(all. 1 - art. 1)
                                               Spett.le
                                               CASSA DI COMPENSAZIONE
                                               E GARANZIA S.P.A.
                                               P.zza del Popolo, 18
                                               00187 Roma
          Atto di adesione aderente generale o individuale
La/Il...........................................................
(di seguito: aderente) con sede legale in.......................
Via.............................................................
iscritta/o al Tribunale di.................n. ..................
capitale sociale L.....................partita IVA.............,
in persona di........................nato/a a...................
il................cod. fisc. .................nella qualita' di
legale rappresentante pro tempore
                               CHIEDE
di aderire alla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (di seguito:
Cassa) in qualita' di ADERENTE ................* - al fine di operare
sui  mercati  telematici per la negoziazione dei contratti uniformi a
termine, di cui all'art. 23 della legge 2  gennaio  1991,  n.  1  (di
seguito: mercati) - alle condizioni che seguono.
Art.    1.  L'aderente  dichiara di ben conoscere le disposizioni che
         disciplinano i  mercati  e  le  negoziazioni  dei  contratti
         uniformi   a termine, inclusi i modelli e le caratteristiche
         negoziali (di seguito: modelli), rispetto ai  quali  intende
         essere operativo, ed in particolare:
         -  il  Decreto  del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1994
           (G.U. - Serie  Generale  n.  50  del  2  marzo  1994)  (di
           seguito:  Decreto Ministeriale);
         e/o
         -  il  Regolamento  approvato  dalla  Consob con delibera n.
           8625 del 2 novembre 1994;
         - le  Disposizioni  della  Consob  e  della  Banca  d'Italia
           concernenti    l'istituzione,   l'organizzazione   ed   il
           funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia  del
           16  marzo 1992 (G.U.  - Serie Generale - n. 73 del 27/3/92
           e successive modificazioni e  integrazioni)  (di  seguito:
           Disposizioni);
         -  il  Regolamento  della  Cassa di Compensazione e Garanzia
           (G.U. - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e  successive
           modificazioni  ed  integrazioni) (di seguito:  Regolamento
           Cassa);
         - i modelli e le  caratteristiche  negoziali  dei  contratti
           futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal
           Decreto  Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico
           della Borsa Valori  Italiana,  tra  cui  la  Deliberazione
           Consob  n.    8509  dell'11  ottobre  1994  (G.U.  - Serie
           Generale  -  n.   249   del   24/10/1994)   (di   seguito:
           Deliberazione).
-------------
* indicare se generale oppure individuale
Art.  2. L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli
         citati   all'art.   1,   sia  singolarmente,  sia  nel  loro
         complesso, impegnandosi a rispettarli unitamente  alle  loro
         successive  modificazioni  ed integrazioni nonche' ai futuri
         modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti  uniformi
         a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione
         alcuna  e  senza  necessita' che gli siano comunicati, fermo
         quanto stabilito al successivo art. 12.
Art.  3. L'aderente dichiara inoltre, e per quanto occorra:
         a) di possedere un patrimonio netto, ai  sensi  dell'art.  4
            delle         Disposizioni,         di        Lit........
            (.........................), come  risulta  dall'allegata
            attestazione, rilasciata da una Societa' di revisione;
         b1)  di  essere  titolare  di un conto di gestione presso la
            Banca d'Italia;
         ovvero **
         b2) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente
            atto, con una "banca incaricata", ai sensi  dell'art.  3,
            comma 1 lett. n) del Regolamento Cassa;
         c1)  di  essere  titolare  di  un  conto accertato in titoli
            presso la Banca d'Italia;
         ovvero **
         c2)  di  avere  stipulato  apposito  accordo,  allegato   al
            presente   atto,   con  un  soggetto  titolare  di  conto
            accentrato in titoli, presso la Banca d'Italia,  per  gli
            adempimenti derivanti dall'adesione  alla Cassa;
         d1)  di  aderire  alla  stanza  di  compensazione dei valori
            mobiliari di .....................................
