(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
Tra il Ministero delle poste e delle poste e delle telecomunicazioni
   e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione  in
   esclusiva  sull'intero  territorio nazionale del servizio pubblico
   di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
                              PREMESSO
   che  la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la
concessione   del   servizio  pubblico  di  diffusione  di  programmi
radiofonici e televisivi, approvata con decreto del Presidente  della
Repubblica 1 agosto 1988, n. 387, viene a scadere il 31 luglio 1994;
   che  l'art.  4  della  legge  25  giugno  1993, n. 206, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio  1994,
n.  141,  prevede  che  entro  il  31  marzo  1994  sia stipulata una
convenzione   tra   la   concessionaria   del    servizio    pubblico
radiotelevisivo    ed    il    Ministero    delle   poste   e   delle
telecomunicazioni;
   che sussiste la necessita' di rinnovare  la  predetta  convenzione
per  un  ulteriore  periodo  di  anni  venti ai sensi dell'art. 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;
   tra il Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  -  in
persona  del  dott.  Lorenzo Sansalone facente funzioni di segretario
generale del Ministero P.T. - e la RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a.,  con  sede  in  Roma, legalmente rappresentata dal presidente
prof.  Claudio  Dematte'   all'uopo   delegato   dal   consiglio   di
amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 - che nel corso del
presente  atto  verra'  piu'  brevemente denominata "RAI" o "societa'
concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.
                               Art. 1.
                      Oggetto della concessione
   1. E' concesso in esclusiva  alla  RAI  il  servizio  pubblico  di
diffusione  circolare  di  programmi  radiofonici  e  televisivi  con
qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio  nazionale,  ai  sensi
della  legge  14  aprile  1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n.
223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e  successive  modificazioni
ed integrazioni.
   2.  La  societa' concessionaria e' tenuta a diffondere i programmi
di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalita' di  cui
ai  successivi  articoli ed in conformita' alle indicazioni contenute
nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.
   3. L'informazione ed i programmi della  RAI  devono  rigorosamente
ispirarsi  ai  principi  di imparzialita', obiettivita' e completezza
propri del servizio pubblico,  chiamato  a  contribuire  al  corretto
svolgimento della vita democratica.
   4. La concessione comprende:
     a)   l'installazione   e   l'esercizio  tecnico  degli  impianti
destinati alla diffusione di  programmi  sonori  e  televisivi  ed  i
connessi  collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la
distribuzione;
     b)  la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti,
sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali
formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art. 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni  di  legge  in
materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.
   5.  La  societa'  concessionaria  puo',  previa autorizzazione del
Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  avvalersi,  per
attivita' inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di societa'
da essa controllate.
                               Art. 2.
                  Fonti legislative e regolamentari
   1. La RAI deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni
previste  dalla presente convenzione e dal contratto di servizio, nel
rispetto  delle  prescrizioni  e   dei   principi   contenuti   nelle
disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di diffusione e
di telecomunicazioni,  nonche'  delle  direttive  comunitarie,  degli
accordi   internazionali   e  delle  norme  tecniche,  emanate  dagli
organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
                               Art. 3.
                        Contratto di servizio
   1. Il Ministero delle poste e  delle  telecomunicazioni,  d'intesa
con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con
la  societa'  concessionaria  un  contratto  di servizio, integrativo
della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati
gli aspetti relativi agli obiettivi  di  razionalizzazione  attinenti
agli  assetti  industriali,  finanziari e di produttivita' aziendale,
nonche' al miglioramento della qualita' del  servizio,  all'attivita'
di  ricerca  e  di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il
contratto di servizio e' approvato con la medesima procedura  seguita
per la presente convenzione.
