ART. 5 La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Lo Stato della Citta' del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro - di cui all'art. 2 - non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi.