Art. 6. (Omissis). (V comma). Alla scadenza del loro mandato, si applicano, indistintamente per tutti gli amministratori, le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. (Omissis). (XIII comma). Abrogato. Art. 11. (Omissis). (III comma). Alla scadenza del loro mandato, si applicano, indistintamente per tutti i sindaci, le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi. (Omissis).