(Trattato- art. 7)
Articolo 7° 
Cooperazione giudiziaria 
1. - L'assistenza giudiziaria sara'  fornita  in  conformita'  con  i
Trattati internazionali in materia, vincolanti le Parti. 
2. - La custodia cautelare scontata nel territorio di una delle Parti
sara' detratta dalla  pena  che  verra'  comminata  dallo  Stato  che
esercitera' la propria giurisdizione.