         ovvero **
         d2) di aver stipulato apposito accordo, allegato al presente
            atto, con una "banca incaricata", ai sensi  dell'art.  3,
            comma 1, lett. n) del Regolamento Cassa;
         e)  di  essere  stato  ammesso  ai mercati telematici per la
            negoziazione dei contratti  uniformi  a  termine  di  cui
            all'art.  23  della  legge  2  gennaio  1991,  n. 1, come
            risulta dalla documentazione allegata;
----------------
** barrare la lettera che interessa
Art.   4. L'aderente si impegna, in  particolare,  a  rispettare  gli
         obblighi    di  comunicazione  previsti all'art. 4, comma 6,
         delle Disposizioni  e  all'art.  6  del  Regolamento  Cassa,
         restando  inteso  che  la mancata ottemperanza agli obblighi
         relativi puo'   comportare le  conseguenze,  previste  dalle
         Disposizioni e dal Regolamento Cassa.
Art.    5.  L'aderente  si impegna, in particolare, ad adempiere alle
         obbligazioni relative ai margini di cui gli artt.  12, 13  e
         14  delle  Disposizioni  e  di  cui  alla Deliberazione, nel
         rispetto delle previsioni del  Regolamento  Cassa,  restando
         inteso  che  le  modalita'    di utilizzo del contante e dei
         titoli depositati  presso  la  Cassa  avvengono  secondo  le
         previsioni del Regolamento Cassa.
Art.  6. L'aderente conviene con la Cassa che, nel rispetto di quanto
         previsto nell'art. 10 delle Disposizioni, la Cassa assumera'
         nei  suoi  confronti  la stessa posizione contrattuale della
         controparte con la quale esso ha  contrattato  sui  mercati,
         restando  l'aderente,  per  le  obbligazioni  che ha assunto
         verso quest'ultima, vincolato negli stessi termini verso  la
         Cassa.
Art.    7.  L'aderente,  nella  sua  qualita'  di  aderente generale,
         conviene con la Cassa che quanto previsto al precedente art.
         8  vale  anche  per  le  posizioni  contrattuali  e  per  le
         obbligazioni  assunte  sui  mercati dagli aderenti indiretti
         che ad esso fanno capo.
Art.  8. L'aderente si impegna a non far valere, nei confronti  della
         Cassa,  le  eventuali  cause di invalidita' e di inefficacia
         delle obbligazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 relative
         ai contratti stipulati sui mercati.
Art.  9. L'aderente prende atto che non opera la compensazione legale
         nelle  ipotesi  descritte  dall'art.  11,  comma  4,   delle
         Disposizioni.
Art.  10.  L'aderente  prende  atto  e conviene con la Cassa circa le
         modalita'  ed i limiti stabiliti dal  Regolamento  Cassa  in
         ordine  ai  trasferimenti  delle  posizioni  contrattuali in
         essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che
         le comunicazioni e le eventuali contestazioni  devono essere
         effettuate per iscritto, considerandosi  in  caso  contrario
         come non effettuate.
Art.  11.  L'aderente prende atto e conviene in ordine alle procedure
         di  inadempimento  gestite  dalla  Cassa   a   norma   delle
         Disposizioni.
Art.  12.  L'aderente  potra'  recedere  dall'adesione alla Cassa nel
         rispetto  delle forme e dei tempi previsti dall'art.  7  del
         Regolamento Cassa restando inteso che il recesso ha, in ogni
         caso, effetto ad avvenuta sistemazione di tutte le posizioni
         contrattuali  in  essere  e  che  la  Cassa  puo',  in  tali
         circostanze,  stabilire   particolari   modalita'   per   la
         sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.
Art.  13.  L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto
         dei rapporti contrattuali che la Cassa  intrattiene  con  la
         S.I.A.  S.p.A., Societa' Interbancaria per l'Automazione con
         sede in Milano, per la gestione sistemistica ed  informatica
         del sistema di compensazione e garanzia.
Art.  14. L'aderente conviene che la Cassa non e' responsabile, fatti
         salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod.
