(Allegato)
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 331 
   All'articolo 4: 
     al comma 3, lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Resta ferma la facolta'  del  depositario  autorizzato  di
assolvere l'obbligo di cui  alla  presente  lettera  mediante  idonea
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa"; 
     al comma 4, dopo le parole: "I depositi fiscali"  sono  inserite
le seguenti "si intendono compresi nel circuito doganale e". 
   All'articolo 7, al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le
parole: "con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a
quello dell'effettivo rimborso". 
   All'articolo 15, al comma 1, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    "c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente
del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali  inquadrate  in
ambito NATO, nonche' alle forze armate di cui  all'articolo  1  della
decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli  usi
consentiti". 
   All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e  il
quinto periodo sono sostituiti dai  seguenti:  "Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche al prodotto  denominato  biodiesel,
ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato
come  carburante,  come  combustibile,  come  additivo   ovvero   per
accrescere il volume finale dei  carburanti  e  dei  combustibili.  A
decorrere dal 1 gennaio 1994 il biodiesel e' esentato dall'accisa nei
limiti di un contingente annuo pari a 250.000 tonnellate. Entro  tale
data saranno definiti con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le   caratteristiche
merceologiche  del  biodiesel,  i  requisiti  degli   operatori,   le
caratteristiche tecniche degli  impianti  di  produzione,  i  vincoli
relativi all'origine di  oli  vegetali  provenienti  da  semi  oleosi
coltivati in regime di set-aside ai sensi del  regolamento  (CEE)  n.
334/93 della Commissione, del 15  febbraio  1993,  ed  i  criteri  di
ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato
istanza di produzione ed immissione in  consumo.  Il  contingente  di
biodiesel in esenzione di accisa potra' essere innalzato fino  ad  un
massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  e  con  il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali.  Per  il  trattamento
fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni  dell'articolo  29.  Alle  attivita'  di
produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel  si  applica  il
regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8  febbraio  1934,  n.
367, e successive modificazioni. In prima applicazione,  il  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  autorizza  in  via
provvisoria l'esercizio di impianti gia' in  funzione  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Possono  essere  altresi'
esonerati dall'accisa i  carburanti  ed  i  combustibili  di  origine
agricola nell'ambito di progetti pilota per lo  sviluppo  tecnologico
di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili  ottenuti
da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere  dal
1 gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalita'  da  stabilire  con
decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   e   per   il
coordinamento delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  a
programmi di  produzione  preventivamente  autorizzati  dagli  organi
competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria". 
   All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata: 
     il numero 6 e' sostituito dal seguente: 
   " 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce e nella florovivaistica... 
10% aliquota normale. 
   L'agevolazione e' limitata al solo gasolio e olio combustibile. 
   L'agevolazione viene  concessa  anche  mediante  crediti  o  buoni
d'imposta sulla base di criteri  oggettivi  stabiliti,  in  relazione
alla estensione dei terreni, alla qualita' e quantita' delle colture,
alla dotazione delle macchine  e  delle  attrezzature  effettivamente
utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e forestali"; 
    al numero 12, lettera b), le parole : "a vapore" sono  sostituite
dalle seguenti: "e vapore". 
   All'articolo 27: 
    al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:  ",
da  un  rappresentante  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato   con
qualifica non inferiore  a  vice  avvocato  generale,  dal  direttore
generale della azienda  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e  da  un
rappresentante della Ragioneria generale dello Stato"; 
      dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   "4-bis. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione  di
cui  al  comma  4  in  sostituzione   dei   funzionari   appartenenti
all'Amministrazione centrale di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287.  Il
direttore generale del Dipartimento  delle  dogane  e  delle  imposte
indirette partecipa  al  consiglio  di  amministrazione  dell'Azienda
autonoma dei Monopoli di Stato in qualita' di membro di  diritto.  Ai
componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle  dogane  e
delle  imposte  indirette  e'  corrisposto  un  gettone  di  presenza
stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
Ministro del tesoro, con le modalita' ed i criteri di cui al comma  2
dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357". 
