(Allegato)
                              Modifiche all'allegato 1A - CONCIMI CEE 
 
   Dopo il capitolo 3  Concimi  liquidi,  sono  inseriti  i  seguenti
capitoli 4 e 5. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato di cui all'art. 8 che modifica gli allegati 1-A, 1-B, 1-C, 2
               e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 
                                                         ALLEGATO 1-A 
   L'"Appendice  -  particolari  requisiti"  dell'allegato  1  A   e'
modificata come segue: depennare l'ultimo capoverso ed  aggiungere  i
seguenti punti 4, 5, 6 e 7: 
   4. - I concimi CEE a base di microelementi e le  loro  miscele  di
cui al capitolo 5 non  possono  essere  commercializzati  allo  stato
sfuso. 
   5. - I concimi CEE  ai  quali  sono  stati  aggiunti  uno  o  piu'
microelementi in quantita' almeno uguale ai tenori minimi fissati nel
successivo punto 6 debbono dichiarare  in  etichetta  la  percentuale
presente nei concimi stessi. 
   Qualora i microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie
prime impiegate, la loro dichiarazione e'  facoltativa  purche'  tali
microelementi siano presenti in quantita'  almeno  uguale  ai  tenori
minimi fissati al successivo punto 6. 
   6.  -  Per  i  concimi  CEE  contenenti  elementi  principali  e/o
secondari i tenori minimi dichiarabili di microelementi  espressi  in
percentuale di peso del concime, sono i seguenti: 
 
    

=====================================================================

                        Per colture   Per colture  Per nebulizzazione
                       di pieno campo    ortive        sulle piante
                          e pascoli




Boro (B)                       0,01      0,01         0,01
Cobalto (Co)                   0,002       -          0,002
Rame (Cu)                      0,01      0,002        0,002
Ferro (Fe)                     0,5       0,02         0,02
Manganese (Mn)                 0,1       0,01         0,01
Molibdeno (Mo)                 0,001     0,001        0,001
Zinco (Zn)                     0,01      0,002        0,002

=====================================================================
    
   7. - Ai sensi della presente norma per  microelementi  complessati
si intendono le combinazioni in cui  il  metallo  e'  presente  sotto
forma di prodotto chelato. 
   In tali casi il nome dell'oligoelemento e' seguito dalla  seguente
indicazione: "chelato con .." nome dell'agente chelante o  sua  sigla
quale figura nel successivo elenco. 
    

Agenti chelanti
Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
Acido etilendiamminotetraacetico                  EDTA     C10H16O8N2
Acido dietilentriamminopentaacetico               DTPA    C14H23O10N3
Acido etilendiammino-di (O-idrossi-               EDDHA    C18H20O6N2
fenilacetico)
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico          HEDTA    C10H18O7N2
Acido etilendiammino-di (O-idrossi-p-             EDDHMA   C20H24N2O6
metilfenil) acetico
Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-            EDDCHA  C20H20O10N2
idrossifenil) acetico
    
 
                                                          ALLEGATO 1B 
                     CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI 
   Nel punto 1. "Premessa" dell'allegato 1 B il punto 1.1 e' 
sostituito dal seguente: 
   1.1. - Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3,  4,  5  e  6  di
questo allegato e' consentita la dichiarazione e l'aggiunta di 
elementi secondari e microelementi. 
   1.1.1. -  Per  tali  concimi  e'  consentita  la  dichiarazione  e
l'aggiunta degli elementi secondari  calcio  (CaO),  magnesio  (MgO),
sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purche' il titolo minimo corrisponda a 
quello indicato all'art. 3 della presente legge. 
   1.1.2. - Per i predetti concimi e' consentita  inoltre  l'aggiunta
di uno o piu' microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu),  ferro
(Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere 
dichiarato il contenuto. 
   Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti 
nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione e' facoltativa. 
   In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in 
percentuale di peso del concime, sono i seguenti: 
Concimi contenenti elementi principali     e/o     secondari      con
                            microelementi 
    

=====================================================================

                         Per colture   Per colture Per nebulizzazione
                         di pieno campo ortive      sulle piante
                         e pascoli