         Civ., per danni diretti o  indiretti  causati  da  possibili
         interruzioni  o malfunzionamenti del sistema di negoziazione
         e di gestione  delle  posizioni  contrattuali,  a  qualunque
         causa  imputabili,  e  quindi che la Cassa non assume alcuna
         responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico, anche
         a  titolo  di  mancato  guadagno,  che  possa  prodursi  per
         operativita' errata, ridotta o assente.
Art.   15.   L'aderente   elegge   domicilio  in.....................
         Via................................................  ai fini
         del ricevimento delle  comunicazioni  della  Cassa  previste
         dalle  Disposizioni  e  dal Regolamento Cassa ed a tutti gli
         effetti dei rapporti fra l'aderente  medesimo  e  la  Cassa.
         Eventuali  variazioni  saranno comunicate alla Cassa a mezzo
         raccomandata A.R. ed  avranno  effetto  trascorsi  5  giorni
         dalla  data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa
         medesima.
Art. 16. L'aderente riconosce che a tutti i rapporti con la Cassa che
         discendono dal presente atto e  dalla  sua  accettazione  da
         parte  della  Cassa  si  applica la legge italiana anche per
         quanto   riguarda   l'interpretazione    dell'accordo,    le
         obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.
Art. 17. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Roma.
Si allegano ***:
p  Attestazione dell'ammontare del patrimonio netto da parte di
   una Societa' di revisione
p  Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lett b2)
p  Accordo con un soggetto titolare di conto accentrato in
   titoli (art. 3, lett c2)
p  Accordo con una "banca incaricata" (art. 3, lett d2)
p  Documenti di cui all'art. 3, lettera e)
p  ...........................................................
                      TIMBRO del richiedente l'adesione e
                        FIRMA del legale rappresentante
 ...............,li'..................
L'aderente  approva  specificatamente,  ai sensi e per gli effetti di
cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai  seguenti
articoli:
Art.      2   (Accettazione   della  normativa  e  delle  sue  future
        modificazioni);
Art.  4 (Decadenza dall'adesione alla Cassa);
Art.  5 (Modalita' di utilizzo di contante e titoli);
Art.  8 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di  invalidita'
        ed inefficacia delle obbligazioni);
Art.  10  (Modalita'  e  limiti  del  trasferimento   delle posizioni
        contrattuali);
Art. 11 (Procedure in caso di inadempimento);
Art. 12 (Efficacia del recesso  e  modalita'  di  sistemazione  delle
        posizioni);
Art.  13  (Conoscenza  ed  approvazione del rapporto esistente tra la
        Cassa e la S.I.A.);
Art. 14 (Limitazione di responsabilita' della Cassa);
Art. 17 (Foro competente).
                      TIMBRO del richiedente l'adesione e
                        FIRMA del legale rappresentante
 .............,li'................
-------------
 ** barrare la casella che interessa
                                            Spett.le
                                            CASSA DI COMPENSAZIONE
                                            E GARANZIA S.P.A.
                                            P.zza del Popolo, 18
                                            00187 Roma
                 Atto di adesione aderente indiretto
p La/Il.........................................................
(di seguito: aderente) con sede legale in.......................
Via.............................................................
iscritta/o al Tribunale di.................n. ..................
capitale sociale L.....................partita IVA.............,
in persona di........................nato/a ....................
il................cod. fisc. .................nella qualita' di
legale rappresentante pro tempore
ovvero *
p La/Il.......................................................
(di seguito: aderente) nata/o................il...............
cod. fisc...................partita IVA......................,
con studio in....................Via..........................
 .....................iscritta/o all'Albo professionale
dell'Ordine degli Agenti di cambio di........................
 ............................................................
                               CHIEDE
di  aderire  alla  Cassa  di  Compensazione  e  Garanzia  S.p.A.  (di
seguito:Cassa) in qualita' di ADERENTE INDIRETTO - al fine di operare
sui mercati telematici per la negoziazione dei contratti  uniformi  a
termine,  di  cui  all'art.  23  della  legge 2 gennaio 1991, n.1 (di
seguito: mercati), alle condizioni che seguono.
