(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA
1. Il colore della patente comunitaria e' rosa e le sue dimensioni,
   tutto compreso, sono le seguenti:
- altezza 106 mm
- larghezza 222 mm
2. La patente si compone di 6 pagine:
   pagina 1: contiene:
   - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente
     di guida;
   - la menzione dello Stato membro che rilascia la patente
     (facoltativa);
   - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente,
     come segue:
     B:   Belgio          IRL: Irlanda
     DK:  Danimarca       I:   Italia
     D:   Germania        L:   Lussemburgo
     GR:  Grecia          NL:  Paesi Bassi
     E:   Spagna          P:   Portogallo
     F:   Francia         UK:  Regno Unito
   - la dicitura "patente di guida", stampata in grassetto nella(e)
     lingua(e) dello Stato membro che rilascia la  patente.  Essa  e'
     appostata  in  caratteri  piccoli,  dopo  adeguato spazio, nelle
     altre lingue delle Comunita' europee;
   - la dicitura "modello delle Comunita' europee", stampata nella(e)
     lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente.
   pagina 2: contiene:
   1. cognome del titolare
   2. nome del titolare
   3. data e luogo di nascita del titolare
   4. designazione dell'autorita' competente che rilascia la patente
      (nonche' luogo e data di rilascio e timbro dell'autorita')
   5. numero della patente
   6. fotografia del titolare
   7. firma del titolare
   8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa)
   pagine 3 e 4:
   contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio
   della  (sotto)categoria,  il  periodo  di  validita',  il   timbro
   dell'autorita' (bollo, ecc.), le eventuali indicazioni addizionali
   o   restrittive   sotto   forma  codificata  rispetto  a  ciascuna
   (sotto)categoria in questione.
   Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno
   Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di  guida
   rilasciata da tale Stato membro.
   I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue:
   - codici da 1 a 99:    codici comunitari armonizzati
   - codici 100 e oltre:  codici nazionali validi unicamente per
                          circolare nel territorio dello Stato che ha
                          rilasciato la patente.
La  data  del  primo  rilascio  di  ciascuna  categoria  deve  essere
ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o  scambio
successivo.
   pagina 5:
questa pagina puo' contenere qualsiasi informazione, come ad esempio:
   - gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare,
   - le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di
     residenza  normale  e  prese  in  considerazione nell'ambito del
     sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato.
   pagina 6: contiene
   - le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha
     accordate per equipollenza o per categorie  di  autoveicoli  non
     comprese nella presente direttiva (nonche' le date di rilascio e
     di validita', ecc.);
   - gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti
     di residenza del titolare.
3. Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono
   redatte  nella  lingua  o  nelle  lingue  dello  Stato  membro che
   rilascia la patente.
   Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in  una  lingua
   nazionale  diversa dalle lingue seguenti (danese, francese, greco,
   inglese,  italiano,  olandese,  portoghese,  spagnolo,   tedesco),
   redigera'  una  versione  bilingue  della  patente utilizzando una
   delle suddette lingue,  fatte  salve  le  altre  disposizioni  del
   presente allegato.
4. Allorche' il titolare di una patente di guida rilasciata da uno
   Stato  membro  ha preso la sua residenza normale in un altro Stato
   membro, quest'ultimo puo' indicare:
   - nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza
   - nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione
     della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse  nel
     suo territorio
   sempre  che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente
   che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
   In deroga al punto 2, le patenti di  guida  rilasciate  dal  Regno
   Unito  potranno  non  contenere  la fotografia del titolare per un
   periodo  massimo  di  10  anni  dopo  l'adozione  della   presente
   direttiva.

    ---->  Vedere MODELLO da Pag. 19 a Pag. 21 della G.U.  <----