(Trattato- art. 6)
Articolo 6° 
Rinuncia alla Giurisdizione 
1. - La Parte  che  avesse  realizzato  uno  dei  controlli  previsti
dall'articolo 5, potra' chiedere allo Stato di bandiera di rinunciare
alla sua giurisdizione preferenziale. 
2. - Lo Stato di bandiera esaminera' la richiesta secondo buona  fede
e, per adottare la propria decisione, terra'  conto,  fra  gli  altri
criteri, del luogo della cattura, della acquisibilita'  delle  prove,
della possibile connessione di  processi,  della  nazionalita'  degli
implicati e della loro residenza. 
3. - Se lo Stato di  bandiera  rinuncia  alla  propria  giurisdizione
preferenziale, dovra' inviare all'altro Stato  le  informazioni  e  i
documenti in  suo  possesso.  Se  lo  Stato  di  bandiera  decide  di
esercitare la propria giurisdizione, l'altro Stato dovra'  trasferire
allo  Stato  preferente  la  documentazione  e  le  fonti  di   prova
acquisite, il corpo del reato, le persone arrestate e qualsiasi altro
elemento attinente al procedimento. 
4. - La decisione di esercitare  la  giurisdizione  dovra'  pervenire
alla Parte richiedente entro il termine di sessanta giorni a  partire
dalla data di ricevimento della richiesta. 
Gli atti giudiziari necessari e urgenti da eseguire, come da  prassi,
insieme  alla  comunicazione  della  decisione   di   esercitare   la
giurisdizione, sono regolati  dall'ordinamento  dello  Stato  che  ha
proceduto all'intervento. 
Equivale a rinuncia alla propria giurisdizione il decorso del termine
previsto  dal  presente  articolo  senza  che  sia  pervenuta  alcuna
decisione. 
Oltre ai canali abituali di comunicazione, le Parti  designeranno  le
rispettive Autorita' centrali competenti ad inoltrare le richieste di
giurisdizione.