Boro (B)                      0,01          0,01          0,01
Cobalto (Co)                  0,002          -            0,002
Rame (Cu)                     0,01          0,002         0,002
Ferro (Fe)                    0,5           0,02          0,02
Manganese (Mn)                0,1           0,01          0,01
Molibdeno (Mo)                0,001         0,001         0,001
Zinco (Zn)                    0,01          0,002         0,002
=====================================================================
    
1.1.3. - Qualora in qualsiasi tipo di concime i  microelementi  siano
presenti in forma chelata o complessata  deve  essere  dichiarato  il
nome dell'agente chelante o la sua sigla  oppure  quello  dell'agente
complessante. 
1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui  al
capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato fuso. 
Il punto 1.9 della "Premesa" e' soppresso. 
Dopo il capitolo 6. Concimi organo-minerali sono inseriti i  seguenti
capitoli 7 e 8: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                 Modifiche dell'allegato 1C - AMMENDANTI E CORRETTIVI 
   Nel punto 1 "Premessa" il punto 1.4 viene soppresso  ed  il  punto
1.5 assume la numerazione 1.4. 
   Nell'allegato  1-  C  i  capitoli  2.4  Correttivi   a   base   di
microelementi e 2.5 Correttivi fluidi a base  di  microelementi  sono
soppressi. 
 
