TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA
REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE.
Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana
PREOCCUPATI per l'aumento del traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope, a livello internazionale, e della sua
incidenza sull'aumento del tasso di criminalita' in ciascun Paese;
CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali sostanze e'
quello via mare;
DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo
mondiale di contrastare tale traffico, integrando cosi' la
Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra del 1958 sul
Diritto del Mare;
HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a tal fine hanno
convenuto quanto segue:
Articolo 1°
Definizioni
Ai fini del presente Trattato si intendera':
a) - per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque
marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone;
b) - per nave da guerra una nave, secondo la definizione dell'art.
8, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a
cio' autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti
Autorita' nazionali;
c) - ai soli effetti previsti dagli articoli 4, 5 e 6, le
espressioni "vessillo inalberato dalla nave" e "nave battente la
bandiera" si riferiscono tanto alla nave che alzi la bandiera del
proprio Stato quanto alla nave che, non avendo alcuna bandiera
alzata, appartenga ad una persona fisica o giuridica di una delle
Parti.