(all. 1 - art. 1)
             COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
          DI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI
           DI CUI AGLI ARTICOLI 106 E 107 DEL TESTO UNICO
           Istruzioni per la compilazione del modello 19/D
                 AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE
   Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via  diretta  o
per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per
interposta  persona partecipano in misura superiore al 5% al capitale
sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o  da  quote
di  una  societa'  iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107
del Testo Unico sono  tenuti,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
acquisizione  della  partecipazione  medesima,  a darne comunicazione
alla societa' partecipata e:
- all'Ufficio Italiano dei Cambi, se la partecipazione si riferisce
  ad un intermediario finanziario iscritto solo nell'elenco  generale
  di cui all'articolo 106 del Testo Unico; oppure
- alla Banca d'Italia, qualora l'intermediario finanziario
  partecipato   sia   iscritto  anche  nell'elenco  speciale  di  cui
  all'articolo 107 del Testo Unico medesimo (1).
___________
              (1) Si precisa che non sono  tenuti  ad  effettuare  le
          comunicazioni  di  cui si tratta i partecipanti al capitale
          degli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 113
          del Testo Unico.
   A detta comunicazione,  sempre  che  venga  superata  la  predetta
soglia   del   5%,   sono  altresi'  tenute  le  societa'  fiduciarie
intestatarie di azioni  o  quote  per  conto  di  terzi,  nonche'  le
societa'  di  gestione  di fondi comuni di investimento mobiliare con
riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il  patrimonio
dei fondi o delle SICAV gestiti.
   Indipendentemente  dal  raggiungimento  della  soglia del 5%, sono
tenuti ad  effettuare  le  comunicazioni  coloro  che  esercitano  il
controllo sulle societa' in questione ai sensi dell'art. 23 del Testo
Unico.
   Non e' tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro
per le partecipazioni detenute indirettamente.
   Dovra' essere effettuata una nuova comunicazione:
a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni
   superiori  a  multipli  di  5%  (10%,  15%,  20%,  25%,  30%. 35%,
   40%...95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto;
b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di
   cui al punto a) o della soglia del 5%;
c) per tutte le ipotesi in cui - indipendentemente dalle circostanze
   di cui ai punti a) e b) - si tratti  di  acquisto  o  perdita  del
   controllo sulla societa' ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico;
d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti
   interposti,   nei   casi   precisati   nelle   istruzioni  per  la
   compilazione del quadro F.
   Tale nuova comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine
di trenta giorni dall'operazione che  ha  determinato  la  variazione
(1).
___________
              (1)    Si   precisa   che   nelle   ipotesi   in   cui,
          successivamente all'invio  della  comunicazione  in  esame,
          l'intermediario  finanziario  iscritto nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del Testo Unico  venga  iscritto  anche
          nell'elenco  speciale  di  cui all'art. 107 del Testo Unico
          medesimo o, viceversa, cessi di esservi  iscritto,  non  e'
          dovuta - per questo solo fatto - una nuova comunicazione.
   Nel  caso  in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta,
l'obbligo di comunicazione e' assolto  solo  dal  soggetto  posto  al
vertice della catena partecipativa, a condizione che:
- il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la
  partecipazione  nella societa' (cfr. parte superiore del quadro F),
  quando tale interessenza  diretta  sia  superiore  alla  soglia  di
  rilevanza.  In  caso  contrario,  il  soggetto  in questione andra'
  solamente indicato;
- vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il
  soggetto titolare delle azioni  o  quote  (individuati  secondo  le
  istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra).
   L'obbligo  di  segnalazione non sussiste per i soggetti interposti
tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo  alla  catena
partecipativa,  cui  l'interessenza  e'  in definitiva riconducibile.
Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun  soggetto  interessato
di  procedere  in  via  autonoma  all'inoltro  del  modello,  ove  ne
ricorrano le condizioni.
   Nel  caso  di  comunione  pro-indiviso  della  partecipazione,  la
comunicazione  puo'  essere  effettuata  da un rappresentante comune,
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c.  Nell'ipotesi  in
cui,  oltre alla quota posseduta in comproprieta' con altri soggetti,
il  comunista  (che  non   sia   rappresentante   comune)   possieda,
direttamente  o  indirettamente, altre partecipazioni, il medesimo e'
tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a
tali altre azioni o quote.
   Ai fini del calcolo della percentuale non va  tenuto  conto  delle
partecipazioni  prive  del  diritto  di  voto  (ad esempio, azioni di
risparmio);  al  contrario,  occorre  tener  conto  anche  di  quelle
partecipazioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio,
azioni  o  quote  proprie),  o per atti di disposizione negoziale (ad
esempio, azioni o quote date in garanzia), del diritto di voto  sulle
medesime.
