(all. 1 - art. 1)
                               Art. 6.
   (Omissis).
   (V  comma).  Alla  scadenza  del  loro  mandato,   si   applicano,
indistintamente  per  tutti  gli  amministratori, le previsioni della
vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.
  (Omissis).
   (XIII comma). Abrogato.
                              Art. 11.
  (Omissis).
   (III  comma).  Alla  scadenza  del  loro  mandato,  si  applicano,
indistintamente  per  tutti  i  sindaci,  le previsioni della vigente
normativa in materia di proroga degli organi amministrativi.
  (Omissis).