   All'articolo 29, al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: 
   "1. L'imposta  di  fabbricazione  sui  fiammiferi,  di  produzione
nazionale o di provenienza comunitaria, si applica  con  le  aliquote
vigenti al 1 gennaio 1993 e con le seguenti modalita':". 
   Dopo l'articolo 29, e' inserito il seguente: 
   "Art. 29-bis. - (Contributo di riciclaggio sul polietilene). -  1.
A decorrere dal 1 gennaio  1994  viene  istituito  un  contributo  di
riciclaggio sul polietilene vergine commercializzato  sul  territorio
nazionale destinato alla produzione di film plastici  utilizzati  nel
mercato interno, nella misura del 10 per cento del valore  fatturato.
Il contributo e' dovuto sul polietilene di produzione  nazionale,  di
provenienza comunitaria e su quello importato  dai  Paesi  terzi.  Lo
stesso  contributo  e'  dovuto  sui  film  plastici  importati  o  di
provenienza comunitaria. 
    2. Obbligati al pagamento del contributo sono: 
      a) il fabbricante per il polietilene  ottenuto  nel  territorio
nazionale; 
      b) il soggetto acquirente per i prodotti di provenienza 
comunitaria 
      c) l'importatore per i prodotti importati dai Paesi terzi. 
    3. Sono esenti dal contributo il polietilene rigenerato ed i film
plastici di provenienza  comunitaria  e  d'importazione  ottenuti  da
polietilene rigenerato. 
    4.  Il  contributo  e'  riscosso  e  versato  secondo   modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. I proventi del contributo sono  destinati,  secondo
criteri fissati dal Ministro dell'ambiente d'intesa con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  ad  agevolare  il
finanziamento delle attivita' di: 
      a) raccolta differenziata, recupero e rigenerazione  di  scarti
di film di polietilene, al fine di ridurne l'impatto ambientale e  di
ridurre l'uso delle discariche; 
      b) sviluppo dei mercati  d'impiego  dei  materiali  provenienti
dalla rigenerazione e dal riciclaggio dei film di polietilene. 
    5. Per il ritardato pagamento del  contributo  si  applicano  gli
interessi previsti dalle norme sulle imposte  di  fabbricazione.  Per
l'omesso pagamento si applica, indipendentemente  dal  pagamento  del
contributo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal
doppio al quadruplo del contributo dovuto. 
    6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta  di
confine sui sacchetti di plastica, istituite con l'articolo 1,  comma
8, del decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre  1988,  n.  475,  e  successive
modificazioni, sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1994". 
    All'articolo 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione  dalla
accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come
carburante per autotrazione, non e' soggetto al  trattamento  fiscale
previsto  dall'articolo   17,   comma   3,   del   presente   decreto
limitatamente a  programmi  sperimentali  autorizzati  dal  Ministero
dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  a),
del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre  1992,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre  1992,  e  successive
modificazioni, per un quantitativo massimo di  100.000  ettanidri  di
alcole etilico denaturato,  e  fino  al  31  dicembre  1993;  l'onere
relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, e'  posto
a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201". 
     All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le  parole:
"e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge  2  febbraio
1993, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e  succes-
sive  modificazioni,  relativamente  agli  estratti  ed  essenze  non
contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori". 