Modifiche dell'allegato 2 -  NORME  CONCERNENTI  L'IDENTIFICAZIONE  E
                                                      L'ETICHETTATURA 
 A) Concimi CEE. 
   I punti 1.1.3.1 e 1.1.3.3 vengono sostituiti dai seguenti: 
   1.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti  per
i CONCIMI CEE deve essere data  in  percentuale  di  peso  in  numeri
interi o, se del caso, con un decimale.  Fanno  eccezione  i  concimi
contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il
numero   di   cifre   decimali   puo'   corrispondere   per   ciascun
"microelemento"  a  quello  indicato  rispettivamente  al   punto   6
dell'appendice all'allegato 1  A  e  al  capitolo  5.2  dello  stesso
allegato. 
   1.1.3.3. - I  titoli  in  elementi  fertilizzanti  debbono  essere
indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente
ordine: azoto (N), anidride  fosforica  (PfB0122OfB0125),  ossido  di
potassio (KfB0122O), ossido  di  calcio  (CaO),  ossido  di  magnesio
(MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica  (SOfB0123)  o
zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro  (Fe),  manganese
(Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). 
   Vengono inoltre inseriti i seguenti punti 1.1.3.4, 1.1.3.5,  1.1.9
e 1.1.10: 
   1.1.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari  di  cui  al
capitolo 4 dell'allegato 1- A la denominazione del tipo  e  le  altre
indicazioni sono quelle ivi riportate. 
   Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell'allegato  1-  A  si
puo' dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo  purche'  questi
elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi  fissati
all'articolo 3 della presente legge  e  purche'  i  suddetti  concimi
rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato. 
   In  tal  caso  la  denominazione  del  tipo  e'   completata   con
l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi  degli  elementi
presenti, o dal loro simbolo chimico. 
   Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere
dichiarati in uno dei seguenti modi: 
    titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; 
    quando un elemento e' totalmente solubile in  acqua  deve  essere
dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; 
    il titolo totale ed il titolo  solubile  in  acqua,  espressi  in
percentuale di peso del concime quando questa  solubilita'  raggiunge
almeno un quarto del titolo totale. 
   I titoli vengono determinati secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
   1.1.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele
di cui ai capitoli 5.1 e 5.2 dell'allegato 1- A la denominazione  del
tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. 
   Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 A  si
puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto,
rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco)  purche'  questi  elementi
siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati al punto
6 dell'appendice all'allegato 1 A della presente legge  e  purche'  i
suddetti concimi rimangano  conformi  alle  specifiche  indicate  nel
citato allegato. 
   In tal caso  la  denominazione  del  tipo  e'  completata  con  la
seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o  dai
nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico. 
   Per i concimi contenenti  microelementi  i  titoli  devono  essere
dichiarati in uno dei seguenti modi: 
    titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; 
    il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di  peso  del
concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a  meta'
del tenore totale; 
    soltanto il titolo solubile in acqua quando un  microelemento  e'
completamente solubile in acqua. 
   I titoli vengono determinati secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
   Se un oligoelemento e' presente  in  forma  chelata,  deve  essere
indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della
frazione chelata. 
   1.1.9. - I concimi CEE a base di microelementi e le  loro  miscele
devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e
facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in  caso  di
bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate". 
   Il responsabile dell'immissione in  commercio,  sotto  la  propria
responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta  le  dosi  e  le
modalita' d'uso piu'  opportune  in  relazione  alle  condizioni  del
terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. 
   Tali  diciture  devono  essere  mantenute  distinte  dalle   altre
dichiarazioni obbligatorie. 
   1.1.10. - I concimi CEE contenenti microelementi devono  riportare
in  etichetta,  o  nei  documenti  di   accompagnamento,   sotto   la
responsabilita' del responsabile  dell'immissione  in  commercio,  le
dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni
del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. 
   Tali  diciture  devono  essere  mantenute  distinte  dalle   altre
dichiarazioni obbligatorie. 
  B) Concimi nazionali. 
   I punti 1.2.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4,  1.2.3.5,  sono
stati sostituiti dai seguenti: 
   1.2.1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE
COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME  A  BASE
DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI  MICROELEMENTI,  MISCELA  DI
MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole. 
   1.2.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti  per
i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o,
se del caso, con un decimale. Fanno eccezione  i  concimi  contenenti
microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero  di
cifre decimali  puo'  corrispondere  per  ciascun  "microelemento"  a
quello  indicato  rispettivamente  al  punto  1.1.2  della   premessa
all'allegato 1 B e al capitolo 8.2 dello stesso allegato. 
   1.2.3.2. - I  titoli  in  elementi  fertilizzanti  debbono  essere
indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente
ordine: azoto (N), anidride  fosforica  (PfB0122OfB0125),  ossido  di
potassio (KfB0122O), ossido  di  calcio  (CaO),  ossido  di  magnesio
(MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica  (SOfB0123)  o
zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro  (Fe),  manganese
(Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn). 
   1.2.3.3. - L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e
per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso  in  numeri
interi o, se del caso, con un decimale. 
   1.2.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari  di  cui  al
capitolo 7 dell'allegato 1 B la denominazione del  tipo  e  le  altre
indicazioni sono quelle ivi riportate. 
   Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1  B
si puo' dichiarare un tenore  di  magnesio,  calcio,  sodio  e  zolfo
purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale  ai
minimi fissati all'articolo  3  della  presente  legge  e  purche'  i
suddetti concimi rimangano  conformi  alle  specifiche  indicate  nel
citato allegato. 
   In  tal  caso  la  denominazione  del  tipo  e'   completata   con
l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi  degli  elementi
presenti, o dal loro simbolo chimico. 
   Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere
dichiarati in uno dei seguenti modi: 
    titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; 
    quando un elemento e' totalmente solubile in  acqua  deve  essere
dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua; 
    il titolo totale ed il titolo  solubile  in  acqua,  espressi  in
percentuale di peso del concime quando questa  solubilita'  raggiunge
almeno un quarto del titolo totale. 
   I titoli vengono determinati secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
   1.2.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele
di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 B la  denominazione  del
tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate. 
   Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e  7  dell'allegato
1- B si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi  (boro,
cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e  zinco)  purche'  questi
elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati
al punto 1.1.2 della premessa dell'allegato 1 B della presente  legge
e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indi-
cate nel citato allegato. 
   In tal caso  la  denominazione  del  tipo  e'  completata  con  la
seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o  dai
nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico. 
   Per i concimi contenenti  microelementi  i  titoli  devono  essere
dichiarati in uno dei seguenti modi: 
    titolo totale espresso in percentuale di peso del concime; 
    il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di  peso  del
concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a  meta'
del tenore totale; 
    soltanto il titolo solubile in acqua quando un  microelemento  e'
completamente solubile in acqua. 
   I titoli vengono determinati secondo  le  condizioni  fissate  nei
metodi ufficiali d'analisi. 
   Se un oligoelemento e' presente  in  forma  chelata,  deve  essere
indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della
frazione chelata. 
   Il punto 1.2.3.7 viene soppresso ed il  punto  1.2.3.8  assume  la
numerazione 1.2.3.7. 
   Il punto 1.2.6 e' sostituito dal seguente: 
   1.2.6. - I concimi a base  di  microelementi  e  le  loro  miscele
devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e
facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in  caso  di
bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate". 
   Il responsabile dell'immissione in  commercio,  sotto  la  propria
responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta  le  dosi  e  le
modalita' d'uso piu'  opportune  in  relazione  alle  condizioni  del
terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. 
   Tali  diciture  devono  essere  mantenute  distinte  dalle   altre
dichiarazioni obbligatorie. 
   1.2.6.1. - I concimi contenenti microelementi devono riportare  in
etichetta,   o   nei   documenti   di   accompagnamento,   sotto   la
responsabilita' del responsabile  dell'immissione  in  commercio,  le
dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni
del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. 
   Tali  diciture  devono  essere  mantenute  distinte  dalle   altre
dichiarazioni obbligatorie. 
 C) Ammendanti e i correttivi. 
   I punti 1.3.3.1 e 1.3.6 sono soppressi. 
 
