(Convenzione - art. 7)
                               ART. 7 
   Saranno presi speciali accordi per il caso che, una  moneta  fosse
dall'una e dall'altra  Parte  dichiarata  fuori  corso,  e  cio'  per
reciprocita'  sia  dell'estensione   del   provvedimento,   sia   del
trattamento da fare al corrispondente  taglio  di  moneta  dell'altra
Parte.