     All'articolo 36: 
      al comma 2, numero 24), dopo le parole: "lettere a) e b)"  sono
inserite le seguenti: "del primo comma"; e sono aggiunte, in fine, le
parole: "e, fino al 1996, quelli  relativi  agli  interventi  per  il
recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai  movimenti
sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984"; 
      al comma 2, numero 25), dopo le parole: "lettere a) e b)"  sono
inserite le seguenti: "del primo comma"; 
      al comma 2, il numero 41-bis) e' sostituito dal seguente: 
   "41-bis) prestazioni di  carattere  socio-sanitario  ed  educativo
rese da cooperative sociali e loro consorzi"; 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Nella tabella A, parte seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
  "41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di  appalto
aventi  ad  oggetto  la  realizzazione   delle   opere   direttamente
finalizzate  al  superamento  o  alla  eliminazione  delle   barriere
architettoniche".; 
   al comma 3, lettera c), al numero 127-quinquies), dopo le  parole:
"ed  eolica"  sono  soppresse   le   parole:   "ceduti   da   imprese
costruttrici"; 
   al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
   "c-bis) dopo il numero 127-quaterdecies) e' aggiunto il seguente: 
  "127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui  al  numero
127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di  recupero
di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto  1978,  n.  457,  esclusi
quelli di cui alle lettere a) e  b)  del  primo  comma  dello  stesso
articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi"; 
   al comma 8, lettera a), al capoverso, le parole: " 304 e  seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156  "
sono sostituite dalle seguenti:  "305  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo  2
della legge 29 gennaio 1992, n. 58"; 
   al comma 9, lettera a), punto 3), il numero 27-ter) e'  sostituito
dal seguente: 
   "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare
o ambulatoriale in comunita' e simili, in  favore  degli  anziani  ed
inabili adulti, di tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto  pubblico,
da  istituzioni  sanitarie  riconosciute   che   erogano   assistenza
pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, nonche' da co-
operative e loro consorzi, sia  direttamente  che  in  esecuzione  di
appalti, convenzioni e contratti in genere"; 
   dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
  "11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto  aventi  ad
oggetto gli interventi di recupero  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si  applica
alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il  29  agosto
1993 nei confronti  dello  Stato  e  degli  altri  enti  ed  istituti
indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e  24
dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993."; 
    al comma  12,  dopo  le  parole:  "della  ristrutturazione  degli
edifici" sono inserite le seguenti: " e delle opere  pubbliche  e  di
pubblica utilita'"; e dopo le parole: "e  successive  proroghe"  sono
inserite le seguenti: ", ne' compete nelle ipotesi in  cui  l'imposta
addebitata per  rivalsa  abbia  dato  luogo  a  detrazione  ai  sensi
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; 
    dopo il comma 12, e' inserito il seguente: 
   "12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano  alle
operazioni dipendenti da contratti relativi  alla  costruzione,  alla
ricostruzione, alla ristrutturazione,  delle  opere  pubbliche  e  di
pubblica utilita' conclusi entro il  29  giugno  1993  nei  confronti
dello Stato e  degli  enti  e  istituti  indicati  nell'ultimo  comma
dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate
e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto
n. 633, entro il 31 dicembre 1993."; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite  dai  comuni
in via espropriativa non si considerano,  agli  effetti  dell'imposta
sul valore aggiunto, operazioni svolte  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e  non
si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate, ne' e'  consentita  la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  19-ter. Al comma  12-bis  dell'articolo  10  del  decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Resta
fermo il trattamento fiscale gia' applicato  e  non  si  fa  luogo  a
rimborsi di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la  variazione  di
cui all'articolo 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e succesive modificazioni". 
  All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi:  "Tuttavia  se  gli  effetti  traslativi  o  costitutivi  si
producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati  nel
momento in cui si producono tali effetti  e  comunque  dopo  un  anno
dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza  di
contratti estimatori  e  simili,  l'acquisto  di  essi  si  considera
effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte  del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno
dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo
operano a condizione che  siano  osservati  gli  adempimenti  di  cui
all'articolo 50, comma 5 ". 
  All'articolo  46,  al  comma  5,  le  parole:   "   trenta   giorni
dall'effettuazione "  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "  il  mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  ";  e  le  parole:   "   il
quindicesimo giorno successivo " sono sostituite dalle seguenti: " il
mese seguente". 
  All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo e'  sostituito  dal
seguente: " L'elenco riepilogativo delle cessioni  e  degli  acquisti
deve contenere anche l'indicazione  dei  soggetti  passivi  in  altro
Stato membro o  nel  territorio  dello  Stato  ai  quali  sono  stati
inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38,
comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o  manipolazione
nonche' la specifica del relativo titolo". 
