ALLEGATO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA 1. Il colore della patente comunitaria e' rosa e le sue dimensioni, tutto compreso, sono le seguenti: - altezza 106 mm - larghezza 222 mm 2. La patente si compone di 6 pagine: pagina 1: contiene: - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida; - la menzione dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa); - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come segue: B: Belgio IRL: Irlanda DK: Danimarca I: Italia D: Germania L: Lussemburgo GR: Grecia NL: Paesi Bassi E: Spagna P: Portogallo F: Francia UK: Regno Unito - la dicitura "patente di guida", stampata in grassetto nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente. Essa e' appostata in caratteri piccoli, dopo adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunita' europee; - la dicitura "modello delle Comunita' europee", stampata nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente. pagina 2: contiene: 1. cognome del titolare 2. nome del titolare 3. data e luogo di nascita del titolare 4. designazione dell'autorita' competente che rilascia la patente (nonche' luogo e data di rilascio e timbro dell'autorita') 5. numero della patente 6. fotografia del titolare 7. firma del titolare 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa) pagine 3 e 4: contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio della (sotto)categoria, il periodo di validita', il timbro dell'autorita' (bollo, ecc.), le eventuali indicazioni addizionali o restrittive sotto forma codificata rispetto a ciascuna (sotto)categoria in questione. Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro. I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue: - codici da 1 a 99: codici comunitari armonizzati - codici 100 e oltre: codici nazionali validi unicamente per circolare nel territorio dello Stato che ha rilasciato la patente. La data del primo rilascio di ciascuna categoria deve essere ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o scambio successivo. pagina 5: questa pagina puo' contenere qualsiasi informazione, come ad esempio: - gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare, - le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di residenza normale e prese in considerazione nell'ambito del sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato. pagina 6: contiene - le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha accordate per equipollenza o per categorie di autoveicoli non comprese nella presente direttiva (nonche' le date di rilascio e di validita', ecc.); - gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti di residenza del titolare. 3. Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente. Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco), redigera' una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. 4. Allorche' il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo puo' indicare: - nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza - nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario. In deroga al punto 2, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito potranno non contenere la fotografia del titolare per un periodo massimo di 10 anni dopo l'adozione della presente direttiva. ----> Vedere MODELLO da Pag. 19 a Pag. 21 della G.U. <----