(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 
   AGOSTO 1993, N. 332. 
  All'articolo 1: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.  Allo  scopo  di  far  fronte  alla  straordinaria   necessita'
determinata dal  ripetersi,  sul  territorio  nazionale,  di  incendi
boschivi di vasta dimensione e gravita' possono essere utilizzati gli
stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di  cui  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e  disponibili  sul
capitolo 7302, per la parte non concernente  l'accensione  di  mutui,
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente"; 
   al comma 2, le parole: "aree protette,  con  particolare  riguardo
al" sono sostituite dalle altre: "zone boschive,  con  priorita'  per
quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno
anche il"; dopo le parole: "potenziamento dei mezzi  antincendio  del
Corpo forestale dello Stato e del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco"  sono  inserite   le   seguenti:   "e   di   quelli   relativi
all'avvistamento degli incendi"; 
   al comma 3, sono soppresse le parole: "adottate  anche  in  deroga
alle norme vigenti, ivi  comprese  quelle  di  contabilita'  generale
dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,"; 
   al comma 5, sono soppresse le parole: ", anche nel conto residui". 
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis. - 1. All'articolo 9 della legge 1 marzo 1975,  n.  47,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  'Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le
zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti  o  danneggiati
dal fuoco e' vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo. 
  E' fatto obbligo al sindaco di compilare e  trasmettere,  entro  il
mese  di  ottobre  di  ogni  anno,  alla  regione  ed  al   Ministero
dell'ambiente una planimetria,  in  adeguata  scala,  del  territorio
comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non  sono  consentite
destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio  per
almeno dieci anni. In tutti gli atti  di  comprovendita  di  aree  ed
immobili  ricadenti  nei  territori  sopra   indicati   deve   essere
espressamente richiamato, pena la  nullita'  dell'atto,  il  suddetto
vincolo'".