   Nell'ipotesi  di partecipazioni oggetto di contratto di pegno e di
usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario,  ricorrendone
le  condizioni,  dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in
cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alla partecipazione.
   Nell'ipotesi  di  azioni  possedute  a  titolo  di  deposito,   il
depositario,   ricorrendone   le  condizioni,  dovra'  effettuare  la
segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente  il
diritto di voto inerente alle azioni.
   Nell'ipotesi  di  azioni di contratto di riporto, sia il riportato
che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano
superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre  a
chi spetti esercitare il diritto di voto.
   La partecipazione posseduta deve essere rapportata, per il calcolo
della  percentuale,  al capitale sottoscritto rappresentato da azioni
con diritto di voto o da quote quale risulta dall'atto costitutivo  e
dalle  successive  modificazioni.  Per le societa' cooperative dovra'
farsi riferimento al capitale sottoscritto quale risulta  dall'ultimo
bilancio  approvato  ovvero  a  seguito  di  eventuali  operazioni di
aumento del capitale sociale di natura straordinaria (1).
___________
              (1) Il modulo andra' compilato in tutte  le  sue  parti
          anche  per  le societa' cooperative benche' per le medesime
          la percentuale di partecipazione al  capitale  sociale  non
          sia   indicativa  dei  diritti  di  voto  in  virtu'  delle
          previsioni che regolano tali  diritti  in  queste  societa'
          (voto capitario).
   La comunicazione andra' inviata:
a) all'intermediario finanziario partecipato, nonche'
b) in caso di partecipazioni in un intermediario iscritto solo
   nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico, in copia
   semplice  all'Ufficio  Italiano  dei  Cambi  -  Via  delle Quattro
   Fontane, 123 - 00184 Roma;
c) in caso di partecipazioni al capitale di un intermediario iscritto
   anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico, in
   duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha
   sede  la  societa'  partecipata.  Qualora  la  sede  legale  della
   societa'  non  coincida  con  quella  della direzione centrale, la
   documentazione andra' inviata alla Filiale provinciale della Banca
   d'Italia ove ha sede la direzione centrale della societa'.
   Il modello previsto per la comunicazione  potra'  essere  ritirato
presso  l'intermediario partecipato o presso la Associazione Bancaria
Italiana.
   Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno  in  cui  sono
state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.
   E'  opportuno  che  gli  intermediari  finanziari  iscritti  negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo  Unico,  provvedano,
con le forme ritenute piu' opportune, a dare comunicazione di cio' ai
propri   soci,   specificando   tutti   gli   elementi  necessari  ai
partecipanti per segnalare correttamente la  propria  posizione  agli
organi di vigilanza e alla societa' stessa. Dovranno, in particolare,
essere  comunicati:  la  denominazione  sociale  in  chiaro,  la sede
legale, il codice  fiscale,  le  informazioni  relative  al  capitale
sociale richieste nel modello.
   Si   precisa   che   l'obbligo   in  esame  si  considera  assolto
esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D (2).
___________
              (2) Pertanto, il modello e'  utilizzato  anche  per  le
          partecipazioni   in   intermediari  finanziari  con  azioni
          quotate in borsa o negoziate al mercato  ristretto.  Per  i
          partecipanti in tali societa' restano fermi gli obblighi di
          comunicazione  alla  CONSOB prescritti dalla legge 7 giugno
          1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni.
   Nelle  more  della  diffusione  dei   nuovi   modelli   19/D,   le
comunicazioni  possono  essere  effettuate  utilizzando  il modulo di
segnalazione previsto dal provvedimento della Banca d'Italia  del  22
luglio  1993.  In  tale  caso,  i  soggetti  interessati provvedono a
modificare opportunamente tale modulo di segnalazione con riferimento
sia  all'intestazione  del  modulo  medesimo, sia agli altri elementi
informativi ora previsti.
   Per i casi di omessa, ritardata o falsa comunicazione,  gli  artt.
110 e 140 del Testo Unico prevedono sanzioni penali e civili.
                      MODALITA' DI COMPILAZIONE
Quadro A: DICHIARANTE
   Andranno  riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le
persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo  eventuali
titoli)  e,  per  le persone giuridiche, le societa' di persone e gli
enti, la ragione o denominazione  sociale,  quale  risulta  dall'atto
costitutivo  e  dalle  successive  modificazioni  nonche' l'eventuale
sigla sociale.
