MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1993, N. 332. All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessita' determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravita' possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente"; al comma 2, le parole: "aree protette, con particolare riguardo al" sono sostituite dalle altre: "zone boschive, con priorita' per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il"; dopo le parole: "potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi"; al comma 3, sono soppresse le parole: "adottate anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,"; al comma 5, sono soppresse le parole: ", anche nel conto residui". Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. All'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 'Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco e' vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo. E' fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di comprovendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullita' dell'atto, il suddetto vincolo'".