Art.  1. L'aderente dichiara di ben  conoscere  le  disposizioni  che
         disciplinano  i  mercati  e  le  negoziazioni  dei contratti
         uniformi   a termine,  inclusi  i  modelli  negoziali  e  le
         caratteristiche  (di  seguito:  modelli),  rispetto ai quali
         intende essere operativo, ed in particolare:
         - il Decreto del Ministro del Tesoro del  24  febbraio  1994
           (G.U.  -  Serie  Generale  n.  50  del  2  marzo 1994) (di
           seguito:  Decreto Ministeriale);
         e/o
         - il Regolamento approvato  dalla  Consob  con  delibera  n.
           8625 del 2 novembre 1994;
         -  le  Disposizioni  della  Consob  e  della  Banca d'Italia
           concernenti   l'istituzione,   l'organizzazione   ed    il
           funzionamento  della Cassa di Compensazione e Garanzia del
           16 marzo 1992 (G.U.  - Serie Generale - n. 73 del  27/3/92
           e  successive  modificazioni ed integrazioni) (di seguito:
           Disposizioni);
         - il Regolamento della Cassa  di  Compensazione  e  Garanzia
           (G.U.  - Serie generale - n. 162 dell'11/7/92 e successive
           modificazioni ed integrazioni) (di seguito:    Regolamento
           Cassa);
         -  i  modelli  e  le caratteristiche negoziali dei contratti
           futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal
           Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema  telematico
           della  Borsa  Valori  Italiana,  tra  cui la Deliberazione
           Consob n.    8509  dell'11  ottobre  1994  (G.U.  -  Serie
           Generale   -   n.   249   del   24/10/1994)  (di  seguito:
           Deliberazione);
-------------
* barrare la casella che interessa e compilare la parte tratteggiata
Art.  2. L'aderente dichiara di accettare tutte le norme ed i modelli
         citati  all'art.  1,  sia  singolarmente,   sia   nel   loro
         complesso,  impegnandosi  a rispettarli unitamente alle loro
         successive modificazioni ed integrazioni nonche'  ai  futuri
         modelli  e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi
         a termine che saranno negoziati sui mercati, senza eccezione
         alcuna e senza necessita' che gli  siano  comunicati,  fermo
         quanto stabilito al successivo art. 9.
Art.  3. L'aderente dichiara inoltre:
         a)  di  aver  stipulato  apposito  accordo  con  un aderente
            generale  ai  sensi   dell'art.   9,   comma   1,   delle
            Disposizioni, che si allega in originale;
         b)  di  essere  stato  ammesso  ai mercati telematici per la
            negoziazione dei contratti  uniformi  a  termine  di  cui
            all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, come risulta
            dalla documentazione allegata.
Art.    4.  L'aderente  si  impegna, in particolare, a rispettare gli
         obblighi di comunicazione previsti agli artt. 4, comma 6 e 9
         delle Disposizioni e agli artt. 5 e 6 del Regolamento Cassa,
         restando inteso che la mancata  ottemperanza  agli  obblighi
         relativi  puo'  comportare  le  conseguenze  previste  dalle
         Disposizioni e dal Regolamento Cassa.
Art.   5. L'aderente dichiara che la  Cassa  e'  estranea  ai  propri
         rapporti  contrattuali  con  l'aderente  generale  di cui al
         precedente art. 3, lett. a),  derivanti  dalle  negoziazioni
         sui  mercati  e, conseguentemente, conviene con la Cassa che
         lo stesso non potra' far valere, nei confronti  della  Cassa
         medesima,    alcuna    pretesa   derivante   dalla   propria
         negoziazione dei contratti  sui mercati, ovvero dai rapporti
         contrattuali instaurati con  l'aderente  generale  ai  sensi
         dell'art.  1  dell'accordo  di  cui  al  precedente  art. 3,
         lettera a).