  All'articolo 54: 
   al comma 9, le parole: " il 31 marzo 1993 " sono sostituite  dalle
seguenti: " la stessa data, purche' regolarizzati entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto "; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "9-bis. Il comma 4 dell'articolo 6  del  decreto-legge  23  gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75, e' sostituito dal seguente: 
  "4. Nei  casi  di  omessa  presentazione,  di  incompletezza  o  di
inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi  si  applicano
le sanzioni, le riduzioni e le esimenti  previste  dall'articolo  45,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633,  e  successive  modificazioni;  per  l'omissione  o  la
inesattezza dei dati di cui agli articoli 21  e  23  del  regolamento
(CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano  le
sanzioni  amministrative  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle
suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli
51 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, e successive modificazioni; si applicano altresi',  anche  agli
uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni". 
  All'articolo 57, al comma 2, dopo le  parole:  "  all'articolo  40,
comma 9, " sono inserite le seguenti: " e all'articolo 58 ". 
  All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota  2
sono aggiunte, in fine, le parole: " Tra gli atti sociali soggetti  a
tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle  quote  sociali
di cui agli articoli 2479  e  2479-bis  del  codice  civile  ne'  gli
elenchi dei soci depositati  a  norma  degli  articoli  2435,  ultimo
comma, e 2493 del codice civile ". 
  All'articolo 62: 
   al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  parole:  "  e
sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "  Le  associazioni
sindacali  e  di  categoria  operanti  nel   settore   agricolo   per
l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano  il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficente
di redditivita' del 9 per cento e determinano  l'imposta  sul  valore
aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni  imponibili  in
misura pari a un terzo del suo  ammontare,  a  titolo  di  detrazione
forfettaria   dell'imposta   afferente   agli   acquisti   ed    alle
importazioni.  Per  tale  attivita'  gli  obblighi  di  tenuta  delle
scritture contabili sono limitati alla registrazione  delle  ricevute
fiscali su apposito registro preventivamente  vidimato.  Le  suddette
associazioni possono optare per la  determinazione  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  per  la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari;  l'opzione  deve  essere  esercitata  nella   dichiarazione
annuale  relativa  all'imposta  sul  valore   aggiunto   per   l'anno
precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle  entrate  nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul  reddito  per  l'anno
precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate
e, in ogni caso, per almeno un triennio"."; 
   al comma 13, primo periodo, dopo le  parole:  "legge  14  novembre
1992, n. 438," sono inserite le  seguenti:  "e  di  cui  all'articolo
62-ter del presente decreto"; 
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  " 24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31  dicembre  1992,  i
soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  possono
presentare la dichiarazione dei redditi propri  entro  il  31  luglio
1993". 
  Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti: 
  "Art.  62-bis.  -  (Studi  di  settore).  -  1.  Gli   uffici   del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle  finanze,  sentite  le
associazioni professionali e di categoria,  elaborano,  entro  il  31
dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi
di settore al fine di rendere piu' efficace l'azione  accertatrice  e
di consentire una  piu'  articolata  determinazione  dei  coefficenti
presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, e  successive  modificazioni.  A  tal  fine  gli  stessi  uffici
identificano campioni significativi di contribuenti  appartenenti  ai
medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di  individuare
elementi  caratterizzanti  l'attivita'  esercitata,  con  particolare
riferimento  agli  acquisti  di  beni  e  servizi,  ai  prezzi   medi
praticati, ai consumi di materie prime  e  sussidiarie,  al  capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai  beni  strumentali
impiegati, alla localizzazione dell'attivita'  e  ad  altri  elementi
significativi in relazione all'attivita'  esercitata.  Gli  studi  di
settore sono approvati con decreti del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31  dicembre  1995,
possono essere soggetti  a  revisione  ed  hanno  validita'  ai  fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995. 
