(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 
   APRILE 1993, N. 121. 
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 1.  -  1.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  ed
occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione  o  dalla
cessazione dell'attivita' mineraria,  il  Governo,  d'intesa  con  la
regione interessata, promuove specifici piani  per  la  riconversione
produttiva.  I  piani  tengono  conto  dell'incidenza  dell'attivita'
estrattiva  nell'economia  delle  singole   aree,   avendo   riguardo
all'ultimo decennio. I piani finanziati con il  concorso  di  risorse
statali, regionali e  comunitarie,  ed  attuati  mediante  accordi  e
contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo
1 della legge 3 febbraio 1989, n.  41,  e  successive  modificazioni,
nonche'  gli  interventi  per  la   tutela   dell'ambiente   di   cui
all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221. 
  2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono  ammesse,
oltre che ai benefici previsti  dalle  specifiche  leggi  vigenti  in
materia  di  sostegno  all'attivita'  mineraria,  anche  ai  benefici
previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  dal  decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici  di
cui all'articolo 8, commi 6 e 6- bis, del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993,  n.  75,  sono  cumulabili  con  quelli   previsti   da   altre
disposizioni di legge.  Il  cumulo  delle  agevolazioni  avviene  nei
limiti e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti  in
materia di aiuto alle imprese. 
  3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3  febbraio  1989,  n.  41,
come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990,  n.  221,
sono soppresse  le  parole  'e  per  iniziative  di  reimpiego  della
manodopera fino a 50 unita''. 
  4. I programmi di recupero di  compendi  immobiliari  destinati  al
soddisfacimento di esigenze  sociali,  culturali  e  di  insediamenti
produttivi di cui all'articolo 9, comma  5,  della  legge  30  luglio
1990, n. 221, per  le  finalita'  e  nell'ambito  dei  piani  per  la
riconversione produttiva di cui al comma  1  del  presente  articolo,
sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far
fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
e' autorizzata la spesa  di  complessivi  55  miliardi  di  lire,  in
ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994  e
30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. 
  5. Le somme impegnate per la concessione  di  contributi  ai  sensi
della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della
legge 3 febbraio 1989, n. 41, e  successive  modificazioni,  e  della
legge 30 luglio 1990, n. 221,  e  non  piu'  dovute  per  la  mancata
attuazione dei programmi di investimento  ovvero  per  la  cessazione
dell'attivita' mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata
del bilancio dello Stato, per  essere  riassegnate  con  decreto  del
Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  6. Al fine di fronteggiare la  situazione  di  crisi  economica  ed
occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il pi-
ano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la  regione
Sardegna viene proposto dal Governo per la  stipula  dell'accordo  di
programma entro il 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di
iniziative nel settore della  ricerca  mineraria  di  base  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752,  come  modificato
dall'articolo 3 della legge  15  giugno  1984,  n.  246,  nonche'  la
realizzazione, sulla  base  delle  procedure  e  delle  modalita'  da
stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione  Sardegna,  di  interventi  di
riabilitazione  ambientale  nei  bacini  minerari  caratterizzati  da
attivita' minerarie  dismesse  o  in  fase  di  dismissione;  per  le
predette finalita' e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di  lire
1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993. 
  7. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  6,  valutato  in
lire  29.900  milioni  per  l'anno   1993,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non  erogate  per  la
mancata attuazione di programmi di attivita' minerarie, nonche' delle
disponibilita' in conto residui, a valere sui  capitoli  7900,  7901,
7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
1993.  Le  predette  somme,  individuate  con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa. 
  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche  nel  conto  dei
residui". 
  Nel titolo, sono soppresse le parole: "della Sardegna".