Art.  6. L'aderente si impegna a non far  valere  nei  confronti  sia
         dell'aderente generale sia della Cassa le eventuali cause di
         invalidita'  e  di  inefficacia  delle obbligazioni relative
         alle posizioni contrattuali e alle obbligazioni assunte  sui
         mercati.
Art.    7.  L'aderente  prende  atto e conviene con la Cassa circa le
         modalita' ed i limiti stabiliti  nel  Regolamento  Cassa  in
         ordine  ai  trasferimenti  delle  posizioni  contrattuali in
         essere sui conti presso la Cassa stessa, restando inteso che
         le comunicazioni e le eventuali contestazioni devono  essere
         effettuate  per  iscritto,  considerandosi in caso contrario
         come non effettuate.
Art.  8. L'aderente prende atto e conviene in ordine  alle  procedure
         di   inadempimento   gestite   dalla  Cassa  a  norma  delle
         Disposizioni.
Art.   9. L'aderente potra' recedere  dall'adesione  alla  Cassa  nel
         rispetto  delle  forme  e dei tempi previsti dall'art. 7 del
         Regolamento  Cassa restando inteso che  il  recesso  ha,  in
         ogni  caso,  effetto  ad  avvenuta  sistemazione di tutti le
         posizioni  contrattuali  in  essere  e che la Cassa puo', in
         tali circostanze, stabilire  particolari  modalita'  per  la
         sistemazione delle posizioni contrattuali stesse.
Art.  10.  L'aderente dichiara di conoscere ed approvare il contenuto
         dei rapporti contrattuali che la Cassa  intrattiene  con  la
         S.I.A.  S.p.A., Societa' Interbancaria per l'Automazione con
         sede in Milano, per la gestione sistemistica ed  informatica
         del sistema di compensazione e garanzia.
Art.  11. L'aderente conviene che la Cassa non e' responsabile, fatti
         salvi i casi di dolo e colpa grave di cui all'art. 1229 Cod.
         Civ., per danni diretti o  indiretti  causati  da  possibili
         interruzioni  o malfunzionamenti del sistema di negoziazione
         e di gestione  delle  posizioni  contrattuali,  a  qualunque
         causa  imputabili  e  quindi  che la Cassa non assume alcuna
         responsabilita' per l'eventuale pregiudizio economico  anche
         a  titolo  di  mancato  guadagno,  che  possa  prodursi  per
         operativita' errata, ridotta o assente.
Art.  12.  L'aderente  elegge   domicilio   in.......................
         Via...........................................  ai  fini del
         ricevimento delle comunicazioni della Cassa  previste  dalle
         Disposizioni  e dal Regolamento Cassa ed a tutti gli effetti
         dei rapporti fra l'aderente medesimo e la  Cassa.  Eventuali
         variazioni   saranno   comunicate   alla   Cassa   a   mezzo
         raccomandata A.R. ed  avranno  effetto  trascorsi  5  giorni
         dalla  data in cui la comunicazione sia pervenuta alla Cassa
         medesima.
Art. 13. L'aderente riconosce a tutti i rapporti  con  la  Cassa  che
         discendono  dal  presente  atto  e dalla sua accettazione da
         parte della Cassa si applica la  legge  italiana  anche  per
         quanto   riguarda   l'interpretazione      dell'accordo,  le
         obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.
Art. 14. Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Roma.
Si allegano **:
p   Accordo con un aderente generale (art. 3 lett a)
p   Documenti di cui all'art. 3, lettera b)
p   ....................................................
                             TIMBRO del richiedente l'adesione e
                                FIRMA del legale rappresentante
                              oppure FIRMA dell'agente di cambio
 ..............,li'.................