   Qualora  il  dichiarante  sia  un'istituzione  creditizia   andra'
indicato anche il relativo codice ABI.
   Per  la  specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei
seguenti codici:
          Specie
08  Societa' semplice
41  Societa' in accomandita per azioni
42  Societa' in accomandita semplice
43  Societa' in nome collettivo
51  Societa' per azioni
52  Societa' a responsabilita' limitata
61  Societa' cooperativa a responsabilita' limitata
62  Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata
14  Enti vari
74  Enti e Societa' non residenti
- Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro
  la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi
  di seguito specificate:
1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del
   limite del 5%  della  partecipazione  per  la  quale  il  soggetto
   dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti,
   titolare  della  partecipazione  o del diritto di voto, sempreche'
   tale superamento non comporti l'ipotesi  di  cui  alla  successiva
   causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il
   superamento,  in  aumento  o in diminuzione, delle soglie del 10%,
   15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%,  70%,  75%,
   80%,  85%,  90%,  95%  o il raggiungimento del 100%, sempreche' la
   variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3
   e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale
   entro il limite  previsto  del  5%.  Tale  causale  dovra'  essere
   indicata  anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di
   cui al quadro  A  (ad  es.  cambiamento  della  titolarita'  della
   partecipazione  per  successione mortis causa, cambio di residenza
   ovvero variazione  della  denominazione  sociale,  trasformazione,
   fusione, trasferimento della sede legale).
   In  ipotesi  di  successione  mortis  causa  o di fusione, i nuovi
   soggetti titolari della partecipazione, oltre  ad  effettuare  una
   segnalazione  a  proprio  nome  (con  causale  1  o  2),  dovranno
   comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto
   in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la  causale
   3.
4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto o perdita del
   controllo  sulla  societa',  come  definito dall'art. 23 del Testo
   Unico.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui non essendosi
   verificata  una  delle  ipotesi  precedenti,   siano   intervenute
   modificazioni   nel  contenuto  informativo  del  quadro  F,  come
   precisato nelle relative istruzioni.
Qualunque sia la  causale  della  dichiarazione,  il  modello  andra'
compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia
al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata
al momento di invio della dichiarazione.
- Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra'
  indicata  la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro
  il quale deve essere eseguita la comunicazione.
  In caso di trasferimento per successione mortis causa,  acquisto  o
  trasferimento   per  atto  tra  vivi,  costituzione  di  pegno,  di
  usufrutto o di deposito, dovra'  farsi  riferimento  alla  data  di
  perfezionamento   dell'atto,   secondo   la  rispettiva  disciplina
  civilistica.
  Nell'ipotesi in cui le variazioni  della  partecipazione  si  siano
  verificate   per  successive  fasi  o  operazioni,  si  dovra'  far
  riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato  il
  superamento di detto limite.
Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA
   Andranno  indicati,  negli  appositi spazi, la denominazione della
societa' partecipata e il codice fiscale, nonche'  il  settore  (o  i
settori) di attivita' in cui essa opera.
- Settore di attivita': andra' indicato, secondo i codici di seguito
  riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attivita'
  esercitata.
  1) credito al consumo
  2) factoring
  3) leasing finanziario
  4) altre attivita' di concessione di finanziamenti
  5) assunzione di partecipazioni
  6)  prestazione  di  servizi  di  pagamento,  ivi  compresi  quelli
  relativi
     a carte di credito e di debito
  7) intermediazione in cambi
- Capitale sociale in azioni con diritto di voto o quote: andra'
  indicato:
  a) per le partecipazioni in societa' il cui capitale e' ripartito
     in azioni: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con
     diritto di voto, quale risulta  dall'atto  costitutivo  e  dalle
     successive  modificazioni.  Per  le  societa' cooperative andra'
     indicato il numero  delle  azioni  con  diritto  di  voto  quale
     risulta  dall'ultimo  bilancio  approvato  ovvero  a  seguito di
     eventuali operazioni di aumento del capitale sociale  di  natura
     straordinaria;
  b) per le partecipazioni in societa' il cui capitale non e'
     ripartito  in  azioni:  l'ammontare complessivo (valore in lire)
     del capitale sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e suc-
     cessive modificazioni oppure, in caso di  societa'  cooperative,
     dall'ultimo  bilancio  approvato  ovvero  a seguito di eventuali
     operazioni   di   aumento   del   capitale   sociale  di  natura
     straordinaria.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: ove del caso,
  andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti  il  capitale
  aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
  Nelle  ipotesi  di variazione del capitale di societa' con capitale
  fisso, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre  dal  momento
  in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. Tale termine coin-
  cide  per tali societa' con l'iscrizione nel registro delle imprese
  dell'attestazione dell'avvenuta variazione.