                               Modifiche dell'allegato 3 - TOLLERANZE 
 A) Concimi CEE. 
   Il punto 2.1.4. viene soppresso e il punto 2.2.2 viene modificato 
come segue: 
   2.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi 
rispetto al valore dichiarato in elementi principali. 
   Vengono inseriti i seguenti punti 2.4 e 2.5: 
                                     Valori assoluti in percentuale 
                                      di peso espressi in CaO, MgO, 
                                      Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, 
                                              Mn, Mo, Zn, Cl 
   2.4. - Altri elementi: 
 
    

    ossido di calcio ......... |    Un quarto del valore dichiarato
    ossido di magnesio ....... |    con un massimo di 0,9% in valore
    ossido di sodio .......... |    assoluto.
    anidride solforica ....... |
    
    

zolfo ............................. Un quarto del valore dichiarato
                                    con un massimo di 0,36% in valore
                                    assoluto.
cloro ............................. 0,2
    
   2.5. - Microelementi: 
    

    boro ..................... |
    cobalto .................. |   - per i titoli superiori al 2%:
    rame ..................... |      0,4% in valore assoluto.
    ferro .................... |
    manganese ................ |   - per i titoli superiori o uguali
    molibdeno ................ |      al 2%: un quinto del valore
    zinco .................... |      dichiarato.
    
 B) Concimi nazionali. 
   Il punto 3.2.2 viene modificato come segue: 
   3.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi 
   rispetto al valore dichiarato in elementi principali. 
   Il punto 3.2.3 e' soppresso ed i punti 3.2.4 e 3.2.5 assumono 
   rispettivamente la numerazione 3.2.3 e 3.2.4. 
   Il punto 3.4.5 viene modificato come segue: 
   3.4.5. - Valore consentito della somma degli scarti negativi 
   rispetto al valore dichiarato in elementi principali. 
   Il punto 3.5 e' soppresso ed i punti 3.6 e 3.7 assumono 
   rispettivamente la numerazione 3.5 e 3.6. 
   Viene inserito il seguente punto 3.7: 
                                     Valori assoluti in percentuale 
                                      di peso espressi in CaO, MgO, 
                                      Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, 
                                              Mn, Mo, Zn, Cl 
   3.7. - Altri elementi (secondari 
          e microelementi) in tutti 
          i tipi di concimi: 
 
    

    ossido di calcio ......... |   Un quarto del valore dichiarato
    ossido di magnesio ....... |    con un massimo di 0,9% in valore
    ossido di sodio .......... |    assoluto.
    anidride solforica ....... |
    
    


zolfo ........................     Un quarto del valore dichiarato
                                   con un massimo di 0,36% in valore
                                   assoluto.
cloro ........................                             0,2
    
    

    boro ..................... !

    cobalto .................. |   - per i titoli superiori al 2%:
    rame ..................... |      0,4% in valore assoluto.
    ferro .................... |
    manganese ................ |   - per i titoli superiori o uguali
    molibdeno ................ |      al 2%: un quinto del valore
    zinco .................... |      dichiarato.