(Allegato)
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 
   NOVEMBRE 1993, N. 453. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, dopo le parole:  "sono  istituite"  sono  inserite  le
seguenti: "ove non gia' esistenti"; 
  al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono  inserite  le
seguenti: ", comprese quelle gia' istituite,"; 
   dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione  alle
parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della  segreteria
della sezione"; 
  al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" e' sostituita  dalla
seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono  sostituite
dalle seguenti: "tre magistrati"; 
   al comma 7, secondo periodo, le parole:  "sette  magistrati"  sono
sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati"; 
  al comma  8,  terzo  periodo,  le  parole:  "1  luglio  1994"  sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995". 
 All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice  procuratore  generale"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore
regionale". 
 All'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  All'articolo 5: 
   al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "Nello
stesso termine il  presunto  responsabile  puo'  chiedere  di  essere
sentito personalmente"; 
   al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole: 
", nelle forme previste dal codice di procedura civile". 
  All'articolo 6: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
entro il termine perentorio di sei mesi dalla  comunicazione  di  cui
all'articolo 1, comma 4- bis, la  parte  che  vi  ha  interesse  deve
proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione  del
giudizio"; 
   il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. I  ricorsi  giurisdizionali  in  materia  di  pensioni  civili,
militari e di guerra devono contenere, a  pena  di  inammissibilita',
oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei  fatti  e  degli
elementi di diritto sui cui si fonda  la  domanda,  con  le  relative
conclusioni". 
  L'articolo 7 e' soppresso. 
  L'articolo 8 e' soppresso. 
  L'articolo 9 e' soppresso.