  Art. 62-ter. - (Accertamento induttivo sulla  base  del  contributo
diretto lavorativo). - 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate
dall'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  e  dall'articolo
12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154.  e  successive
modificazioni, per il periodo  di  imposta  1994,  gli  uffici  delle
entrate  possono  determinare  induttivamente  il  reddito  derivante
dall'esercizio di attivita' commerciali o di arti e professioni sulla
base del solo contributo diretto  lavorativo,  determinato  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato  decreto-legge  n.  69  del
1989 convertito, con modificazioni, dalla citata  legge  n.  154  del
1989, e successive modificazioni.  La  disposizione  si  applica  nei
riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  esercitano
attivita' commerciali o arti e professioni, i cui ricavi  o  compensi
nel   periodo   d'imposta   non   superano   l'ammontare    indicato,
rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto  comma
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.  La  disposizione
si applica esclusivamente alle imposte dirette. 
  2. L'accertamento di cui  al  comma  1  e'  effettuato  a  pena  di
nullita'previa  richiesta  al   contribuente,   anche   per   lettera
raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto  entro  sessanta
giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi  per  cui,  in
relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attivita',  il
reddito dichiarato e' inferiore al contributo diretto  lavorativo.  I
motivi non addotti in risposta  alla  richiesta  di  chiarimenti  non
possono essere fatti valere in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di
accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del  1973,  e  succes-
sive  modificazioni,  possono  applicarsi  anche  per  l'accertamento
induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
  4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei
redditi  del  periodo  d'imposta  precedente,  adeguano  il   reddito
d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni  al
contributo diretto lavorativo,  non  si  applicano,  nel  limite  del
maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste  dall'articolo  55,
quarto comma, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di
ricavi o compensi nelle scritture contabili. 
  5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis,  comma
1, del decreto-legge 19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  novembre  1992,  n.  438,   possono
dichiarare un reddito inferiore al contributo  diretto  lavorativo  a
condizione che: 
   a) l'acconto versato nell'anno 1993  sia  pari  al  95  per  cento
dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per  cento
dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla  dichiarazione  per
l'anno 1993  computando  il  reddito  d'impresa  o  quello  derivante
dall'esercizio di arti e  professioni  in  misura  non  inferiore  al
contributo diretto lavorativo; 
     b)  l'indicazione  di  un  reddito  inferiore  sia  giustificata
allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che
puo' anche  consistere  in  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio;   l'idoneita'   delle    circostanze,    risultanti    dalla
documentazione,  a  giustificare  la  dichiarazione  di  un   reddito
inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da  un  centro
autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi  1  e
2, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  tramite  il  direttore
tecnico; in sede  di  impugnazione  dell'atto  di  accertamento,  non
possono  essere  fatti  valere  motivi   non   risultanti   da   tale
documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni  manifestamente
infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200  mila  a  lire  2
milioni e le  pene  pecuniarie  per  infedele  dichiarazione  di  cui
all'articolo 46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei  contribuenti,
nella misura massima. Gli uffici  delle  entrate,  nel  caso  in  cui
ritengano    insufficienti    tali     giustificazioni,     procedono
all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui
ai commi da 1  a  3,  indipendentemente  dalla  previa  richiesta  di
chiarimenti. 
