(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 
   APRILE 1993, N. 122. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, il capoverso 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai  fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione,
e' punito: 
    a) con la reclusione sino a tre anni chi  diffonde  in  qualsiasi
modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico,
ovvero incita a commettere o commette  atti  di  discriminazione  per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, incita a commettere o commette violenza o atti di  provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi"; 
   al comma 1, il capoverso 2 e' soppresso; 
   al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. E'  vietata  ogni  organizzazione,  associazione,  movimento  o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni"; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "1- bis. Con la sentenza di condanna per  uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o  per  uno  dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale  puo'
altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie: 
    a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per finalita' sociali o di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter; 
    b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima  di
altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; 
    c) sospensione della  patente  di  guida,  del  passaporto  e  di
documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non
superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di  armi  proprie
di ogni genere; 
    d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma,  ad  attivita'  di
propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc-
cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a  tre
anni. 
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  di  grazia  e
giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui  al
comma 1- bis, lettera a). 
  1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della  collettivita',
da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva  per  un
periodo massimo di dodici  settimane,  deve  essere  determinata  dal
giudice  con  modalita'  tali  da  non   pregiudicare   le   esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 
  1-quinquies.  Possono   costituire   oggetto   dell'attivita'   non
retribuita a favore della collettivita': la prestazione di  attivita'
lavorativa  per  opere  di  bonifica   e   restauro   degli   edifici
danneggiati, con scritte, emblemi o simboli  propri  o  usuali  delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui  al  comma  3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;  lo  svolgimento
di lavoro a favore di  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di
volontariato, quali  quelle  operanti  nei  confronti  delle  persone
handicappate,  dei   tossicodipendenti,   degli   anziani   o   degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per  altre
finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 
  1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore  di
strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati". 
  All'articolo 2: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Chiunque,  in  pubbliche   riunioni,   compia   manifestazioni
esteriori  od  ostenti  emblemi  o  simboli  propri  o  usuali  delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui  all'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e' punito con  la  pena  della
reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire
cinquecentomila"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove  si  svolgono  competizioni
agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi  o  simboli  di
cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno"; 
   al comma 3, dopo le parole: "della legge 13 ottobre 1975, n. 654,"
sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dalla legge  9
ottobre 1967, n. 962,"; e le parole: "il divieto di accesso  disposto
a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto  di
accesso". 
 All'articolo 3: 
   al comma 1, dopo  le  parole:  "l'attivita'  di"  e'  inserita  la
seguente: "organizzazioni,"; e le parole: "da un  terzo  alla  meta'"
sono sostituite dalle seguenti: "fino alla meta'". 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 5 (Perquisizioni e sequestri). - 1. Quando si procede per  un
reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti
dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3,  della  legge  13  ottobre
1975, n. 654, e dalla legge  9  ottobre  1967,  n.  962,  l'autorita'
giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al  quale
sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che  l'autore
se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio  o
per altre attivita' comunque connesse  al  reato.  Gli  ufficiali  di
polizia  giudiziaria,  quando   ricorrano   motivi   di   particolare
necessita'   ed   urgenza   che   non   consentano   di    richiedere
l'autorizzazione  telefonica  del  magistrato   competente,   possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza  ritardo  e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della  Repubblica,  il
quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro  le  succes-
sive quarantotto ore. 
  2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma  1
quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od  ordigni
esplosivi  o  incendiari  ovvero  taluni   degli   oggetti   indicati
nell'articolo 4 della  legge  18  aprile  1975,  n.  110.  E'  sempre
disposto,  altresi',  il  sequestro  degli  oggetti  e  degli   altri
materiali sopra indicati nonche' degli emblemi, simboli  o  materiali
di  propaganda  propri  o  usuali  di  organizzazioni,  associazioni,
movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967,  n.  962,  e  13
ottobre 1975,  n.  654,  rinvenuti  nell'immobile.  Si  osservano  le
disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice  di  procedura
penale. Qualora l'immobile sia in proprieta', in godimento o  in  uso
esclusivo  a  persona  estranea  al  reato,  il  sequestro  non  puo'
protrarsi per oltre trenta giorni. 
  3.  Con  la  sentenza  di  condanna  o  con  la  sentenza  di   cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi
di particolare gravita', dispone la confisca dell'immobile di cui  al
comma 2 del presente articolo,  salvo  che  lo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato.  E'  sempre  disposta  la  confisca  degli
oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2". 
 All'articolo 6: 
   al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
   dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. All'articolo 380,  comma  2,  lettera  l),  del  codice  di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: 
', delle organizzazioni, associazioni,  movimenti  o  gruppi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654'"; 
   il comma 6 e' soppresso. 
  All'articolo 7: 
   al comma 1, le  parole:  "commi  1,  lettera  b),  2  e  3,"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1,  lettera  b),  e  3,";  dopo  le
parole: "legge 13 ottobre 1975, n. 654," sono inserite  le  seguenti:
"o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,"; e
le parole: "risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di"
sono sostituite dalle seguenti:  "sussistono  concreti  elementi  che
consentono di ritenere che l'attivita' di organizzazioni,"; 
   al comma 3, le parole: "lo  scioglimento  dell'associazione"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "lo  scioglimento  dell'organizzazione,
associazione".