(Convenzione - art. 2)
                               ART. 2 
   Le monete, nei valori che  lo  Stato  della  Citta'  del  Vaticano
intenda coniare, saranno  identiche  a  quelle  italiane  per  quanto
concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale,  le
dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.