     6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del  decreto-
legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1992, n. 438,  e  il  primo  periodo  del  comma  9
dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
     Art. 62-quater. - (Modifiche alla  disciplina  dell'accertamento
induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi). - 1.  All'articolo
12  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo  39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni,  gli  uffici   delle   entrate   possono   determinare
induttivamente l'ammontare dei ricavi,  dei  compensi  e  del  volume
d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1  dell'articolo
11,  tenendo  conto  di  altri  elementi  eventualmente  in  possesso
dell'ufficio specificamente  relativi  al  singolo  contribuente.  La
disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi  da  quelli
indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di  cui  all'articolo
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni  che
abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un
ammontare non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
optato per il regime ordinario  di  contabilita'.  L'accertamento  e'
effettuato, a pena di nullita',  previa  richiesta  al  contribuente,
anche per lettera  raccomandata,  di  chiarimenti  da  inviare  entro
sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i  motivi  per
cui,  in  relazione   alle   specifiche   condizioni   di   esercizio
dell'attivita', i ricavi, i compensi  o  i  corrispettivi  dichiarati
sono   inferiori   a   quelli   risultanti   dall'applicazione    dei
coefficienti. I motivi non addotti  in  risposta  alla  richiesta  di
chiarimenti non possono essere fatti valere in sede  di  impugnazione
dell'atto di accertamento; di cio' l'Amministrazione finanziaria deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta"; 
     b) il comma 3 e' abrogato; 
     c) il comma 4 e' sostituito dal seguente : 
     "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale entro  il  31  dicembre  1993,  sono  stabiliti  i
criteri ed i principi di bilancio che attengono ad una normale tenuta
della contabilita', nonche' i criteri e le condizioni procedurali per
l'applicazione dei coefficenti di cui all'articolo 11 ai  fini  della
determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto,  anche
nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  optato  per  il  regime  di
contabilita' ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti
il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di  studio,
composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria  e  delle
organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare
i criteri e i principi di  bilancio  che  attengono  ad  una  normale
tenuta della  contabilita',  mancando  i  quali  si  applicheranno  i
coefficienti  di  cui  al  medesimo  articolo  11,  ai   fini   della
determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto,  anche
nei confronti dei soggetti di cui al presente comma.  In  ogni  caso,
nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  optato  per  il  regime  di
contabilita' ordinaria, i  suddetti  coefficienti  sono  utilizzabili
qualora diano luogo, in concorso con altri  elementi,  a  presunzioni
gravi,  precise  e  concordanti  di  manifesta   infondatezza   delle
risultanze contabili per quanto  attiene  alla  fedele  registrazione
delle  componenti  positive  del  reddito.  I  coefficienti  di   cui
all'articolo 11 possono essere  altresi'  utilizzati  ai  fini  della
programmazione dell'attivita' di controllo anche  nei  confronti  dei
soggetti tenuti al regime di contabilita' ordinaria". 
     2. Il sesto comma dell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 e  successive  modificazioni,
e' sostituito dal seguente : 
    "Le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  possono  trovare
applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume
di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n,
154, e successive modificazioni tenendo  conto  dell'indicazione  dei
motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui  al  comma  1
dello stesso articolo 12". 
    3. Per  il  periodo  d'imposta  1993  ai  fini  dell'accertamento
induttivo  dei  ricavi,  compensi  e  corrispettivi   di   operazioni
imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993. 
    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
    Art.  62-quinquies.  -  (Accertamento   parziale   e   iscrizione
provvisoria a ruolo - Abrogazioni). - 1.  Il  comma  2  dell'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni, e' abrogato. 
    2. Al primo comma dell'articolo 15  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte,  in  fine,
le parole: "e per meta' in  caso  si  accertamento  parziale  di  cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni". 
    3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1992,  n.438,
e' abrogato. 
     4. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  3  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
     Art. 62-sexies. - (Attivita' di accertamento  nei  riguardi  dei
contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).  -  1.
Indipendentemente dall'attivita' di accertamento effettuata ai  sensi
dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attivita'
di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996  una  quota  non
inferiore al 20 per cento  della  capacita'  operativa  degli  uffici
delle  entrate  e  di  quella  destinata  dalla  Guardia  di  finanza
all'attivazione del programma disposto con  decreto  ministeriale  e'
diretta al controllo delle posizioni dei  contribuenti  di  cui  allo
stesso articolo 62-ter che  nella  dichiarazione  dei  redditi  hanno
indicato: 
     a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti
dall'esercizio di  arti  o  professioni  di  ammontare  inferiore  al
contributo diretto lavorativo, se  gli  uffici  delle  entrate  hanno
ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del  comma
5 dell'articolo 62-ter; 
     b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti
dall'esercizio di  arti  o  professioni  di  ammontare  inferiore  al
contributo diretto lavorativo; 
     c) per i periodi d'imposta 1992  e  1993,  redditi  d'impresa  o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore
a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991. 