   2.  Il  contratto  di servizio determina l'ammontare del canone di
concessione,  proporzionato  a   quello   sostenuto   dalle   imprese
radiotelevisive  private,  ed  individua  i  criteri  di  adeguamento
annuale  dei  canoni  di  abbonamento  nei   limiti   dell'inflazione
programmata,  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento  delle  quote
spettanti alla societa' concessionaria. I criteri di adeguamento sono
correlati a parametri di produttivita', ad obiettivi di qualita'  del
servizio,  nonche'  ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di
gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle  poste
e  delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i canoni di
abbonamento in vigore dal 1  gennaio  dell'anno  successivo.  Per  il
contratto  di  servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni
1995-96 sara' ridefinito secondo le determinazioni  delle  rispettive
leggi  finanziarie. Il contratto di servizio prevede, altresi', forme
di collaborazione  con  le  realta'  culturali  e  informative  delle
regioni  e  fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate
convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le
regioni e i concessionari privati in ambito locale.
   3. Il contratto di servizio relativo al triennio  1994-1996,  deve
essere  stipulato  entro  il  30 giugno 1994. Per la stipulazione dei
contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare le
trattative entro i sei mesi  precedenti  alla  data  di  scadenza  di
quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro tale
data,  l'adeguamento dei canoni di abbonamento sara' provvisoriamente
determinato   nella   misura   del  cinquanta  per  cento  del  tasso
d'inflazione programmato, fatti  salvi  i  conguagli  conseguenti  al
definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di servizio.
                               Art. 4.
               Canoni di abbonamento e di concessione
   1.  Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori  dall'ambito   familiare   di   apparecchi   radioriceventi   o
televisivi,  il  canone  complessivo  dovuto  per  l'uso  privato  di
apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi,
sono fissati  secondo  le  misure  indicate  nella  allegata  tabella
richiamata  dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1994,
n. 141.
   2. Per l'anno 1994 il  canone  di  concessione  e'  fissato  nella
misura  indicata  all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio
1994, n. 141.
                               Art. 5.
              Attivita' consentite alla concessionaria
   1. Alla societa' e' consentito svolgere, direttamente o attraverso
societa' collegate, attivita' commerciali ed editoriali  (nei  limiti
di  cui  all'art.  1,  comma  13, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e
dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nel  rispetto
delle  disposizioni  di  cui  alla  legge  10  ottobre 1990, n. 287),
connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonche'
altre attivita' comunque connesse all'oggetto sociale,  purche'  esse
non  risultino  di  pregiudizio  al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
   2. Le attivita' di cui ai precedenti commi  non  possono  comunque
assumere  consistenza  prevalente  rispetto  a  quelle  oggetto della
concessione.
   3. La societa' non puo' assumere  altre  attivita'  industriali  o
commerciali  non  connesse  con  l'esercizio  dei servizi concessi, o
entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese  aventi  per
scopo  tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni di concerto  con  il  Ministero
del tesoro.
   4.  Non  e'  ammessa  la  partecipazione  della  RAI a societa' di
persone.
                               Art. 6.
 Sede legale e struttura organizzativa della societa' concessionaria
   1. La sede legale della RAI e' stabilita nel comune di Roma e  non
potra'   essere  trasferita  in  altro  comune  senza  la  preventiva
autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro.
   2.  La concessionaria determina la propria struttura organizzativa
e produttiva secondo principi di economicita'  e  di  efficienza,  in
relazione  agli  obiettivi  indicati nella presente convenzione e nel
contratto di servizio.
                               Art. 7.
                          Capitale sociale
   1. Il capitale della societa' concessionaria deve essere  adeguato
alla  entita' degli impianti da gestire e deve essere tempestivamente
aumentato in funzione del potenziamento e sviluppo dei medesimi.
   2.  Il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  puo'
chiedere, in ogni momento, la verifica in ordine all'osservanza delle
disposizioni di cui al precedente comma.
                               Art. 8.
