Articolo 9°
Disposizioni finali
1. Il presente Trattato sara' ratificato e gli strumenti di ratifica
saranno scambiati in Madrid al piu' presto possibile.
2. Il presente trattato entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio
degli strumenti di ratifica e restera' in vigore a tempo
indeterminato, salvo che una delle Parti non notifichi, per via
diplomatica, all'altra Parte la sua volonta' di porre termine al
Trattato, che cessera' i suoi effetti sei mesi dopo la data di
ricevimento della notifica.
3. All'atto dello scambio degli strumenti di ratifica le Parti
procederanno alla designazione delle rispettive Autorita' centrali
previste dall'art. 6° paragrafo 4.
A conferma di quanto sopra, i sottoscritti hanno firmato il presente
trattato.
Redatto in Madrid in doppia copia in lingua italiana e spagnola. I
due testi fanno ugualmente fede.
Madrid, 23 marzo 1990
PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SPAGNA
Parte di provvedimento in formato grafico