     2. La Direzione centrale per l'accertamento e la  programmazione
del Dipartimento delle entrate e i servizi per  l'accertamento  e  la
programmazione delle  direzioni  regionali  delle  entrate  eseguono,
sulla base di piani annuali  o  in  via  straordinaria,  controlli  e
verifiche per l'accertamento dei tributi devoluti alla competenza del
Dipartimento delle entrate, avvalendosi di tutti i poteri di indagine
previsti dalle singole leggi d'imposta. Le notizie, le informazioni e
i dati acquisiti, nonche' i risultati delle verifiche eseguite,  sono
comunicati agli uffici competenti ai fini dell'accertamento. 
     3. Gli accertamenti  di  cui  agli  articoli  39,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600, e  successive  modificazioni,  e  54  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza  di  gravi
incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e
quelli  fondatamente  desumibili  dalle   caratteristiche   e   dalle
condizioni di esercizio  della  specifica  attivita'  svolta,  ovvero
dagli studi di settore elaborati ai sensi  dell'articolo  62-bis  del
presente decreto. 
     4. All'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
     a) nel primo comma, lettera d), le parole "e dal controllo" sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo", 
     b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarita'
ta' formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarita'
formali". 
   All'articolo 63: 
     al comma 5, le parole da " Il Ministro delle  finanze"  fino  a:
"provvede:"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il  Ministro  delle
finanze, richiesto il parere  delle  amministrazioni  assegnatarie  o
consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero  delle
finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:"; 
     e' aggiunto, in fine, il seguente comma : 
     "6-bis. La disposizione contenuta nella nota V)  all'articolo  4
della tariffa, parte l, allegata al testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  deve  essere
interpretata nel senso che l'aliquota prevista  alla  lettera  e)  si
applica  anche  quando  la  formazione  dell'atto  pubblico  o  della
scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro 
un anno dall'apertura della successione". 
   All'articolo 65: 
     al comma 5, primo periodo, le parole: "dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:  "dal  3
febbraio 1992"; e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "  Le
autovetture nonche' gli autoveicoli per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e di cose muniti di impianto  che  consente  la  circolazione
mediante l'alimentazione del motore con gas  di  petrolio  liquefatto
nonche' con gas  metano,  con  data  di  iscrizione  sulla  carta  di
circolazione   del   veicolo   che   attesti   l'avvenuto    collaudo
dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed  il
31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla  legge
21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i  primi  tre
periodi annuali di pagamento delle  tasse  automobilistiche,  nonche'
per  eventuali  periodi  per   i   quali   siano   dovuti   pagamenti
integrativi"; 
     al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: "erariali
e regionali" sono sostituite dalle seguenti: "erariali,  regionali  e
per abbonamento all'autoradiotelevisione"; 
     e' aggiunto, in frine, il seguente comma: 
     "12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo  17
della legge 6 marzo 1976,  n.  51,  introdotto  dall'articolo  8  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai
fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai  commi
4 e 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  novembre  1992,
n.438". 
   All'articolo 66: 
     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Gli  stessi  atti"
sono inserite le seguenti: ",  nonche'  gli  atti  di  fusione  e  le
operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al  predetto
articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992,"; 
     dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
     "6-bis. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e  loro
consorzi disciplinati dai principi della mutualita',  in  conformita'
all'articolo 26 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ed
iscritti nei registri prefettizi o  nello  schedario  generale  della
cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte
di bollo e di registro: 
      a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di  ammissione
e recesso dei soci e gli atti, documenti  e  registri  relativi  alle
operazioni previste dai rispettivi statuti, con  la  sola  esclusione
degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti  dall'imposta  di
bollo in modo assoluto; 
     b)  gli  atti  costitutivi  e  modificativi  sono   soggetti   a
registrazione gratuita; 
     c) gli atti,  documenti  e  registri  relativi  alle  operazioni
previste  dai  rispettivi  statuti,  per  i  quali  sia  prevista  la
registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa,
assolta una sola  volta  per  ciascun  atto  registrato,  compresi  i
relativi allegati. 