               Esercizio del servizio radiotelevisivo
   1. Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente  convenzione
e'  esercitato,  con  modalita'  idonee  ad  assicurare la piu' ampia
diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito verso l'estero,
mediante:
     a) tre reti  radiofoniche,  per  la  diffusione  di  altrettanti
programmi,  con  le  quali  e'  consentita  anche  la  diffusione  di
programmi   articolati   in   ambito   regionale,   subregionale    e
interregionale  per  non  piu' di un quinto del tempo di trasmissione
giornaliera;
     b)  tre  reti  televisive  per  la  diffusione  di   altrettanti
programmi;  una di tali reti deve essere idonea anche ad una separata
e  contemporanea  utilizzazione  per  la  diffusione   di   programmi
articolati   in  ambito  regionale,  subregionale  e  interregionale.
Trasmissioni  di  programmi  in  ambito  regionale,  subregionale  ed
interregionale  possono  essere effettuate anche sulle altre due reti
senza modificarne la  struttura  ed  utilizzando  le  frequenze  gia'
assegnate  e  nei  limiti  previsti  dall'art.  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255;
     c)  idonei  mazzi  di  collegamento  per  la  produzione  e   la
distribuzione.
   2.  La  durata  di  diffusione  dei  programmi  non  potra' essere
inferiore a:
    una media annua di  quarantacinque  ore  giornaliere  complessive
mediante le reti di cui alla lettera a);
    una  media  annua  di  ventiquattro  ore  giornaliere complessive
mediante le reti di cui alla lettera b).
   3. Ciascuna delle anzidette durate  sara'  calcolata  considerando
tutti  i programmi irradiati, qualunque sia la natura, il contenuto e
la provenienza.
   4. La concessionaria  e'  tenuta  a  trasmettere  gratuitamente  i
messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che saranno
richiesti  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi
dell'art. 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
   5. La  concessionaria  e'  tenuta  a  garantire  sulle  autostrade
italiane  adeguate  informazioni  sulla  viabilita' mediante appositi
notiziari nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali. Detti
programmi, senza messaggi pubblicitari, sono trasmessi sul  tracciato
autostradale e zone limitrofe.
   6.  La  concessionaria e' tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi
atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di
persone con handicap sensoriali, ai  sensi  dell'art.  25,  comma  2,
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104. A tal fine nel contratto di
servizio  di  cui  all'art.  3  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione  e sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto
dalla concessionaria.
                               Art. 9.
              Utilizzazioni particolari degli impianti
   1.  La  RAI  ha  la  facolta'  di utilizzare gli impianti tecnici,
purche' non  risulti  di  pregiudizio  al  regolare  svolgimento  dei
pubblici  servizi  concessi  e  concorra  alla  equilibrata  gestione
aziendale, per la  predisposizione  e/o  il  transito  dei  programmi
radiofonici  e  televisivi  dall'estero  e  per l'estero richiesti da
altri   organismi   radiotelevisivi   informandone,   con   relazioni
periodiche,  il  Ministero  delle  poste  e  delle telecomunicazioni.
L'utilizzazione degli impianti tecnici della RAI e' consentita previa
autorizzazione del Ministero delle poste  e  delle  telecomunicazioni
che  stabilira'  le  relative  condizioni, sentita la concessionaria,
per:
     a)   l'organizzazione   e   la   effettuazione   di   conferenze
radiotelevisive;
     b) l'organizzazione e la realizzazione di programmi televisivi a
circuito chiuso;
     c)  il  transito di programmi radiofonici, televisivi e di altri
segnali generati da  terzi,  nell'ambito  del  territorio  nazionale,
secondo le norme vigenti;
     d)  ogni  altra  attivita'  che  corrisponda ai fini aziendali e
consenta il massimo rendimento degli impianti e dell'organizzazione.
                              Art. 10.
                        P u b b l i c i t a'
   1.  La  trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte  della
concessionaria  pubblica, fermo il divieto di pubblicita' locale, non
puo' eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione  ed  il
12% di ogni ora; un eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2%
nel  corso  di  un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o
successiva.
                              Art. 11.
