COMUNICAZIONE DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTICOLI 106 E 107 DEL TESTO UNICO Istruzioni per la compilazione del modello 19/D AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE Tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che in via diretta o per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona partecipano in misura superiore al 5% al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote di una societa' iscritta negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima, a darne comunicazione alla societa' partecipata e: - all'Ufficio Italiano dei Cambi, se la partecipazione si riferisce ad un intermediario finanziario iscritto solo nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo Unico; oppure - alla Banca d'Italia, qualora l'intermediario finanziario partecipato sia iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico medesimo (1). ___________ (1) Si precisa che non sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui si tratta i partecipanti al capitale degli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 113 del Testo Unico. A detta comunicazione, sempre che venga superata la predetta soglia del 5%, sono altresi' tenute le societa' fiduciarie intestatarie di azioni o quote per conto di terzi, nonche' le societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con il patrimonio dei fondi o delle SICAV gestiti. Indipendentemente dal raggiungimento della soglia del 5%, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni coloro che esercitano il controllo sulle societa' in questione ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico. Non e' tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del Tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente. Dovra' essere effettuata una nuova comunicazione: a) per gli aumenti che comportino il possesso di partecipazioni superiori a multipli di 5% (10%, 15%, 20%, 25%, 30%. 35%, 40%...95%) o pari al 100% del capitale con diritto di voto; b) per la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto a) o della soglia del 5%; c) per tutte le ipotesi in cui - indipendentemente dalle circostanze di cui ai punti a) e b) - si tratti di acquisto o perdita del controllo sulla societa' ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico; d) per le modifiche della catena partecipativa dei soggetti interposti, nei casi precisati nelle istruzioni per la compilazione del quadro F. Tale nuova comunicazione dovra' essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall'operazione che ha determinato la variazione (1). ___________ (1) Si precisa che nelle ipotesi in cui, successivamente all'invio della comunicazione in esame, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico venga iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico medesimo o, viceversa, cessi di esservi iscritto, non e' dovuta - per questo solo fatto - una nuova comunicazione. Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione e' assolto solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che: - il modello sia sottoscritto anche da chi detiene direttamente la partecipazione nella societa' (cfr. parte superiore del quadro F), quando tale interessenza diretta sia superiore alla soglia di rilevanza. In caso contrario, il soggetto in questione andra' solamente indicato; - vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni o quote (individuati secondo le istruzioni per la compilazione del quadro F, cfr. infra). L'obbligo di segnalazione non sussiste per i soggetti interposti tra il partecipante diretto e il soggetto posto in capo alla catena partecipativa, cui l'interessenza e' in definitiva riconducibile. Resta ovviamente ferma la facolta' per ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello, ove ne ricorrano le condizioni. Nel caso di comunione pro-indiviso della partecipazione, la comunicazione puo' essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 c.c. Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota posseduta in comproprieta' con altri soggetti, il comunista (che non sia rappresentante comune) possieda, direttamente o indirettamente, altre partecipazioni, il medesimo e' tenuto ad effettuare un'autonoma comunicazione solo con riferimento a tali altre azioni o quote. Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle partecipazioni prive del diritto di voto (ad esempio, azioni di risparmio); al contrario, occorre tener conto anche di quelle partecipazioni per le quali il socio sia privato ex lege (ad esempio, azioni o quote proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni o quote date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime. Nell'ipotesi di partecipazioni oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario, ricorrendone le condizioni, dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alla partecipazione. Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario, ricorrendone le condizioni, dovra' effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di azioni di contratto di riporto, sia il riportato che il riportatore sono tenuti a rendere la comunicazione ove vengano superati i limiti percentuali sopra previsti, specificando inoltre a chi spetti esercitare il diritto di voto. La partecipazione posseduta deve essere rapportata, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto o da quote quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le societa' cooperative dovra' farsi riferimento al capitale sottoscritto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria (1). ___________ (1) Il modulo andra' compilato in tutte le sue parti anche per le societa' cooperative benche' per le medesime la percentuale di partecipazione al capitale sociale non sia indicativa dei diritti di voto in virtu' delle previsioni che regolano tali diritti in queste societa' (voto capitario). La comunicazione andra' inviata: a) all'intermediario finanziario partecipato, nonche' b) in caso di partecipazioni in un intermediario iscritto solo nell'elenco generale di cui all'art. 106 del Testo Unico, in copia semplice all'Ufficio Italiano dei Cambi - Via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma; c) in caso di partecipazioni al capitale di un intermediario iscritto anche nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico, in duplice copia alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la societa' partecipata. Qualora la sede legale della societa' non coincida con quella della direzione centrale, la documentazione andra' inviata alla Filiale provinciale della Banca d'Italia ove ha sede la direzione centrale della societa'. Il modello previsto per la comunicazione potra' essere ritirato presso l'intermediario partecipato o presso la Associazione Bancaria Italiana. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R. E' opportuno che gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico, provvedano, con le forme ritenute piu' opportune, a dare comunicazione di cio' ai propri soci, specificando tutti gli elementi necessari ai partecipanti per segnalare correttamente la propria posizione agli organi di vigilanza e alla societa' stessa. Dovranno, in particolare, essere comunicati: la denominazione sociale in chiaro, la sede legale, il codice fiscale, le informazioni relative al capitale sociale richieste nel modello. Si precisa che l'obbligo in esame si considera assolto esclusivamente mediante l'invio dei modelli 19/D (2). ___________ (2) Pertanto, il modello e' utilizzato anche per le partecipazioni in intermediari finanziari con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Per i partecipanti in tali societa' restano fermi gli obblighi di comunicazione alla CONSOB prescritti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more della diffusione dei nuovi modelli 19/D, le comunicazioni possono essere effettuate utilizzando il modulo di segnalazione previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 1993. In tale caso, i soggetti interessati provvedono a modificare opportunamente tale modulo di segnalazione con riferimento sia all'intestazione del modulo medesimo, sia agli altri elementi informativi ora previsti. Per i casi di omessa, ritardata o falsa comunicazione, gli artt. 110 e 140 del Testo Unico prevedono sanzioni penali e civili. MODALITA' DI COMPILAZIONE Quadro A: DICHIARANTE Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalita' del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le societa' di persone e gli enti, la ragione o denominazione sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni nonche' l'eventuale sigla sociale. Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia andra' indicato anche il relativo codice ABI. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici: Specie 08 Societa' semplice 41 Societa' in accomandita per azioni 42 Societa' in accomandita semplice 43 Societa' in nome collettivo 51 Societa' per azioni 52 Societa' a responsabilita' limitata 61 Societa' cooperativa a responsabilita' limitata 62 Societa' cooperativa a responsabilita' illimitata 14 Enti vari 74 Enti e Societa' non residenti - Causale della dichiarazione: andra' indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi di seguito specificate: 1. Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% della partecipazione per la quale il soggetto dichiarante e', in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreche' tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4. 2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% o il raggiungimento del 100%, sempreche' la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4. 3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovra' essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarita' della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale). In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. 4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto o perdita del controllo sulla societa', come definito dall'art. 23 del Testo Unico. 5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni. Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andra' compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione. - Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andra' indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. In caso di trasferimento per successione mortis causa, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovra' farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica. Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovra' far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite. Quadro B: SOCIETA' PARTECIPATA Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della societa' partecipata e il codice fiscale, nonche' il settore (o i settori) di attivita' in cui essa opera. - Settore di attivita': andra' indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attivita' esercitata. 1) credito al consumo 2) factoring 3) leasing finanziario 4) altre attivita' di concessione di finanziamenti 5) assunzione di partecipazioni 6) prestazione di servizi di pagamento, ivi compresi quelli relativi a carte di credito e di debito 7) intermediazione in cambi - Capitale sociale in azioni con diritto di voto o quote: andra' indicato: a) per le partecipazioni in societa' il cui capitale e' ripartito in azioni: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le societa' cooperative andra' indicato il numero delle azioni con diritto di voto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria; b) per le partecipazioni in societa' il cui capitale non e' ripartito in azioni: l'ammontare complessivo (valore in lire) del capitale sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e suc- cessive modificazioni oppure, in caso di societa' cooperative, dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria. - Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: ove del caso, andra' indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nelle ipotesi di variazione del capitale di societa' con capitale fisso, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa. Tale termine coin- cide per tali societa' con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione. Nelle ipotesi di aumento del capitale sociale di natura straordinaria da parte di societa' cooperative, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'aumento di capitale medesimo e' stato interamente sottoscritto. - Valore nominale unitario: andra' indicato il valore nominale delle azioni. Per le partecipazioni in societa' il cui capitale non e' ripartito in azioni andra' indicato il valore convenzionale di 1. Quadro C: PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE - Azioni o quote possedute: il dichiarante dovra' indicare il numero di azioni o l'ammontare delle quote (1) aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovra' essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. ___________ (1) Per ammontare delle quote si intende, anche nel seguito, il valore in lire delle quote possedute, e cioe' il capitale nominale della societa' diviso per il numero di quote e moltiplicato per il numero di quote possedute. - Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro - che dovra' essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni o quote oggetto di contratto di riporto - va indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto. - Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andra' indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante e' titolare del diritto di voto. Il numero di azioni o l'ammontare delle quote con diritto di voto deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute e il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto. - di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. N.B: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni ovvero quote non vanno indi- cate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprieta' per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria societa' controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni. Quadro D: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA - Azioni o quote possedute: andra' riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote aventi diritto di voto possedute per il tramite di societa' controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo di possesso di queste ultime. Per le azioni o quote in proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andra' compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andra' riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni. Nell'ipotesi in cui le azioni o quote facciano capo, a diverso titolo, a uno o piu' soggetti (rientranti nelle categorie delle societa' controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate per ciascun titolo di possesso. ___________ (1) Ai fini della definizione di societa' controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del Testo