L'aderente approva specificatamente, ai sensi e per  gli  effetti  di
cui  agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti
articoli:
Art.    2  (Accettazione  della  normativa   e   delle   sue   future
         modificazioni);
Art.  4 (Decadenza dell'adesione alla Cassa);
Art.  5 (Estraneita'  della Cassa rispetto ai rapporti con l'aderente
         generale e alla gestione delle posizioni);
Art.   6 (Rinuncia a far valere, verso la Cassa, cause di invalidita'
         ed inefficacia delle obbligazioni);
Art.  8 (Procedure in caso di inadempimento);
Art.    9  (efficacia  del  recesso e modalita' di sistemazione delle
         posizioni);
Art. 10 (Conoscenza ed approvazione del  rapporto  esistente  tra  la
         Cassa e la S.I.A.);
Art. 11 (Limitazione di responsabilita' della Cassa);
Art. 14 (Foro competente).
                             TIMBRO del richiedente l'adesione e
                                FIRMA del legale rappresentante
                              oppure FIRMA dell'agente di cambio
 ..............,li'.................
---------------
** barrare la casella che interessa
                                              Spett.le
                                              CASSA DI COMPENSAZIONE
                                              E GARANZIA S.P.A.
                                              P.zza del Popolo, 18
                                              00187 Roma
         Accordo tra aderente generale e aderente indirettox
                                 FRA
La/Il...........................................................
(in seguito: ADERENTE GENERALE) con sede legale in..............
Via.............................................................
iscritta/o al Tribunale di.................n. ..................
capitale sociale L.....................partita IVA.............,
in persona di........................nato/a ....................
il................cod. fisc. .................nella qualita' di
legale rappresentante pro tempore
in  qualita'  di  aderente  generale  alla  Cassa  di Compensazione e
Garanzia S.a.P. (di seguito: Cassa) relativamente ai mercati  per  la
negoziazione  dei  contratti  uniformi   a termine di cui all'art. 23
della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (di seguito:  mercati), in forza  del
rapporto   di   adesione   perfezionato   con   la  comunicazione  di
accettazione, da parte della Cassa del ....
 .........................., della domanda di adesione
                                  E
p La/Il.........................................................
(in seguito: ADERENTE INDIRETTO) con sede legale in.............
Via.............................................................
iscritta/o al Tribunale di.................n. ..................
capitale sociale L.....................partita IVA.............,
in persona di........................nato/a ....................
il................cod. fisc. .................nella qualita' di
legale rappresentante pro tempore
ovvero **
p La/Il sottoscritto..........................................
(in seguito: ADERENTE INDIRETTO) nata/o...........il..........
--------------
*  il presente teso contiene i soli elementi essenziali  dell'accordo
   aderente  generale/aderente  indiretto  a  cui  le  parti potranno
   aggiungere, con separato accordo, ulteriori clausole  purche'  non
   in contrasto con le presenti
** barrare la casella che interessa e compilare la parte tratteggiata
   cod. fisc.................partita IVA....................
   con studio in................Via.........................
    ........................iscritta/o all'Albo professionale
   dell'Ordine degli Agenti di cambio di ....................
in  qualita' di richiedente l'adesione (ovvero di aderente indiretto)
alla Cassa relativamente ai mercati per la negoziazione dei contratti
uniformi a termine di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio  1991  n.
1.