                          Tutela dei minori
   1.   La   societa'   concessionaria    del    servizio    pubblico
radiotelevisivo  si  impegna  a  realizzare  su  ogni  rete  linee di
programmazione per i minori che tengano conto dell'esigenze  e  della
sensibilita'  della prima infanzia e dell'eta' evolutiva, avvalendosi
all'uopo anche di esperti particolarmente qualificati. Nel  contratto
di   servizio   saranno   definiti   i   criteri   da  seguire  nella
programmazione. Saranno altresi' definiti i criteri di scelta nonche'
i tempi e le modalita' di trasmissione dei messaggi pubblicitari.
                              Art. 12.
              Attivita' di ricerca e di sperimentazione
   1. La concessionaria  e'  tenuta  a  destinare  adeguate  risorse,
correlate  all'entita'  degli  investimenti,  per svolgere ricerche e
sperimentazioni sulle piu' avanzate tecniche riguardanti i sistemi di
produzione,  trasmissione,  diffusione   e   ricezione   radiofonica,
televisiva  e dati associati, tenendo anche conto delle potenzialita'
del mercato nazionale ed internazionale.
   2. La concessionaria si impegna a sottoporre al Ministero, che  li
approva  sentito  il  Consiglio  superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione, i  programmi  di  massima  e  i
piani particolareggiati delle nuove sperimentazioni.
   3.    La    societa'    concessionaria   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo puo'  stipulare  apposite  convenzioni,  sia  con  il
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunciazioni,  sia  con altri
soggetti di riconosciuta competenza tecnica,  per  la  ricerca  e  la
sperimentazione  di  nuove  tecniche  relative  al proprio settore di
attivita'. Il Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  si
riserva di coordinare ed indirizzare tali iniziative.
   4.  La  RAI  informa  periodicamente  il  Ministero  dei risultati
conseguiti  nella  sperimentazione  delle  nuove  tecniche  e   nella
attivita' di ricerca.
                              Art. 13.
                      Assegnazione di frequenze
   1.  Sino  alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione tclevisiva  e  all'approvazione  del
piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione   sonora,   l'attribuzione    di    frequenze    alla
concessionaria   e'  disposta  dal  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni in sede di approvazione di piani esecutivi.
   2. La concessionaria, a richiesta  del  Ministero  delle  poste  e
delle  telecomunicazioni,  fornira' assistenza tecnica in ordine alle
verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e alla
loro pianificazione, secondo modalita' da stabilirsi nel contratto di
servizio.
                              Art. 14.
                    Realizzazione degli impianti
   1. La RAI ha l'obbligo di assicurare che  gli  impianti  necessari
all'esercizio  dei  servizi  in concessione siano realizzati a regola
d'arte,  con  l'adozione  di  ogni  perfezionamento  consentito   dal
progresso tecnologico.
   2.  La  RAI  potra' utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dei
gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso  pubblico,  sempreche'
tecnicamente  rispondenti  o  facilmente adattabili alle esigenze del
servizio pubblico radiotelevisivo, alle condizioni concordate  con  i
gestori dei servizi stessi.
   3.  Per  gli sviluppi a piu' lungo termine puo' essere prevista la
realizzazione di impianti comuni tra la RAI e gli  altri  gestori  di
telecomunicazioni.
   4.  Le  modalita'  d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno
essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI di intesa  con
gli  altri gestori interessati ed approvati dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
   5. I canoni  relativi  all'utilizzazione  degli  impianti  saranno
stabiliti  dal  Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministero del tesoro,  in  rapporto  al  costo  degli
impianti stessi.
                              Art. 15.
                  Attrezzature tecniche accessorie
   1.   Il  complesso  di  immobili  e  di  impianti  destinati  allo
svolgimento del servizio sara' dotato delle  necessarie  attrezzature
tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando
e  di  tutti  gli  altri  dati  ed informazioni occorrenti al proprio
funzionamento, nonche' di collegamenti telefonici e dati di servizio.
                              Art. 16.
