(Trattato- art. 5)
Articolo 5° 
Diritto di intervento 
1. - Nel caso di fondati sospetti del realizzarsi di taluno dei fatti
previsti nell'art. 2, ciascuna Parte riconosce all'altra  il  diritto
di intervenire, in sua rappresentanza, nelle acque site al di la' del
limite del proprio mare territoriale, sopra le navi e qualunque altra
imbarcazione o galleggiante che alzino bandiera  dell'altra  Parte  o
che ne abbiano comunque la nazionalita'. Restano fermi  i  poteri  di
polizia attribuiti da ciascun  ordinamento  sulle  navi  battenti  la
bandiera nazionale. 
2. - Nell'esercizio di questa competenza, le  navi  da  guerra  o  le
aeronavi militari o altre navi o  aeronavi  a  tal  fine  debitamente
autorizzate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e
che sono identificabili come navi o aeronavi in servizio dello  Stato
di una delle Parti, potranno inseguire, fermare ed abbordare la nave,
verificare i documenti, interrogare le persone che si trovano a bordo
e, se  permangono  i  fondati  sospetti,  visitare  la  nave  stessa,
procedere al sequestro  della  droga  ed  all'arresto  delle  persone
coinvolte e, se occorre,  condurre  la  nave  al  porto  idoneo  piu'
vicino, informandone - se possibile prima, altrimenti, subito dopo  -
lo Stato di cui la nave batte bandiera o di  cui  abbia  comunque  la
nazionalita'. 
3. - Detta competenza sara' esercitata in conformita'  con  le  norme
generali del diritto internazionale. 
4. - Quando una misura  e'  adottata  in  applicazione  del  presente
articolo,  le  Parti  interessate  tengono  debitamente  conto  della
necessita' di non pregiudicare la sicurezza  della  vita  in  mare  e
quella della nave e del suo carico e di non recare  pregiudizio  agli
interessi commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o  di  ogni
altro Stato interessato. 
In ogni caso, ove l'intervento sia avvenuto  senza  che  ricorressero
motivi di sospetto sufficienti ad eseguire l'operazione, la Parte che
l'ha portata a termine puo' essere ritenuta responsabile di eventuali
perdite o danni, salvo che sia  stato  effettuato  ad  istanza  dello
Stato di bandiera. 
5. -  Nel  caso  di  contenzioso  relativo  al  riconoscimento  della
responsabilita' per le eventuali perdite  e  danni  a  seguito  degli
interventi indicati ai punti 1. e 2., nonche' alla  misura  del  loro
indennizzo, ciascuna delle due Parti riconosce  la  competenza  della
Camera Internazionale di Arbitrato di Londra.