(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I
                 LIVELLI DI ATTENZIONE E DI ALLARME
 
                              TABELLA 1
 
INQUINANTE                            LIVELLO DI       LIVELLO DI
                                      ATTENZIONE        ALLARME
 
Biossido di zolfo     (microg/m3)
(media giorn.)                          125             250 (1)
Particelle sospese
totali (media giorn.) (microg/m3)       150(2) (3)      300 (2) (3)
Biossido di azoto
(media oraria)        (microg/m3)       200             400
Monossido di carbonio
(media oraria)        (mg/m3)            15              30
Ozono
(media oraria)        (microg/m3)       180 (4)         360 (4)
(1)  Ai  sensi  del  DPR  203/88  il limite di 250 microg/m3 non puo'
essere superato per piu' del 2% delle misure valide su base  annua  e
si  devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di
questo valore per piu' di 3 giorni consecutivi.
(2) I valori  delle  concentrazioni  di  particelle  sospese  totali,
misurate  in  modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono
alla determinazione degli stati di  attenzione  e  di  allarme  e  ai
conseguenti  provvedimenti  da  adottare, compatibilmente con i tempi
necessari per il completamento delle  operazioni  di  prelievo  e  di
misurazione.
(3)  Questi  valori corrispondono ai valori fissati come standards di
qualita' nel DPCM 28.3.1983.
(4) Questi  valori  corrispondono  rispettivamente  alla  soglia  per
l'informazione  alla  popolazione  e  alla soglia di allarme previste
dalla  direttiva  92/72/CEE  sull'inquinamento  dell'aria   provocato
dall'ozono.