MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
NOVEMBRE 1993, N. 453.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "sono istituite" sono inserite le
seguenti: "ove non gia' esistenti";
al comma 3, dopo le parole: "A tutte le sezioni" sono inserite le
seguenti: ", comprese quelle gia' istituite,";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle
parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della segreteria
della sezione";
al comma 5, primo periodo, la parola: "Contro" e' sostituita dalla
seguente: "Avverso" e le parole: "cinque magistrati" sono sostituite
dalle seguenti: "tre magistrati";
al comma 7, secondo periodo, le parole: "sette magistrati" sono
sostituite dalle seguenti: "cinque magistrati";
al comma 8, terzo periodo, le parole: "1 luglio 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".
All'articolo 2, comma 2, le parole da: "vice procuratore generale"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "procuratore
regionale".
All'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.
All'articolo 5:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nello
stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere
sentito personalmente";
al comma 6, alla lettera b), sono soppresse le parole:
", nelle forme previste dal codice di procedura civile".
All'articolo 6:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 4- bis, la parte che vi ha interesse deve
proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del
giudizio";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili,
militari e di guerra devono contenere, a pena di inammissibilita',
oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui cui si fonda la domanda, con le relative
conclusioni".
L'articolo 7 e' soppresso.
L'articolo 8 e' soppresso.
L'articolo 9 e' soppresso.