                        Controlli e collaudi
   1. La societa' concessionaria e'  tenuta  a  consentire  l'accesso
alle  proprie  sedi  e agli impianti al personale del Ministero delle
poste e  delle  telecomunicazioni  incaricato  dei  controlli  o  del
collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193
e  200  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
                              Art. 17.
                        Vigilanza e controllo
   1.  La  vigilanza  sull'osservanza  degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione e dalle altre norme vigenti  e'  effettuata  dal
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e, per quanto di
propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
   2.  Le  verifiche  e  le   indagini   sugli   elementi   contenuti
nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria,
al  fine  di  accertare che si svolga con efficienza ed economicita',
sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa  con  il  Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni.
   3.  La  societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati
della vigilanza e dei controlli previsti dal  presente  articolo,  la
documentazione   ed   i   mezzi   da   essi  ritenuti  necessari  per
l'espletamento degli incarichi loro affidati.
                              Art. 18.
  Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio di esercizio
   1. Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio
della RAI dovra' essere approvato dal  consiglio  di  amministrazione
della  stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello
a cui si riferisce e dovra'  essere  comunicato  al  Ministero  delle
poste  e  delle  telecomunicazioni  e a quello del tesoro entro dieci
giorni dall'avvenuta approvazione.
   2. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e  dei  ricavi,
deliberate  nel  corso  dell'esercizio, dovranno essere comunicate al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro
entro trenta giorni dalla avvenuta delibera.
   3.  Le  predette  amministrazioni  hanno  facolta'  di  richiedere
chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni.
   4.  Il  bilancio di esercizio dovra' essere trasmesso al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello  del  tesoro  entro
trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci
della societa' concessionaria.
   5.  E' in facolta' delle predette amministrazioni richiedere entro
l'esercizio successivo, tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le
opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di
formulare eventuali osservazioni circa la  rispondenza  del  bilancio
agli  obblighi  derivanti  dalla  presente  convenzione ed alle altre
norme in vigore.
   6. La societa' dovra' tenere a disposizione  dei  Ministeri  delle
poste  e  delle  telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario
degli impianti e delle  scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.
   7.  La  RAI  deve  comunicare  al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria i dati, le notizie e i documenti richiesti  ai  sensi  del
decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.
                              Art. 19.
                       Prestazioni aggiuntive
   1. Le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettere b) e c),
della  legge  14  aprile  1975,  n.  103,  e le relative condizioni e
modalita', sono  regolate  con  le  apposite  convenzioni  aggiuntive
previste  dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata
in vigore della presente convenzione e da rinegoziare  alla  scadenza
dei contratti di servizio triennali.
                              Art. 20.
                         Deposito cauzionale
   1.  A  garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione
la societa' concessionaria e'  tenuta  a  costituire,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  convenzione  medesima,  presso  la  Cassa
depositi e prestiti, un deposito cauzionale di  lire  1  miliardo  in
numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
   2.  Qualora  il  deposito  risulti  diminuito  in  conseguenza dei
prelievi effettuati per penalita' o  per  altre  ragioni,  esso  deve
essere  reintegrato dalla societa' concessionaria entro un mese dalla
data di notificazione del prelievo.
   3. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale
si applicano le disposizioni previste  dall'art.  22  della  presente
convenzione.
   4.  Qualora  il  ritardo superi un anno il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni ha la facolta'  di  applicare  alla  societa'
concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 23.
   5.  Gli  interessi  sulla somma depositata sono di spettanza della
societa' concessionaria.
   6. Il Ministero del tesoro ha la facolta' di rivalersi dei  propri
crediti  liquidi  ed  esigibili presso la societa' concessionaria sul
deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo;  anche
in  tal  caso  la  societa' concessionaria e' tenuta a reintegrare il
deposito stesso nei termini sopra indicati.
                              Art. 21.