    6-ter: Le disposizioni di cui  al  comma  6-bis  si  applicano  a
partire dal 1 gennaio 1993"; 
    al comma 8, capoverso  1,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    "c-bis)  Istituti  autonomi  per  le  case   popolari,   comunque
denominati, e loro consorzi"; 
    al comma 9, il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
determinazione della quota A)  di  cui  al  citato  paragrafo  11  si
calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993"; 
    dopo il comma 9, e' inserito il seguente: 
    "9-bis.  I  versamenti   eseguiti   dagli   enti   pubblici   per
l'esecuzione delle attivita' previste dall'articolo 4, lettere a), b)
e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
9 maggio 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132  dell'8
giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17  settembre
1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  novembre
1988, n. 492, non devono intendersi  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni  di  servizi,  ne'
devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si da'  luogo
a rimborsi"; 
     al comma 10, lettera b), numero  1),  capoverso,  le  parole:  1
ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: " 1 gennaio 1994"; 
     dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: 
     "10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati  i
versamenti  eseguiti  sulla   base   delle   disposizioni   contenute
nell'articolo 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2  marzo
1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 213, nonche' nel  presente  articolo,
nella parte in  cui  sostituiscono  l'articolo  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, anche  qualora  non  sia  stata  esercitata  l'opzione
prescritta dalle disposizioni stesse. In  tale  caso  l'opzione  deve
essere  comunicata  all'ufficio  IVA  con  la  dichiarazione  annuale
relativa al 1993. 
      10-ter. Alla legge 23 marzo 1981,  n.  91,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti:" alla data del 31 dicembre 1994"; 
      b) all'articolo 17, primo comma,  le  parole:  "entro  un  anno
dall'entrata in vigore della  legge  stessa"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicebre 1994"; 
      il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      "14. Nei confronti delle societa' per azioni  e  delle  aziende
speciali istituite ai sensi degli articolui 22 e  23  della  legge  8
giugno 1990,  n.  142,  nonche'  nei  confronti  dei  nuovi  consorzi
costituiti a norma degli articoli 25 e 60  della  medesima  legge  si
applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a
quello rispettivamente di acquisizione della personalita' giuridica o
della trasformazione in aziende speciali consortili, le  disposizioni
tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza"; 
     e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     "22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato puo' concedere
alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici  nonche'  alle
aziende di notoria solvibilita' l'esonero  dall'obbligo  di  prestare
cauzione per le forniture di merci proprie e  di  terzi  che  formano
oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in  tutti
i casi in cui  detto  obbligo  previsto.  Il  beneficio  puo'  essere
revocato in qualsiasi momento, quando  sorgono  fondati  dubbi  sulla
solvibilita' dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda
devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare  la
prescritta cauzione". 
     All'articolo 69: 
     al comma 3, lettera a), le parole: ". Sono, altresi', abilitati"
sono sostituite dalle seguenti: ". In  attesa  dell'adeguamento  alle
direttive  comunitarie  in  materia  di  esercizio  di  attivita'  di
consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono,
altresi', abilitati"; dopo le parole: "29 settembre  1973,  n.  600,"
sono inserite le seguenti: "i soggetti  iscritti  alla  data  del  30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per  la  subcategoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia e commercio o equipollenti o  di  di-  ploma  di  ragioniere
limitatamente alle materie concernenti le  imposte  di  registro,  di
successione, i tributi locali, l'IVA,  l'IRPEF,  l'ILOR  e  l'IRPEG";
alla medesima lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Sono  inoltre  abilitati   all'assistenza   tecnica   dinanzi   alle
commissioni tributarie i funzionari delle associazioni  di  categoria
che, alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto  dalla
Intendenza  di  finanza   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'articolo 30, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636", 
     al comma 3, lettera h) numero 1), capoverso 2, le parole:" o per
le quali pendeva il  termine  alla  data  del  15  gennaio  1993,  il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  "sono  sostituite
dalle seguenti: " o per le  quali  pende  il  termine  alla  data  di
entrata in vigore del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
predetta data,"; 
     al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "ed i termini per
la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore"; 
     al comma 6, le parole: "14 dicembre 1931" sono sostituite  dalle
seguenti : "14 settembre 1931".