(Convenzione - art. 5)
                               ART. 5 
   La coniazione delle monete d'oro potra' essere  fatta  per  valore
illimitato. 
   Lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  rinuncia  a  chiedere  alla
Repubblica italiana il  riconoscimento  del  corso  legale  di  dette
monete nel suo territorio; pertanto le stesse  avranno  corso  legale
soltanto nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano. 
   Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di  cui
all'art. 2 - non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un
miliardo di lire  italiane  e,  comunque,  per  un  quantitativo  non
superiore a cento milioni di pezzi.