Nelle ipotesi di aumento del capitale sociale di natura straordinaria
da  parte  di  societa'  cooperative,   l'eventuale   obbligo   della
segnalazione  decorre  dal  momento  in  cui  l'aumento  di  capitale
medesimo e' stato interamente sottoscritto.
- Valore nominale unitario: andra' indicato il valore nominale delle
  azioni. Per le partecipazioni in societa' il cui  capitale  non  e'
  ripartito in azioni andra' indicato il valore convenzionale di 1.
Quadro C: PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
- Azioni o quote possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero
  di  azioni  o  l'ammontare  delle  quote (1) aventi diritto di voto
  possedute direttamente, suddivise secondo il titolo  del  possesso;
  per  le  azioni  o  quote  in proprieta' e per le azioni oggetto di
  contratto  di  riporto,  il  riquadro   dovra'   essere   compilato
  indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare
  o meno del diritto di voto.
___________
              (1)  Per  ammontare  delle  quote si intende, anche nel
          seguito, il valore in lire delle quote possedute,  e  cioe'
          il capitale nominale della societa' diviso per il numero di
          quote e moltiplicato per il numero di quote possedute.
- Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto
  di  voto: in questo riquadro - che dovra' essere compilato solo dal
  proprietario  che  sia  privato  del   diritto   di   voto   ovvero
  relativamente  ad  azioni o quote oggetto di contratto di riporto -
  va indicato il numero di azioni o l'ammontare delle  quote  per  le
  quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
  andra' indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle
  quote  per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto.
  Il numero di azioni o l'ammontare delle quote con diritto  di  voto
  deve  corrispondere  alla  differenza  tra il totale delle azioni o
  l'ammontare complessivo delle quote possedute  e  il  totale  delle
  azioni  o  l'ammontare  complessivo  delle  quote  per  le quali il
  soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
  indicato  il  numero  delle   azioni   aventi   diritto   di   voto
  nell'assemblea  ordinaria,  anche  ove detto numero coincida con il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B:  Nell'ipotesi  in  cui  i  diritti   di   voto   inerenti   alla
partecipazione  posseduta  direttamente dal dichiarante facciano capo
ai  soggetti  del  quadro  D  (societa'  controllate,  fiduciarie   e
interposte  persone), le relative azioni ovvero quote non vanno indi-
cate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni  o  quote  in  nuda
proprieta'  per  le  quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i
relativi diritti di voto ad una  propria  societa'  controllata).  Al
fine  di  evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate
esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.
Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA'
          CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
- Azioni o quote possedute: andra' riportato il numero di azioni o
  l'ammontare delle quote aventi diritto di  voto  possedute  per  il
  tramite  di  societa'  controllate  (1), fiduciarie e di interposte
  persone, suddivise per il titolo di possesso di queste ultime.  Per
  le  azioni  o  quote  in  proprieta'  e  per  le  azioni oggetto di
  contratto   di    riporto,    il    riquadro    andra'    compilato
  indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano
  titolari  o  meno  del  diritto di voto. L'indicazione dei soggetti
  interposti andra'  riportata  nel  quadro  F  secondo  le  relative
  istruzioni.  Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a
  diverso titolo, a uno o piu' soggetti (rientranti  nelle  categorie
  delle  societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le
  stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso.
___________
              (1) Ai fini della definizione di  societa'  controllata
          si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del Testo Unico.
- Azioni o quote per le quali le societa' controllate, fiduciarie e
  le  interposte  persone sono private del diritto di voto: in questo
  riquadro, che dovra' essere compilato solo per le  azioni  o  quote
  possedute  a  titolo  di  proprieta'  e  per  le  azioni oggetto di
  contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni  o
  l'ammontare  delle  quote  per le quali i soggetti interposti siano
  privati del diritto di voto, a meno che il voto  stesso  spetti  ad
  altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona.
- Azioni o quote con diritto di voto in capo alle societa'
  controllate, fiduciarie e alle interposte persone: andra' riportato
  il  numero complessivo delle azioni o l'ammontare complessivo delle
  quote per le quali i predetti soggetti siano titolari  del  diritto
  di voto. Tale numero o ammontare deve corrispondere alla differenza
  tra  il  totale  delle  azioni  o quote possedute e il totale delle
  azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano  privati  del
  voto.