                              PREMESSO
  che  l'ADERENTE  GENERALE  e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di ben
conoscere le disposizioni che disciplinano i mercati  e  le  relative
negoziazioni,  inclusi  i  modelli e le caratteristiche negoziali (di
seguito: modelli), rispetto ai quali intendono essere  operativi,  ed
in  particolare:  il  Decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio
1994 (di seguito: Decreto Ministeriale)  e/o  il  Regolamento  Consob
approvato  con  delibera  n.  8625  del  2 novembre 1994 (di seguito:
Regolamento Consob), le  Disposizioni  della  Consob  e  della  Banca
d'Italia    concernenti   l'istituzione,   l'organizzazione   ed   il
funzionamento della Cassa di Compensazione e Garanzia  del  16  marzo
1992   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni  (di  seguito:
Disposizioni), il Regolamento della Cassa di Compensazione e Garanzia
(G.U.  -  Serie  generale  -  n.  162  dell'11/7/1992  e   successive
modificazioni  ed  integrazioni)  (di  seguito: Regolamento Cassa), i
modelli e le  caratteristiche  negoziali  dei  contratti  uniformi  a
termine    futures e di opzione trattati nel mercato disciplinato dal
Decreto Ministeriale e/o attraverso il sistema telematico della Borsa
Valori Italiana;
  che l'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO dichiarano di  voler
regolare  i  propri  rapporti  in  conformita' alle disposizioni e ai
modelli sopra  citati,  che  sono  da  intendersi  qui  integralmente
trascritti ed accettati con l'impegno di rispettarli, unitamente alle
loro  successive  modificazioni  ed  integrazioni  nonche'  ai futuri
modelli e disposizioni relativi ai nuovi contratti uniformi a termine
che potranno essere negoziati sui mercati, senza eccezione  alcuna  e
senza necessita' che gli siano comunicati;
  che  le  parti eventualmente disciplineranno, con separato accordo,
altri aspetti inerenti all'oggetto del presente contratto.
                       CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art.  1. Tra le parti si conviene che l'ADERENTE  GENERALE  assumera'
         automaticamente,    nel    rispetto   dell'art.   10   delle
         Disposizioni,  nei  confronti  dell'ADERENTE  INDIRETTO   la
         stessa posizione contrattuale della controparte con la quale
         l'ADERENTE  INDIRETTO  ha  contrattato nei mercati, restando
         quest'ultimo vincolato nei confronti dell'ADERENTE  GENERALE
         per le obbligazioni che ha assunto verso detta controparte.
Art.    2.  L'ADERENTE  INDIRETTO  si  impegna  a  non  far valere le
         eventuali   cause di  invalidita'  e  di  inefficacia  delle
         obbligazioni  relative  alle operazioni assunte sui mercati,
         nel rispetto dell'art. 10, comma 5, delle Disposizioni.
Art.  3. L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO  si  impegnano  a
         non  far reciprocamente valere la compensazione legale nelle
         ipotesi previste dalle Disposizioni.
Art.    4.  L'ADERENTE GENERALE e l'ADERENTE INDIRETTO si impegnano a
         rispettare la modalita' ed i termini per lo scioglimento del
         presente accordo previsti dall'art. 9 delle  Disposizioni  e
         dall'art.  5  del  Regolamento Cassa. A tal fine, l'ADERENTE
         GENERALE dichiara che continuera' a svolgere le funzioni  di
         cui  all'art.  6 delle Disposizioni fino alla data in cui il
         presente accordo avra' effetto e l'ADERENTE INDIRETTO prende
         atto che, successivamente, non potra' effettuare  operazioni
         contrattuali  sui mercati fino al giorno successivo a quello
         in cui la Cassa avra' ricevuto un nuovo  accordo  con  altro
         aderente generale in sostituzione del presente contratto.
Art.  5. L'ADERENTE INDIRETTO  si impegna a non avvalersi sui mercati
         di altro ADERENTE GENERALE.
Art.    6.  Le  parti  dichiarano  che  nessuna clausola del presente
         contratto, ne' dell'eventuale accordo citato in premessa, e'
         stata redatta ne' intesa quale deroga  alle  responsabilita'
         che  incombono  alle parti stesse, ed in particolare in capo
         all'ADERENTE GENERALE secondo quanto  previsto  nel  Decreto
         Ministeriale e/o Regolamento Consob, nelle Disposizioni, nel
         Regolamento  Cassa,  nei modelli e caratteristiche negoziali
         dei contratti futures e  di  opzione  trattati  nel  mercato
         disciplinato  dal  Decreto  Ministeriale  e/o  attraverso il
         sistema telematico della Borsa Valori Italiana che  in  ogni
         caso prevalgono sul presente accordo.
TIMBRO dell'ADERENTE GENERALE e       TIMBRO dell'ADERENTE INDIRETTO
FIRMA del legale rappresentante        FIRMA del legale rappresentant
                                     oppure FIRMA dell'agente di camb
 ..................,li'.................