ALLEGATO A OGGETTO E VINCOLI DELLA CONCESSIONE La concessione prevede il diritto all'utilizzo della miniera di carbone Sulcis nonche' la realizzazione e gestione di nuovi impianti di gassificazione per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato, con una potenza netta compresa tra 350 e 450 MW, nonche' per la cogenerazione dei fluidi caldi. Al concessionario sono trasferite a titolo gratuito la titolarita' delle concessioni minerarie della Carbosulcis S.p.a. e gli impianti minerari realizzati fino ad oggi da Carbosulcis S.p.a. Entro centottanta giorni dall'affidamento della concessione il concessionario deve presentare i progetti esecutivi di tutte le varianti rispetto ai progetti esistenti e di tutte le nuove opere, corredati da tutta la documentazione necessaria ai fini autorizzativi. Nelle more dell'approvazione di tali progetti, il concessionario potra' procedere alla realizzazione delle opere gia' previste nei progetti approvati. Tali progetti inoltre dovranno contenere un preciso programma temporale per il raggiungimento dei livelli di regime della produzione mineraria ed elettrica. Per le modalita' di cessione dell'energia elettrica si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992. Il concessionario deve provvedere al rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera indicati nella tabella A1 del presente allegato e deve indicare idonee destinazioni dei residui solidi, secondo le modalita' previste nel capitolato. Il concessionario deve, inoltre, assumere tutto il personale attualmente in forza alla Carbosulcis e mantenere almeno tali livelli occupazionali per tutta la durata della concessione, senza avvalersi, dal momento del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, di qualsivoglia risorsa pubblica a sostegno dell'occupazione. Il livello occupazionale e' riferito a tutte le nuove attivita' svolte dal concessionario in Sardegna ed in particolare alla centrale elettrica oggetto della concessione. Il concessionario, in sede di progetti esecutivi, deve formulare una ipotesi, corredata da precisi programmi economico-finanziari, per la costituzione di una societa' mista per la gestione degli impianti minerari ed elettrici di gassificazione. Il capitale di tale societa' mista potra' essere sottoscritto, nella misura massima del 20 per cento, dai soggetti firmatari dell'accordo di programma di cui all'art. 2 del presente decreto oppure da soggetti direttamente o indirettamente dagli stessi controllati. Dopo trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del presente decreto il concessionario dovra' prestare idonea garanzia bancaria pari all'ammontare delle agevolazioni concesse aumentate del 20%. La durata della concessione e' di 30 anni. Al concessionario e' messa a disposizione gratuitamente l'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di gassificazione, come indicato in sede di capitolato. Le prescrizioni di dettaglio relative alla concessione saranno definite in sede di capitolato. TABELLA A1 VINCOLI AMBIENTALI EMISSIONI MASSIME IN ATMOSFERA _____________________________________________________________________ t/a(elevato a 1) mg/Nm(elevato a 3) _____________________________________________________________________ SO2 1800 250 NOx 1500 100 _____________________________________________________________________ (1) Per 5000 ore di funzionamento, da variarsi linearmente per tempi di funzionamento maggiori o minori.