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
  indicato   il   numero   delle   azioni   aventi  diritto  di  voto
  nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero  coincida  con  il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B.:  Nelle  ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni o
quote  possedute  dai  soggetti  di  cui  al   quadro   D   (societa'
controllate,  fiduciarie  e  interposte  persone)  facciano  capo  al
soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni o quote non vanno
indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda
proprieta' per le quali le sociata'  controllate  abbiano  ceduto  in
usufrutto  i  relativi  diritti  di voto al proprio controllante). Al
fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote  andranno  indicate
esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.
Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA
          SOCIETA'  FIDUCIARIE O SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI
          D'INVESTIMENTO MOBILIARE
   Tale  quadro  andra'  compilato  dalle  societa'  fiduciarie   che
posseggano  a  qualunque  titolo  azioni  o  quote per conto di altri
soggetti nonche' dalle  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di
investimento  mobiliare  con  riferimento  all'ammontare  complessivo
delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri  fondi  e  dai
patrimoni delle SICAV gestite (1).
___________
              (1)  Va  da  se'  che  l'obbligo  di  comunicazione non
          sussiste per i controllanti le fiduciarie e le societa'  di
          gestione  con  riferimento alle azioni o quote detenute per
          conto dei fiducianti e dei fondi.
- Azioni o quote possedute: andra' indicato il numero complessivo di
  azioni o l'ammontare delle quote  con  diritto  al  voto  possedute
  dalla  societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione dichiarante
  per conto di altri soggetti.
- Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto
  di voto: andra' riportato il numero di azioni o  l'ammontare  delle
  quote  per  le  quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto
  diverso dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione.
- Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante:
  il numero di azioni o l'ammontare delle  quote  deve  corrispondere
  alla  differenza  tra il totale delle azioni o quote possedute e le
  azioni o quote per le quali la societa' fiduciaria o la societa' di
  gestione sia privata del diritto di voto.
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
  indicato  il  numero  delle   azioni   aventi   diritto   di   voto
  nell'assemblea  ordinaria,  anche  ove detto numero coincida con il
  numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
- Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una societa'
  fiduciaria, andra' indicato il numero dei fiducianti come segue:
  1. caselle 1: andra' indicato il fiduciante con azioni o quote in
     misura superiore al 50%, specificando nella seconda  casella  la
     percentuale posseduta da tale soggetto;
  2. caselle 2: andra' indicato il numero dei fiducianti con azioni o
     quote  in  misura  superiore  al  5% e fino al 50%, specificando
     nella seconda casella la percentuale complessivamente  posseduta
     da tali soggetti.
   Le  medesime  istruzioni  si  applicano  anche ai soggetti diversi
dalle societa' fiduciarie o dalle societa' di gestione che posseggano
azioni o quote per conto di terzi.
Riepilogo
- Azioni o quote totali possedute: andra' indicato il numero totale
  delle azioni o l'ammontare delle quote possedute  dal  dichiarante,
  in  proprio,  per  il  tramite  di  altri  soggetti, in qualita' di
  societa' fiduciaria o di societa' di gestione di  fondi  comuni  di
  investimento,  indipendentemente  dalla  titolarita' del diritto di
  voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni
  o quote possedute ed il capitale sociale con diritto di voto di cui
  al quadro B.
  Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di  verificare  la
  sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
  indicato  il  numero  totale  delle  azioni  con  diritto  di  voto
  nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante,  in  proprio  o
  per   il  tramite  di  altri  soggetti,  in  qualita'  di  societa'
  fiduciaria  o  di  societa'  di  gestione  di   fondi   comuni   di
  investimento,  indipendentemente  dalla  titolarita' del diritto di
  voto. Andra' inoltre indicato  il  rapporto  percentuale  tra  tali
  azioni  ed  il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto
  di voto nell'assemblea ordinaria.
- Azioni o quote con diritto di voto possedute: andra' riportato il
  numero delle azioni o l'ammontare delle quote calcolato effettuando
  la somma dei quadri C, D, ed E per  il  quale  il  dichiarante,  in
  proprio,  per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa'
  fiduciaria  o  di  societa'  di  gestione  di   fondi   comuni   di
  investimento,  sia  titolare  di  diritti  di voto. Andra' indicato
  inoltre il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute  ed
  il capitale con diritto di voto di cui al quadro B.
