(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
 
                 OGGETTO E VINCOLI DELLA CONCESSIONE
 
    La concessione prevede il diritto all'utilizzo della  miniera  di
carbone  Sulcis nonche' la realizzazione e gestione di nuovi impianti
di gassificazione per la produzione  di  energia  elettrica  a  ciclo
combinato,  con  una potenza netta compresa tra 350 e 450 MW, nonche'
per  la  cogenerazione  dei  fluidi  caldi.  Al  concessionario  sono
trasferite   a  titolo  gratuito  la  titolarita'  delle  concessioni
minerarie della Carbosulcis S.p.a. e gli impianti minerari realizzati
fino ad oggi da Carbosulcis S.p.a.
   Entro centottanta giorni  dall'affidamento  della  concessione  il
concessionario  deve  presentare  i  progetti  esecutivi  di tutte le
varianti rispetto ai progetti esistenti e di tutte  le  nuove  opere,
corredati   da   tutta   la   documentazione   necessaria   ai   fini
autorizzativi. Nelle more  dell'approvazione  di  tali  progetti,  il
concessionario  potra'  procedere alla realizzazione delle opere gia'
previste nei  progetti  approvati.  Tali  progetti  inoltre  dovranno
contenere  un  preciso  programma temporale per il raggiungimento dei
livelli di regime della produzione mineraria ed elettrica.
   Per le modalita' di cessione dell'energia elettrica  si  applicano
le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 25 settembre
1992.
   Il concessionario deve provvedere al rispetto dei  valori  massimi
di  emissione  in  atmosfera  indicati  nella tabella A1 del presente
allegato e deve indicare  idonee  destinazioni  dei  residui  solidi,
secondo le modalita' previste nel capitolato.
   Il  concessionario  deve,  inoltre,  assumere  tutto  il personale
attualmente in forza alla Carbosulcis e mantenere almeno tali livelli
occupazionali per tutta la durata della concessione, senza avvalersi,
dal momento del rilascio delle autorizzazioni  per  la  realizzazione
degli   impianti,   di   qualsivoglia  risorsa  pubblica  a  sostegno
dell'occupazione. Il livello occupazionale e'  riferito  a  tutte  le
nuove   attivita'   svolte  dal  concessionario  in  Sardegna  ed  in
particolare alla centrale elettrica oggetto della concessione.
   Il concessionario, in sede di progetti esecutivi,  deve  formulare
una ipotesi, corredata da precisi programmi economico-finanziari, per
la  costituzione di una societa' mista per la gestione degli impianti
minerari ed elettrici di gassificazione. Il capitale di tale societa'
mista potra' essere sottoscritto, nella misura  massima  del  20  per
cento,  dai  soggetti  firmatari  dell'accordo  di  programma  di cui
all'art. 2 del presente decreto oppure  da  soggetti  direttamente  o
indirettamente dagli stessi controllati.
   Dopo  trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 8 del presente decreto il concessionario dovra'
prestare  idonea   garanzia   bancaria   pari   all'ammontare   delle
agevolazioni concesse aumentate del 20%.
   La durata della concessione e' di 30 anni.
   Al  concessionario  e'  messa  a disposizione gratuitamente l'area
necessaria alla realizzazione dell'impianto di  gassificazione,  come
indicato in sede di capitolato.
   Le  prescrizioni  di  dettaglio  relative alla concessione saranno
definite in sede di capitolato.
 
                             TABELLA A1
                         VINCOLI AMBIENTALI
                   EMISSIONI MASSIME IN ATMOSFERA
 
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                    t/a(elevato a 1)        mg/Nm(elevato a 3)
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   SO2                    1800                       250
   NOx                    1500                       100
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   (1) Per 5000 ore di funzionamento,  da  variarsi  linearmente  per
tempi di funzionamento maggiori o minori.