(Trattato- art. 1)
TRATTATO TRA IL REGNO DI SPAGNA  E  LA  REPUBBLICA  ITALIANA  PER  LA
REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI DROGA IN MARE. 
             Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana 
PREOCCUPATI  per  l'aumento  del  traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope, a  livello  internazionale,  e  della  sua
incidenza sull'aumento del tasso di criminalita' in ciascun Paese; 
CONSAPEVOLI che uno dei canali di distribuzione di tali  sostanze  e'
quello via mare; 
DESIDERANDO cooperare, mediante un Trattato bilaterale, all'obiettivo
mondiale  di  contrastare  tale   traffico,   integrando   cosi'   la
Convenzione  di  Vienna  contro  il  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope e la Convenzione di Ginevra  del  1958  sul
Diritto del Mare; 
HANNO DECISO di concludere un Trattato sulla repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ed a  tal  fine  hanno
convenuto quanto segue: 
Articolo 1° 
Definizioni 
Ai fini del presente Trattato si intendera': 
a) - per nave qualsiasi costruzione o galleggiante che operi in acque
marittime e che contenga o trasporti cose e/o persone; 
b) - per nave da guerra una nave, secondo  la  definizione  dell'art.
8›, punto 2., della Convenzione di Ginevra sull'Alto Mare del 1958, a
cio' autorizzata ed il cui intervento sia coordinato dalle competenti
Autorita' nazionali; 
c) - ai soli  effetti  previsti  dagli  articoli  4›,  5›  e  6›,  le
espressioni "vessillo inalberato dalla  nave"  e  "nave  battente  la
bandiera" si riferiscono tanto alla nave che  alzi  la  bandiera  del
proprio Stato quanto  alla  nave  che,  non  avendo  alcuna  bandiera
alzata, appartenga ad una persona fisica o  giuridica  di  una  delle
Parti.