                           R i s c a t t o
   1. Lo Stato  si  riserva,  alla  scadenza  della  convenzione,  di
esercitare  il  diritto  di  riscatto  con  le modalita' e condizioni
previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
                              Art. 22.
                          P e n a l i t a'
   1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di
qualsiasi  somma  a  qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della
presente convenzione, la societa' concessionaria sara' gravata di una
penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente  alla  data
in  cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%.
Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del  2,50%  e'
elevata al 5% in ragione d'anno.
   2.  Qualora il ritardo superi l'anno, alla societa' concessionaria
viene applicata la sanzione prevista nel successivo art. 23.
   3. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della  presente
convenzione  che  non  comportino  una  sanzione piu' grave, o per la
inosservanza  delle  disposizioni  stabilite  dalle   leggi   e   dai
regolamenti  vigenti  relativi  ai  servizi  oggetto  della  presente
concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo
la debita contestazione alla societa' concessionaria, puo'  applicare
alla stessa una penalita' da un minimo di dieci milioni di lire ad un
massimo di cento milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.
   4. La suddetta penalita' non esonera la societa' concessionaria da
una eventuale responsabilita' verso terzi.
   5.  Il  pagamento  delle  penalita' indicate nel presente articolo
deve essere  effettuato  entro  un  mese  dalla  relativa  richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati
dal deposito cauzionale costituito dalla societa' concessionaria, che
deve   essere  reintegrato  ai  sensi  dell'art.  20  della  presente
convenzione.
   6. Qualora il  ritardo  nei  pagamenti  sia  dovuto  a  cause  non
imputabili  alla  societa'  concessionaria, il Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni non dara' luogo alle penalita'  previste  nel
presente articolo.
                              Art. 23.
                              Decadenza
   1.  In  caso  di  gravi  e  reiterate  inosservanze degli obblighi
derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo
1973,  n.  156,  puo' essere disposta la decadenza dalla concessione,
previa deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
Ministro  delle  poste  e  delle telecomunicazioni, sentito il parere
della  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
   2.  In  caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di
incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste  e  delle
telecomunicazioni   puo'   prendere   immediatamente  possesso  degli
impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere  in
gestione  diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi,
accordare la  gestione  stessa  in  concessione  ad  altra  societa',
secondo  la  disciplina  di  cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e
successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 24.
                         Collegio arbitrale
   1. Tutte le controversie, che  sorgano  in  sede  di  applicazione
della  presente  convenzione  e  per le quali non sia stato possibile
raggiungere un  accordo,  sono  deferite  all'esame  di  un  collegio
arbitrale  composto  da  cinque  membri,  designati uno dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, uno dal Ministero del  tesoro,
due  dalla societa' concessionaria ed uno con funzioni di presidente,
dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le
norme di diritto.
                              Art. 25.
                      Durata della convenzione
   1. La presente convenzione entra in vigore  il  primo  giorno  del
mese  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica che  l'approva  ed  avra'  la
durata di anni venti.
                              Art. 26.
             Aggiornamento e revisione della convenzione
   1.  A  richiesta  di  una  della parti, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la societa' concessionaria, decorso un anno
dalla   entrata   in   vigore   della   presente    convenzione    e,
successivamente,   con   cadenza  biennale,  esamineranno  il  quadro
evolutivo  dei  servizi  di  radiodiffusione  e   procederanno   agli
aggiornamenti  e  alle  revisioni  che  si  rendessero  necessari per
garantire  l'equilibio  delle  gestioni,  nonche'  per  apportare  le
modifiche  o  integrazioni  normative conseguenti all'introduzione di
nuove tecnologie e di nuovi sistemi.
   2.  Nel  caso  in cui durante il periodo di vigenza della presente
convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in  parte
innovatore  della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni,
la presente convenzione sara' conseguentemente adeguata, insieme  con
il contratto di servizio.
    Roma, 15 marzo 1994
              p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
                       Il presidente: DEMATTE'
          p. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
                              SANSALONE