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra'
  indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante,
  in  proprio  o  per  il  tramite  di altri soggetti, in qualita' di
  societa' fiduciaria o di societa' di gestione di  fondi  comuni  di
  investimento,  sia  titolare  del  diritto  di voto. Andra' inoltre
  indicato il rapporto percentuale tra tali  azioni  ed  il  capitale
  sociale  rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea
  ordinaria.
- Azioni o quote totali possedute alla data della precedente
  comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante  abbia  in
  precedenza  inviato  una  comunicazione attraverso il modello 19/D,
  andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella parte
  "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra  il  numero  totale
  delle  azioni  o  l'ammontare complessivo delle quote possedute dal
  dichiarante ed il capitale sociale con diritto di voto.
- Azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della
  precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante
  abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello
  19/D, andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella
  parte "Riepilogo" della precedente  comunicazione,  tra  il  numero
  delle  azioni o l'ammontare delle quote per il quale il dichiarante
  sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
   La prima pagina del modello andra' completata con  la  data  della
dichiarazione,  la  firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con
la  specifica  del  Codice  di  Avviamento  Postale),  ed  il  numero
telefonico.
   Dovranno  inoltre  essere  barrate  le  caselle  corrispondenti ai
quadri riempiti (B, C, D, E, F).
- Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei
  fogli che compongono la dichiarazione.
Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE
          INTERPOSTE  PERSONE  PER  IL  TRAMITE  DELLE   QUALI   SONO
          POSSEDUTE LE PARTECIPAZIONI
   Tale  quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato
il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate,
fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle  quali  il
dichiarante   possiede   partecipazioni  in  intermediari  finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli  articoli  106  e  107  del  Testo
Unico.
   Per  le  operazioni  che  comportino  una  modifica  nella  catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali
modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al
soggetto posto al vertice della catena stessa o ai  titolari  diretti
delle   azioni.   Negli   altri   casi   di  modifiche  nella  catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo  quando  il
soggetto  interposto  venga  a  detenere una partecipazione superiore
alle soglie rilevanti.
   Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:
- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della
  catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta;
- il tipo di rapporto di controllo del soggetto al vertice della
  catena partecipativa e il soggetto interposto.
   Per ciascun soggetto titolare in via diretta della  partecipazione
andra'  riempito  un  quadro  F su separati fogli secondo le seguenti
modalita':
- Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare
  delle azioni o quote  con  diritto  di  voto:  il  riquadro  andra'
  completato  per  ciascun  titolare  in via diretta di tali azioni o
  quote riportando le generalita' del soggetto secondo le  istruzioni
  relative  alla  compilazione  del  precedente  quadro A. Andra' poi
  riportata la partecipazione posseduta dal  soggetto  suddivisa  per
  titolo   del   possesso   secondo   le   istruzioni  relative  alla
  compilazione  del  precedente  quadro   D.   Il   riquadro   andra'
  sottoscritto  dal  soggetto  che partecipa direttamente al capitale
  della societa' qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore
  alle soglie di rilevanza.
- Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A
  ove il titolare sia intestatario fiduciario delle  azioni  o  quote
  della societa' per conto del dichiarante.
  Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la
  casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata
  al  dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero
  in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno  invece
  barrate:
- la casella D, se il rapporto di controllo e' determinato
  dall'esistenza di sindacati di voto;
- la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di
  nominare  o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre
  ipotesi previste dall'art. 23 del Testo Unico.
  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del  cumulo
  delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovra'
  tener  conto,  ai  fini delle'eventuale compilazione dei successivi
  riquadri relativi  ai  soggetti  interposti  (F1,  F2,  ecc.),  del
  soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la
  maggiore  partecipazione  nella  societa'  controllata. Pertanto, i
  riquadri dei soggetti interposti  non  andranno  compilati  ove  la
  maggior  partecipazione  nella  societa'  controllata  sia detenuta
  direttamente dal dichiarante.
- Soggetti interposti: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta
  in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio
  (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il  dichiarante  ed
  il  soggetto  titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il
  dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano piu'
  societa'   controllate   andra'   segnalata   una   unica    catena
  partecipativa  tenendo  conto,  in assenza di rapporti di controllo
  diretto, della societa' che, nell'ambito  del  gruppo,  detiene  la
  maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.
  Qualora  il  soggetto  interposto  sia  una  persona fisica, andra'
  indicato:
- nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto;
- nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato).
  Ove  per  la  segnalazione  dei  soggetti  interposti   non   fosse
  sufficiente  un  unico  foglio, la catena andra' descritta in fogli
  successivi numerati progressivamente.