... | 0,4% in valore assoluto. ferro .................... | manganese ................ | - per i titoli superiori o uguali molibdeno ................ | al 2%: un quinto del valore zinco .................... | dichiarato. B) Concimi nazionali. Il punto 3.2.2 viene modificato come segue: 3.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali. Il punto 3.2.3 e' soppresso ed i punti 3.2.4 e 3.2.5 assumono rispettivamente la numerazione 3.2.3 e 3.2.4. Il punto 3.4.5 viene modificato come segue: 3.4.5. - Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali. Il punto 3.5 e' soppresso ed i punti 3.6 e 3.7 assumono rispettivamente la numerazione 3.5 e 3.6. Viene inserito il seguente punto 3.7: Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl 3.7. - Altri elementi (secondari e microelementi) in tutti i tipi di concimi: ossido di calcio ......... | Un quarto del valore dichiarato ossido di magnesio ....... | con un massimo di 0,9% in valore ossido di sodio .......... | assoluto. anidride solforica ....... | zolfo ........................ Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto. cloro ........................ 0,2 boro ..................... ! cobalto .................. | - per i titoli superiori al 2%: rame ..................... | 0,4% in valore assoluto. ferro .................... | manganese ................ | - per i titoli superiori o uguali molibdeno ................ | al 2%: un quinto del valore zinco .................... | dichiarato.