Unico. - Azioni o quote per le quali le societa' controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovra' essere compilato solo per le azioni o quote possedute a titolo di proprieta' e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovra' essere indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra societa' controllata, fiduciaria o interposta persona. - Azioni o quote con diritto di voto in capo alle societa' controllate, fiduciarie e alle interposte persone: andra' riportato il numero complessivo delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero o ammontare deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e il totale delle azioni o quote per le quali i ripetuti soggetti siano privati del voto. - di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. N.B.: Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni o quote possedute dai soggetti di cui al quadro D (societa' controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni o quote non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni o quote in nuda proprieta' per le quali le sociata' controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni. Quadro E: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETA' FIDUCIARIE O SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO MOBILIARE Tale quadro andra' compilato dalle societa' fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni o quote per conto di altri soggetti nonche' dalle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni o quote possedute dall'insieme dei propri fondi e dai patrimoni delle SICAV gestite (1). ___________ (1) Va da se' che l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le societa' di gestione con riferimento alle azioni o quote detenute per conto dei fiducianti e dei fondi. - Azioni o quote possedute: andra' indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote con diritto al voto possedute dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione dichiarante per conto di altri soggetti. - Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andra' riportato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla societa' fiduciaria o dalla societa' di gestione. - Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni o l'ammontare delle quote deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o quote possedute e le azioni o quote per le quali la societa' fiduciaria o la societa' di gestione sia privata del diritto di voto. - di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. - Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una societa' fiduciaria, andra' indicato il numero dei fiducianti come segue: 1. caselle 1: andra' indicato il fiduciante con azioni o quote in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto; 2. caselle 2: andra' indicato il numero dei fiducianti con azioni o quote in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti. Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa' fiduciarie o dalle societa' di gestione che posseggano azioni o quote per conto di terzi. Riepilogo - Azioni o quote totali possedute: andra' indicato il numero totale delle azioni o l'ammontare delle quote possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale sociale con diritto di voto di cui al quadro B. Di tale percentuale dovra' tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione. - di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, indipendentemente dalla titolarita' del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - Azioni o quote con diritto di voto possedute: andra' riportato il numero delle azioni o l'ammontare delle quote calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare di diritti di voto. Andra' indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni o quote possedute ed il capitale con diritto di voto di cui al quadro B. - di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andra' indicato il numero di azioni ordinarie per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualita' di societa' fiduciaria o di societa' di gestione di fondi comuni di investimento, sia titolare del diritto di voto. Andra' inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. - Azioni o quote totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute dal dichiarante ed il capitale sociale con diritto di voto. - Azioni o quote con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una comunicazione attraverso il modello 19/D, andra' indicato il rapporto percentuale, gia' segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni o l'ammontare delle quote per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto. La prima pagina del modello andra' completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico. Dovranno inoltre essere barrate le caselle corrispondenti ai quadri riempiti (B, C, D, E, F). - Numero fogli complessivi: andra' indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la dichiarazione. Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE PARTECIPAZIONI Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle societa' controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico. Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti. Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti: - l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della societa' interposta; - il tipo di rapporto di controllo del soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto. Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andra' riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalita': - Societa' controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni o quote con diritto di voto: il riquadro andra' completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni o quote riportando le generalita' del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andra' poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andra' sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della societa' qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza. - Rapporto con il soggetto dichiarante: andra' barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni o quote della societa' per conto del dichiarante. Nel caso di rapporto di controllo andra' barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo e' assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate: - la casella D, se il rapporto di controllo e' determinato dall'esistenza di sindacati di voto; - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del Testo Unico. Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovra' tener conto, ai fini delle'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella societa' controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggior partecipazione nella societa' controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante. - Soggetti interposti: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano piu' societa' controllate andra' segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della societa' che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato. Qualora il soggetto interposto sia una persona fisica, andra' indicato: - nella casella "denominazione sociale" il cognome di tale soggetto; - nella casella "eventuale sigla sociale" il nome di tale soggetto; - il codice fiscale; - l'indirizzo (comune di residenza, via, sigla provincia e stato). Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andra' descritta in fogli successivi numerati progressivamente.